ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Circolare 03 agosto 2020, n. 1663
DECRETO-LEGGE 30 luglio 2020, n. 83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” – DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 luglio 2020 “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”
Si segnala che nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 30 luglio u.s. è stato pubblicato il D.L. del 30 luglio 2020, n. 83 recante ‘Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiaratone di emergenza epidemiologica da COVJD-19deliberata il 31 gennaio 2020″.
Il provvedimento è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (cfr. art. 3).
Sulla medesima Gazzetta Ufficiale n. 190 è stata altresì pubblicata la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, recante “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili il provvedimento proroga il predetto stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020.
Considerando che persistono le “condizioni oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione del virus”, l’art. 1, comma 3 del D.L. n. 83 proroga al 15 ottobre 2020 i termini previsti da alcune disposizioni legislative – contenute nell’Allegato 1 al medesimo provvedimento – la cui operatività risulta espressamente connessa o correlata allo stato di emergenza.
Tra le disposizioni prorogate si segnalano le seguenti.
Per quanto riguarda in particolare le norme afferenti alla materia lavoristica e previdenziale, interessate dalla proroga dello stato di emergenza ai sensi del D.L. n. 83 del 2020 e del relativo Allegato 1 si evidenziano le seguenti.
Art. 1, comma 5, del D.L. n. 83/2020. Prevede che – nelle more dell’adozione dei Decreti del Presidente del Consiglio ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.L. n. 19/2020 — continua ad applicarsi il DPCM 14 luglio 2020 (“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da CO VID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COV7D-19”): tale proroga di efficacia è circoscritta alla durata massima di 10 giorni dalla pubblicazione del D.L. n. 83/2020.
Art. 16, D.L. n. 18 del 2020 (Legge n. 27 del 2020) – Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività
Al fine di contenere il diffondersi del virus Covid-19, l’art. 16 identifica le mascherine chirurgiche quali dispositivi di protezione individuale (DPI) “per fritti i lavoratoli… che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro ” (comma 1). La norma autorizza inoltre “gli individui presenti sul territorio ” all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte, anche in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio (comma 2).
La proroga di tali previsioni determina la conferma, sino al 15 ottobre 2020, dell’utilizzo di tali dispositivi quale strumento adeguato per il contrasto alla diffusione del virus.
In proposito, con specifico riferimento al Settore del credito, si ricorda che la tematica dei DPI è stata affrontata da ABI con le Organizzazioni sindacali nell’ambito dapprima del Protocollo del 16 marzo scorso (“Misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 nel settore bancario”), integrato con il Verbale del 24 marzo e, poi, del Protocollo del 28 aprile 2020 (“Misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 per garantire l’erogazione dei servizi del settore bancario”), come aggiornato e integrato dai Verbali di riunione del 12 maggio 2020 e del 6 luglio 2020 (1).
Art. 39, D.L. n. 18 del 2020 (Legge n. 27 del 2020) – Disposizioni in materia di lavoro agile
E prorogata fino al 15 ottobre 2020 anche l’efficacia dell’art. 39 che riconosce il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile in favore di lavoratori dipendenti in situazione di “svantaggio”: si tratta dei lavoratori disabili in condizione di gravità (ex art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992) e di quelli che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona nel medesimo stato di disabilità.
In ogni caso, il diritto in parola resta subordinato alla condizione, già prevista, di compatibilità della “modalità agile” con le caratteristiche della prestazione lavorativa. La proroga interessa, altresì, l’accoglimento, in via prioritaria, delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile presentate dai lavoratori, del settore privato, affetti da gravi e comprovate patologie, con una ridotta capacità lavorativa residua. In questo caso, a differenza delle situazioni appena sopra richiamate, non si tratta di diritto al lavoro agile, ma di diritto dei lavoratori a essere preferiti fra coloro che facciano richiesta di lavorare in modalità agile.
Infine, per i lavoratori immunodepressi o conviventi con familiari immunodepressi resta fermo sino al 15 ottobre il diritto al lavoro agile (al ricorrere delle già accennate condizioni), e/o la priorità nell’accoglimento della richiesta di lavorare secondo tale modalità.
Art. 90, D.L. n. 34 del 2020 (Legge n. 77 del 2020) – Lavoro agile
Secondo quanto già evidenziato con la Lettera Circolare ABI del 31 luglio 2020 (Prot. USW/001662), anche quanto previsto al comma 4 dell’art. 90 (“la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 ,può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti’) è prorogato al 15 ottobre 2020.
