ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Circolare 16 aprile 2020, n. 727
Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. Da 19 a 22 del DL n. 18/2020 – Indicazioni di carattere operativo relative ai versamenti INPS
Si fa riferimento a quanto già comunicato con lettera circolare del 1° aprile 2020 (Prot. DIG/000648) per fornire alcuni chiarimenti di carattere operativo sul tema dell’anticipazione sociale in favore dei lavorati destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del DL n. 18/2020.
Precisamente, si chiarisce che:
– i versamenti sul conto dei lavoratori da parte di INPS saranno effettuati tramite bonifico SEPA (SCT) eseguito dalla Banca d’Italia a partire dal conto di contabilità speciale dell’INPS;
– i bonifici SCT saranno disposti dall’INPS in favore del conto identificato dal codice IBAN comunicato dal datore di lavoro (che, per i lavoratori che accedono per la prima volta a prestazioni INPS di qualsiasi genere, potrà essere verificato attraverso la funzione di allineamento IBAN, tramite il servizio Base Dati Condivisa);
– in testa al campo Remittance Information dei bonifici SCT sarà valorizzata la parola chiave /BENEF/COVID19;
– come indicato da INPS; i versamenti verranno fatti generalmente ex post con cadenza mensile, ossia a partire da questi giorni per le mensilità di febbraio e/o marzo, dai primi di maggio per la mensilità di aprile e dai primi di giugno per la mensilità di maggio. Laddove la cassa integrazione si concluda nel corso del mese, il pagamento dell’integrazione salariale riferita a quella parte di mese può avvenire anche immediatamente dopo la conclusione della cassa integrazione (es. cassa integrazione conclusa il 20 maggio, pagamento dell’integrazione salariale a partire dai giorni successivi al 20 maggio).
Da ultimo, a seguito di specifici quesiti pervenuti dalle banche, si comunica che per l’anticipazione degli assegni ordinari erogati dai Fondi di solidarietà bilaterali gestiti dall’INPS, disciplinati dall’art. 26 del D.Lgs. n. 148/2015, e dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS), disciplinato dal decreto interministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2016, n. 74, si utilizzano i modelli di cui agli allegati A.
Con riferimento ai Fondi di solidarietà alternativi, esterni all’INPS, si ricorda che con lettera circolare ABI UCR/USE/000701 del 10 aprile scorso, è stata trasmessa agli Associati la documentazione specifica per le richieste di anticipazione dell’assegno ordinario erogato dal Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato-FSBA.
Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti.