ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Circolare 02 maggio 2020, n. 841
Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23. Quadro di insieme delle misure per la liquidità delle imprese.
Nell’ambito del decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020, sono previste diverse misure a sostegno delle liquidità delle imprese e professionisti colpiti dagli effetti della diffusione del COVID-19.
L’Abi il 9 di aprile ha diffuso tempestivamente una circolare (all. 1) con una prima descrizione delle misure contenute nel decreto legge.
Al fine di agevolare la fruizione e l’applicazione di tali misure, si forniscono ora di seguito i diversi chiarimenti che, dall’entrata in vigore del decreto legge e dopo l’autorizzazione della Commissione europea, sono stati forniti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal Ministero dello Sviluppo economico, dalla Banca d’Italia, dal Mediocredito Centrale, dalla SACE e dall’Abi.
Inoltre, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo economico, la Banca d’Italia, il Mediocredito Centrale, la SACE e l’Associazione Bancaria Italiana hanno costituito una Task Force per assicurare l’efficiente e rapido utilizzo delle misure di supporto alla liquidità adottate dal Governo con il Decreto Legge 18/2020 e ulteriormente ampliate con il Decreto Legge 23/2020. Tale attività è realizzata anche attraverso la pubblicazione di domande e risposte frequenti (FAQ), attualmente aggiornate al 30 aprile.
Garanzia Sace
L’art.1 del decreto legge 23/2020 prevede che, fino al termine del 2020, Sace concede garanzie in favore di banche e altri istituzioni finanziarie per nuovi finanziamenti erogati sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia.
Dal sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze si specifica che:
“Sace gestirà le richieste di copertura dei rischi attraverso “Garanzia Italia” contro-garantita dallo Stato: uno strumento che potrà essere richiesto per tutto il 2020 da qualsiasi tipologia di impresa, indipendentemente da dimensione, settore di attività e forma giuridica. Le Pmi, alle quali sono destinati almeno 30 miliardi di euro, per poter accedere alla garanzia Sace devono aver esaurito il proprio plafond presso il Fondo di Garanzia. La garanzia è a prima richiesta, esplicita e irrevocabile e copre finanziamenti di importo non superiore al maggiore fra il 25% del fatturato 2019 dell’impresa e il doppio del costo del personale del 2019.
Potranno essere richiesti anche più finanziamenti dalla stessa impresa, ma il cumulo deve comunque rispettare questi limiti. La durata dei finanziamenti non potrà essere superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi (12, 18 o 24 mesi).
Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo del finanziamento garantito deve essere inferiore a quello che si avrebbe in assenza di garanzia.
Le richieste di finanziamento dovranno essere presentate dalle imprese alle banche di riferimento e sarà poi la stessa banca ad effettuare la richiesta di garanzia a Sace. Per le imprese di minori dimensioni, con meno di 5.000 dipendenti e fatturato inferiore a 1,5 miliardi, è prevista una procedura ulteriormente semplificata che si articola attraverso pochi passaggi:
– La richiesta dell’impresa al soggetto finanziatore di un prestito garantito da Sace;
– La verifica dei criteri di eleggibilità del richiedente da parte della banca, che inserisce la richiesta nel portale online di Sace per l’istruttoria e l’emissione del codice unico identificativo del finanziamento;
– Emessa la garanzia dello Stato, la banca può erogare il finanziamento al richiedente con la garanzia di Sace controgarantita dallo Stato.”
La Sace e l’Abi hanno comunicato il 20 aprile l’avvio della operatività della misura (all. 2). Nell’ambito delle domande risposte frequenti, si segnalano le seguenti relative alla Garanzia Sace.
Le PMI possono accedere alla garanzia SACE?
Le PMI, alle quali sono destinati 30 miliardi di euro di garanzia, per poter accedere alla garanzia SACE devono aver esaurito il proprio plafond presso il Fondo di Garanzia.
Chi può accedere alla procedura semplificata per il rilascio delle garanzie?
È prevista una procedura semplificata per le imprese di minori dimensioni: in particolare per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro si applica una procedura semplificata, che prevede i seguenti passaggi:
– l’impresa interessata all’erogazione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a un soggetto finanziatore, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;
– in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte dei soggetti finanziatori, questi ultimi trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A. e quest’ultima processa la richiesta, verificando l’esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
– il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A.
Quale procedura devono seguire le imprese di grandi dimensioni per accedere ai finanziamenti?
Per le imprese di maggiori dimensioni, il rilascio della copertura è decisa con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo economico, sulla base dell’istruttoria SACE. La garanzia viene rilasciata tenendo in considerazione il ruolo che l’impresa beneficiaria della garanzia svolge in Italia rispetto ad una serie di profili quali, tra gli altri, il contributo allo sviluppo tecnologico, l’incidenza su infrastrutture strategiche, l’impatto sui livelli occupazionali e del mercato del lavoro. Per il rilascio della garanzia è prevista una commissione di importo diverso a seconda che il beneficiario sia o meno una PMI (compresi autonomi e liberi professionisti), comunque non superiore a 200 punti base. Le commissioni applicate dalla banca si limitano a coprire i costi dell’istruttoria e sono in linea con quanto previsto dal Temporary Framework; i costi applicati al finanziamento devono essere inferiori a quelli che la banca avrebbe applicato in assenza della copertura, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti.
