ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Circolare 10 giugno 2020, n. 1140
Accordo ABI – CDP per la sospensione e allungamento dei contratti di provvista ai sensi dell’art. 56, comma 6, del DL Cura Italia
Si fa riferimento ai Plafond di provvista messi a disposizione delle banche dalla Cassa Depositi e Prestiti (CDP) per il finanziamento delle imprese, in attuazione delle seguenti convenzioni sottoscritte con ABI: seconda Convenzione “Plafond PMI 2009”; terza Convenzione “Plafond PMI 2009”; quarta Convenzione “Nuovo Plafond PMI”; Convenzione “Plafond Beni Strumentali” (sottoscritta anche con il Ministero dello Sviluppo Economico); Convenzione “Plafond Piattaforma Imprese”.
Al riguardo, ABI e CDP hanno sottoscritto lo scorso 9 giugno un apposito Accordo (cfr. allegato) per favorire, con riferimento ai crediti erogati con la provvista dei plafond anzidetti, l’attuazione dell’art. 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. DL Cura Italia), che ha introdotto una moratoria straordinaria fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate dei finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari alle PMI danneggiate dal COVID-19.
In particolare, l’Accordo disciplina le modalità attraverso le quali le banche possono sospendere il pagamento della quota parte, in conto capitale, della rata dei finanziamenti CDP-Banche in scadenza al 30 giugno 2020, per un importo complessivo pari a quello delle quote capitali delle rate sospese alle imprese, con lo slittamento della scadenza dei relativi piani di ammortamento per un periodo semestrale pari alla durata della sospensione.
Le banche aderenti alle convenzioni richiamate in premessa che intendono accedere all’iniziativa dovranno inviare a CDP entro il 30 giugno 2020 una specifica comunicazione. Una volta inviata tale comunicazione, la sospensione si intenderà perfezionata sulla quota parte in conto capitale della rata in scadenza al 30 giugno 2020 non corrisposta a CDP entro tale data.
Entro il 9 ottobre 2020, le banche dovranno comunicare a CDP l’importo complessivo delle quote capitali delle eventuali nuove sospensioni concesse alle imprese dal 30 giugno 2020 al 30 settembre 2020 e le eventuali revoche sulle sospensioni già concesse, al fine di procedere con i necessari conguagli il successivo 23 ottobre 2020.
In linea con quanto previsto nelle convenzioni in discorso, per le banche del credito cooperativo le attività previste dall’Accordo saranno adempiute da ICCREA, che agirà in loro nome e per loro conto e svolgerà la funzione di banca agente (mandatario con rappresentanza).
Allegato
Accordo tra Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Premesso che
(A) la CDP e l’ABI hanno sottoscritto le seguenti convenzioni:
– II^ Convenzione Plafond PMI 2009, in data 17 febbraio 2010;
– III^ Convenzione Plafond PMI 2009, in data 17 dicembre 2010;
– IV^ Convenzione Nuovo Plafond PMI, in data 1marzo 2012;
– “Plafond Beni Strumentali”, anche con il Ministero dello Sviluppo Economico, in data 14 febbraio 2014;
– “Piattaforma Imprese”, in data 5 agosto 2014, (come successivamente modificate ed integrate, congiuntamente, le “Convenzioni”), ai sensi delle quali, tra l’altro, (i) CDP ha messo a disposizione del sistema bancario la provvista di scopo per consentire alle banche (le “Parti Finanziate”) di concedere finanziamenti in favore dei Beneficiari Finali di volta in volta individuati nelle Convenzioni (i “Contratti di Finanziamento Beneficiari”), e (ii) sono stati definiti i flussi informativi, le linee guida e i principi generali relativi all’utilizzo della suddetta provvista;
(B) in esecuzione di quanto previsto nelle Convenzioni, CDP e ciascuna Parte Finanziata hanno stipulato un contratto di finanziamento quadro (il “Contratto di Finanziamento Quadro”), ai sensi del quale, per le finalità e secondo i termini e condizioni ivi previsti, CDP ha messo a disposizione della Parte Finanziata uno o più finanziamenti (i “Finanziamenti”), la cui erogazione è subordinata alla stipula, di volta in volta, tra CDP e la Parte Finanziata, di appositi Contratti di Finanziamento Integrativi;
(C) con il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazione dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (il “Decreto Cura Italia”), sono state definite, tra l‘altro, specifiche misure che consentono alle microimprese e alle piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia e colpite dall’epidemia di COVID-19 di ottenere la sospensione del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 e la dilazione del relativo piano di rimborso. In particolare, l’art. 56 del Decreto Cura Italia ha stabilito:
– al comma 2, lettera c), che “il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle Imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale”, e
– al comma 6, che “Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c) sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell’operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario […]”;
(D) le agevolazioni concesse dal Ministero dello Sviluppo Economico nell’ambito della Convenzione “Plafond Beni Strumentali” di cui alla premessa (A) che precede non sono erogate tramite i Finanziamenti, ma sono indipendenti rispetto agli stessi;
(E) le Parti, con il presente accordo, intendono definire le modalità applicative per dare attuazione alle suddette misure previste dal Decreto Cura Italia, con particolare riferimento alla sospensione della rata di ammortamento in scadenza al 30 giugno 2020 dei Contratti di Finanziamento e al conseguente allungamento dei piani di rimborso originari.
Tutto ciò premesso:
1. Premesse e definizioni
Le premesse sopra riportate formano parte integrante del presente accordo.
I termini espressi nel presente accordo con lettera iniziale maiuscola avranno lo stesso significato ad essi attribuito nelle Convenzioni, salvo ove diversamente specificato.
2. Accordo
2.1 Le Parti Finanziate che, in accoglimento delle richieste avanzate da ciascun Beneficiario Finale, abbiano concesso entro il 30 giugno 2020 la sospensione del pagamento dei prestiti non rateali o delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 dei Contratti di Finanziamento Beneficiari e l’estensione dei relativi piani di rimborso ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 56, comma 2 lett. b) e c) del Decreto Cura Italia, e senza nuovi o maggiori oneri per i Beneficiari Finali, possono beneficiare – secondo i termini e condizioni di cui al presente accordo – della sospensione del pagamento della quota parte, in conto capitale, della rata in scadenza al 30 giugno 2020 di ciascun Finanziamento erogato da CDP ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento Integrativo, per un importo complessivo pari a quello delle quote capitali delle rate sospese ai sensi dei Contratti di Finanziamento Beneficiari.
2.2. Le Parti Finanziate che intendono beneficiare della sospensione di cui al paragrafo 2.1 che precede, dovranno inviare a CDP, entro il 30 giugno 2020, una comunicazione con la quale dichiarino, tra l’altro, di voler aderire al presente accordo, accettandone termini e condizioni, al fine di beneficiare della suddetta sospensione (la “Comunicazione”). La Comunicazione dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC: cdpspa@pec.cdp.it, all’attenzione di PMI Territorio e Ambiente.
2.3 Una volta inviata la Comunicazione, la sospensione per la relativa Parte Finanziata si intenderà perfezionata sulla quota parte in conto capitale della rata in scadenza al 30 giugno 2020 non corrisposta a CDP entro tale data, fermo restando il pagamento dell’intera quota interesse della medesima rata alla scadenza originaria. Resta inteso che per gli importi dei Finanziamenti che non siano stati oggetto di sospensione alla data del 30 giugno 2020 resteranno validi ed efficaci i termini e condizioni previsti dai relativi Contratti di Finanziamento Quadro e Contratti di Finanziamento Integrativi.
2.4 La sospensione della quota parte, in conto capitale, delle rate in scadenza al 30 giugno 2020 dei Finanziamenti determinerà l’estensione dei relativi piani di rimborso per un ulteriore semestre, unitamente ad eventuali elementi accessori. In particolare, il nuovo piano di rimborso del capitale residuo del Finanziamento decorrerà dalla Data di Pagamento del 31 dicembre 2020 e prevederà il pagamento di rate semestrali, composte di capitale e interessi calcolati al tasso di interesse originario, fino alla nuova data di scadenza finale.
2.5 Ciascuna Parte Finanziata – con l’invio della Comunicazione – si impegna a:
(a) tenere a disposizione di CDP (che potrà richiederne la visione e/o la copia in qualsiasi momento con preavviso di almeno [10] giorni) la documentazione relativa alla sospensione dei pagamenti delle rate e all’estensione dei piani di rimborso concesse ai Beneficiari Finali in relazione ai Contratti di Finanziamento Beneficiari;
(b) comunicare a CDP a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC: cdpspa@pec.cdp.it, all’attenzione di Back Office, entro il 9 ottobre 2020, dettagliato sulle singole Convenzioni di cui al punto A delle Premesse:
– l’importo complessivo delle quote capitali delle eventuali nuove sospensioni concesse ai Beneficiari Finali in relazione ai Contratti di Finanziamento Beneficiari successivamente al 30 giugno 2020 e fino al 30 settembre 2020;
– l’importo complessivo delle revoche delle sospensioni già concesse ai Beneficiari Finali che siano intervenute successivamente al 30 giugno 2020 e fino al 30 settembre 2020, in conformità all’articolo 56 del Decreto Cura Italia.
Il netto tra i due importi, determinato per ogni singola Convenzione, sarà oggetto di conguaglio da parte di CDP o delle Parti Finanziate, a valere sulla quota parte in conto capitale della rata in scadenza al 30 giugno 2020 oggetto di sospensione; tale importo sarà regolato, senza oneri aggiuntivi, entro i termini della comunicazione di cui al punto successivo (i.e. 23 ottobre 2020);
(c) comunicare a CDP a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC: cdpspa@pec.cdp.it, all’attenzione di Back Office Incassi, entro il 23 ottobre 2020, la quota parte di ciascun Finanziamento a valere sul quale la Parte Finanziata ha concesso al Beneficiario Finale la sospensione della rata del finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento Beneficiario, al fine di consentire a CDP di consolidare gli importi dilazionati e strutturare i nuovi piani di rimborso dei Finanziamenti; tale elenco andrà trasmesso su file excel con dettaglio di:
a. codice rapporto (rilevabile nell’Avviso di pagamento della rata del 30/06/2020 ricevuto dalle Parte Finanziata tramite PEC);
b. quota capitale dilazionata sul singolo rapporto;
c. riferimento alla Convenzione di cui al punto A delle Premesse.
2.6 Resta inteso fra le Parti, con esclusione del Plafond Beni Strumentali, che, con riferimento alle Parti Finanziate che siano Banche del Sistema del Credito Cooperativo, gli impegni di cui al presente accordo saranno adempiuti a mezzo di ICCREA, che agirà in loro nome e per loro conto e svolgerà la funzione di banca agente (i.e. mandatario con rappresentanza) ai sensi dei relativi Contratti di Finanziamento Quadro, Contratti di Cessione di Crediti, Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi e Contratti di Finanziamento Integrativi e di banca depositaria dei relativi conti correnti, fermo restando che CDP rimarrà del tutto estranea ai rapporti interni tra ICCREA e le relative Banche del Sistema del Credito Cooperativo che verranno da questi ultimi gestiti in via autonoma).
3. Modifiche alle Convenzioni e ai contratti vigenti
Fatto salvo quanto previsto nel presente accordo limitatamente agli importi dei Finanziamenti oggetto di sospensione, restano validi ed efficaci tutti i termini e condizioni previsti nelle Convenzioni, nei Contratti di Finanziamento Quadro e nei Contratti di Finanziamento Integrativi.
4. Forma del presente accordo
Il presente accordo è redatto nella forma del documento informatico sottoscritto con apposizione di firma digitale.
Il presente accordo sarà pubblicato sui siti internet dell’ABI e di CDP
5. Legge regolatrice e foro competente
Il presente accordo è regolato dalla legge italiana.
La soluzione di ogni controversia inerente al presente accordo, la sua validità, efficacia e adempimento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - Lettera circolare 02 dicembre 2020, n. 2520 - Nuovo Accordo ABI - CDP per la sospensione e allungamento dei contratti di provvista
- Accordo ABI - CDP per la sospensione e allungamento dei contratti di provvista - ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - Lettera circolare 01 aprile 2021, n. 715
- ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - Comunicato 15 luglio 2021 - Addendum alla Convenzione ABI-Cdp "Plafond Sisma Centro Italia"
- ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - Circolare 16 giugno 2020, n. 1162 - Addendum alla convenzione ABI - CDP "Plafond Piattaforma Imprese"
- ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - Circolare 23 aprile 2020, n. 779 - Accordo ABI-Associazioni dei consumatori per la sospensione della quota capitale dei crediti alle famiglie a seguito dell’evento epidemiologico da Covid 19
- ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - Lettera circolare 17 dicembre 2020, n. 2631 - Accordo ABI-Associazioni dei consumatori per la sospensione dei crediti alle famiglie a seguito dell’evento epidemiologico da Covid 19
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