Parimenti al 15 ottobre vengono prorogate le procedure semplificate, in capo alle aziende, per il ricorso al lavoro agile, quali l’adempimento dell’obbligo di informativa mediante ricorso alla documentazione disponibile sul sito dell’Inail (comma 4).
Quanto ai genitori lavoratori dipendenti che abbiano almeno un figlio minore di 14 anni, il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, riconosciuto dall’art. 90, viene prorogato soltanto fino al 14 settembre 2020.
E peraltro confermato che il diritto al lavoro agile dei genitori con figli minori di 14 anni è subordinato alla condizione che tale modalità risulti “compatibile con le caratteristiche della prestazione” e che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, o che non vi sia genitore non lavoratore.
Sono invece prorogate al nuovo termine “ordinario” del 15 ottobre 2020 le previsioni relative al riconoscimento del diritto allo svolgimento della prestazione in modalità agile in favore dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da Covid, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche e simili.
Il medesimo termine del 15 ottobre 2020 è altresì riferito alla comunicazione in via telematica al Ministero del lavoro dei nominativi dei lavoratori in modalità agile e della data di cessazione della relativa prestazione di lavoro.
Si richiama l’attenzione sul comma 4 dell’art. 1 del D.L., con cui si prevede che “I termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell’allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei Ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza testa, riferita al 31 luglio 2020’.
Conseguentemente, per quanto di specifico interesse degli Associati, si segnala che il termine di scadenza della disciplina contenuta nell’art. 4 (“Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato” (2)) del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, c.d. “Liquidità”, convertito in legge del 5 giugno 2020, n. 40, che detta norme che favoriscono la conclusione dei contratti bancari attraverso modalità di scambio del consenso più agevoli rispetto alle ordinarie formalità previste dal Testo Unico Bancario, risulta essere il 31 luglio 2020.
Si segnala altresì che anche il termine di scadenza della analoga disciplina riferita ai contratti finanziari e assicurativi, contenuta nell’alt. 33 del DL 19 maggio 2020, n. 34, rimane fissato al 31 luglio 2020.
Inoltre, con riferimento al termine di validità dei certificati di residenza fiscale rilasciati dagli uffici locali dell’Agenzia, nonché delle attestazioni rilasciate dalle Amministrazioni finanziarie estere, si segnala quanto segue.
L’art. 103, comma 2, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”) ha prorogato fino al 15 giugno scorso la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.
Come chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 8/E del 3 aprile 2020, la proroga prevista dal citato art. 103, comma 2, è stata considerata applicabile, oltre che ai certificati di residenza rilasciati dagli uffici locali dell’Agenzia, anche alle attestazioni rilasciate dalle Amministrazioni finanziarie estere.
Successivamente, in sede di conversione del Decreto “Cura Italia” (3), il termine del 15 giugno 2020 previsto dal citato art. 103, comma 2 è stato prorogato al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, originariamente fissata al 31 luglio 2020 (4): pertanto, la validità delle attestazioni di cui all’art. 103, comma 2 citato — tra cui quelle di residenza rilasciate tanto dall’amministrazione finanziaria italiana quanto dalle autorità fiscali estere — è stata prorogata fino al 31 ottobre 2020.
Da una lettura combinata delle citate disposizioni e dell’art. 1, comma 4 del Decreto- legge in commento discende, dunque, che il predetto termine resta confermato al 31 ottobre 2020.
L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.
—
(1) V. al riguardo le Circolari ABI Serie lavoro nn. 36 del 30 aprile 2009, n. 39 del 12 maggio 2020, n. 53 del 7 luglio 2020.
(2) Trasmesso e commentato con lettera circolare prot. UCR/ULS 686 del 9 aprile 2020. Si riporta di seguito, per pronto riferimento, il testo della norma: “Ai fini degli articoli 117, 125-bis, 126-quinquies e 126- quinquiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d’Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito ed hanno l’efficacia di cui all ‘articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l’espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l’intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.
(3) Cfr. Legge 24 aprile 2020, n. 27.
(4) Con la Legge di conversione è stato altresì ampliato l’ambito oggettivo della norma, comprendendo i certificati in scadenza al 31 luglio 2020, invece del 15 aprile 2020.
Allegato 1
DL 30 luglio 2020, n. 83
Allegato 2
Delibera del Consiglio dei ministri 29 luglio 2020
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