I nuovi finanziamenti erogati dal sistema bancario dopo l’entrata in vigore del decreto 9 aprile 2020 sono ammessi alla “Garanzia Italia”?
Ai fini di far pervenire tempestivamente liquidità al sistema, saranno ammessi anche nuovi finanziamenti erogati dal sistema bancario dopo l’entrata in vigore del decreto e prima della presentazione della richiesta a SACE, nella misura in cui essi risultino conformi ai requisiti di legge e del disciplinare.
A cosa serve l’autocertificazione?
Il disciplinare fa ricorso allo strumento dell’autocertificazione, prevedendo che l’impresa beneficiaria richiedente il finanziamento si assuma la responsabilità – civile e penale – di dichiarare il rispetto di una serie di vincoli e condizioni previsti nella norma primaria, tra i quali l’assenza di difficoltà finanziarie antecedenti agli eventi COVID-19, la finalità del finanziamento, l’impegno a non distribuire dividendi nel corso del 2020 e di procedere alla gestione delle tematiche del personale attraverso accordi sindacali.
Vuoi saperne di più?
– Le Faq di Sace su “Garanzia Italia” per le imprese
– Le Faq di Sace su “Garanzia Italia” per le istituzioni finanziarie
Fondo di Garanzia PMI
Il decreto legge 23/2020 ha poi ampliato l’operatività del Fondo di Garanzia delle PMI.
Dal sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze si specifica che i provvedimenti normativi hanno disposto, tra l’altro, “la gratuità della garanzia, con la sospensione dell’obbligo di versamento delle previste commissioni per l’accesso al Fondo stesso;
l’ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito e l’allungamento automatico della garanzia in caso di moratoria o sospensione del finanziamento per l’emergenza coronavirus. L’importo massimo garantito sale a 5 milioni di euro e vengono ammesse alla garanzia le imprese fino a 499 dipendenti. La percentuale di copertura diretta sale almeno al 90% per tutti i finanziamenti fino a 6 anni, con possibilità di arrivare al 100% nel rispetto di alcune condizioni. L’accesso al Fondo può essere concesso anche a beneficiari che, alla data della richiesta di garanzia, presentano esposizioni classificate dalla banca come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché la classificazione sia successiva al 31 gennaio 2020. Sono escluse le imprese che hanno esposizioni classificate come ‘sofferenze. La garanzia può essere concessa anche a operazioni già perfezionate ed erogate da non oltre tre mesi e comunque dopo il 31 gennaio 2020.”
Si possono indicare tre principali soglie di prestito, fino a 25.000 euro, fino a 800.000 euro e fino a 5 milioni di euro.
Prestiti fino a 25.000 euro
Prestiti fino a 25.000 euro: i nuovi prestiti, pari al 25% dei ricavi dell’impresa (risultanti dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della richiesta di garanzia o, per le imprese costituite dopo il 1 gennaio 2019, da altra idonea documentazione o anche autocertificati), sono garantiti al 100% dal Fondo di Garanzia per le Pmi. Tali finanziamenti prevedono l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi ed hanno una durata fino a massimo 6 anni. Il tasso di interesse applicato dalla banca tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione. Il rilascio della garanzia è automatico e gratuito e la banca può quindi erogare il finanziamento dopo la verifica formale del possesso dei requisiti, anche senza dover attendere l’esito dell’istruttoria del Fondo.
L’Abi ha pubblicato il 16 aprile sul proprio sito lo schema esemplificativo per l’accesso ai finanziamenti sotto questa soglia. (All. 3). La misura è operativa dal 16 aprile come indicato dalla Circolare del Mediocredito Centrale (All. 4).
Nell’ambito delle domande risposte frequenti si segnalano le seguenti relative ai prestiti fino a 25.000:
Quali sono i documenti che si devono presentare per i prestiti fino a 25.000 euro? Il modulo di richiesta della garanzia che deve essere predisposto dall’impresa è utilizzabile anche dalla banca ai fini della propria istruttoria?
Per ottenere la garanzia al 100% sui prestiti fino a 25 mila euro l’impresa (o il professionista) deve compilare il modulo di domanda della garanzia predisposto dal Gestore del Fondo di garanzia e presentarlo a una banca (o altro intermediario finanziario). L’autocertificazione deve indicare una serie di requisiti, tra i quali avere i requisiti di PMI (salvo i lavoratori autonomi) e di aver subito danni a causa dell’emergenza Covid-19.
Per quanto riguarda l’istruttoria ai fini della concessione della garanzia, la banca può utilizzare tutti i dati dichiarati dall’impresa nel modulo di domanda di garanzia, limitandosi ad accertare che il richiedente non abbia posizioni classificate come sofferenze e non sia segnalato per esposizioni deteriorate di altro tipo (UTP, scaduti e sconfinamenti) prima del 31 gennaio 2020. In quanto autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 non è infatti necessario verificare la veridicità di nessuna delle diverse dichiarazioni contenute nel modello. La banca quindi non è obbligata a richiedere documentazione a supporto delle dichiarazioni rilasciate dall’impresa cliente, ferma restando la possibilità per la banca stessa, ai fini del completamento della sua istruttoria, di richiedere la documentazione ritenuta più opportuna. La banca, una volta inserita correttamente la domanda di garanzia sul portale del Fondo, non deve attendere la delibera di ammissione alla garanzia del Fondo per effettuare l’erogazione.
Nell’ambito dei finanziamenti fino a 25.000 euro l’Abi ha predisposto alcune circolari e comunicati stampa, tra queste si segnala, oltre a quella che riporta lo schema esemplificativo per l’accesso ai finanziamenti, la circolare del 24 aprile che ricorda che tale finanziamento non può essere utilizzato per compensare alcun prestito preesistente, sia nella forma di scoperto di conto sia in altra forma di prestito. La compensazione effettuata dalla banca farebbe decadere la garanzia (All. 5).
Prestiti fino a 800.000 euro
Prestiti fino a 800.00 euro: le imprese con un fatturato inferiore a 3,2 milioni di euro e fino a 499 dipendenti possono ottenere una garanzia pari al 100%, concessa al 90% dallo Stato e al 10% da un soggetto terzo (es. confidi), su un prestito di importo non superiore al 25% dei ricavi dell’azienda, presentando alla propria banca una autocertificazione sui danni subiti dalla propria attività a causa dell’emergenza Covid-19.
La misura è operativa dal 27 aprile, come indicato nella circolare del Mediocredito Centrale (All. 6).
Nell’ambito delle domande risposte frequenti (FAQ) si segnalano le seguenti relative ai prestiti da 25.000 a 800.000 euro:
Chi può accedere ai prestiti fino a 800.000 euro? Con quali garanzie?
Le imprese con un fatturato non superiore a 3,2 milioni di euro e fino a 499 dipendenti possono ottenere una garanzia pari al 100%, cumulando la garanzia al 90% del Fondo di Garanzia con un’altra garanzia concessa da un soggetto terzo (es. confidi), su un prestito di importo non superiore al 25% dei ricavi dell’azienda, presentando alla propria banca una autocertificazione sui danni subiti dalla propria attività a causa dell’emergenza Covid-19.
L’accesso al Fondo di Garanzia delle Pmi è gratuito, mentre viene effettuata una valutazione sul solo profilo economico-finanziario dell’azienda, escludendo invece la valutazione delle informazioni relative all’andamento dei rapporti bancari degli ultimi mesi.
Prestiti fino a 5 milioni di euro
Prestiti fino a 5 milioni di euro: il Fondo garantisce al 90% dei prestiti fino a 5 milioni di euro, con modalità di accesso gratuita. L’ammontare del prestito non può essere superiore al doppio della spesa per salari che il beneficiario ha sostenuto nel 2019 o il 25% del fatturato totale del 2019.
La misura è operativa dal 27 aprile, come indicato nella circolare del Mediocredito Centrale (All. 6).
Nell’ambito delle domande risposte frequenti (FAQ) si segnalano le seguenti relative ai prestiti fino a 5 milioni di euro.
Quali garanzie sono previste per i prestiti fino a 5 milioni di euro?
Il Fondo garantisce al 90% dei prestiti fino a 5 milioni di euro, con modalità di accesso gratuita. L’ammontare del prestito non può essere superiore al doppio della spesa per salari che il beneficiario ha sostenuto nel 2019 o il 25% del fatturato totale del 2019. La valutazione del fondo riguarda solo il profilo economico-finanziario dell’azienda, escludendo invece la valutazione delle informazioni relative all’andamento dei rapporti bancari degli ultimi mesi.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare le pagine dedicate al COVID-19 nei siti istituzionali dei partecipanti alla Task Force.
Allegato 1
ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Circolare 09 aprile 2020, n. 686
Allegato 2
DECRETO-LEGGE 08 aprile 2020, n. 23
Allegato 3
ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Comunicato 20 aprile 2020
Allegato 4
ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Comunicato 16 aprile 2020
Allegato 5
MEDIOCREDITO CENTRALE/INVITALIA – Circolare 16 aprile 2020, n. 10
Allegato 6
ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Circolare 24 aprile 2020, n. 791
Allegato 7
MEDIOCREDITO CENTRALE/INVITALIA – Circolare 16 aprile 2020, n. 11
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