ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Circolare 16 giugno 2020, n. 1162
Addendum alla convenzione ABI – CDP “Plafond Piattaforma Imprese”
L’ABI e la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) hanno sottoscritto lo scorso 11 giugno un Addendum alla convenzione ABI-CDP “Plafond Piattaforma Imprese” al fine di disciplinare le regole di utilizzo di una nuova linea di provvista messa a disposizione di CDP dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI), a seguito della sottoscrizione del contratto di prestito BEI-CDP denominato “CDP EPIDEMIC RESPONSE SMES MIDCAPS RETI FILIERE”.
L’importo massimo della provvista BEI è di 1,5 miliardi di euro ed è destinata ad alimentare il Plafond Piattaforma Imprese anche congiuntamente con altre risorse di CDP; non è peraltro previsto un incremento dell’importo massimo del citato Plafond e dei relativi Sotto-Plafond (Plafond PMI, Plafond MID, Plafond Reti e Filiere).
CDP comunica di volta in volta sul proprio sito internet, nella medesima pagina dove è attualmente pubblicato il costo della provvista, le condizioni alle quali è offerta la provvista BEI ed eventualmente quella CDP in relazione alla successiva data di erogazione.
Si illustrano di seguito, d’intesa con la Cassa Depositi e Prestiti, le principali novità introdotte dall’Addendum:
– I finanziamenti concessi da CDP alle banche a valere sui predetti sotto-plafond mediante utilizzo, anche in parte, della provvista BEI, possono avere scadenze finali pari a 3 anni (in questo caso, solo con riferimento ai Plafond PMI e MID), 4 anni (in questo caso, solo con riferimento al Plafond Reti e Filiere), 5, 7 ovvero 10 anni, a scelta della banca;
– Sono state ampliate le iniziative che possono essere finanziate con il Plafond Piattaforma Imprese.
In particolare, oltre agli investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione e le esigenze di incremento del capitale circolante delle imprese, le banche possono utilizzare le risorse del Plafond anche per finanziare spese per immobilizzazioni materiali e/o immateriali delle imprese.
Le ristrutturazioni dei debiti pregressi sono escluse. Sono invece ammissibili i finanziamenti di rinegoziazione del debito aventi le caratteristiche di cui all’art. 13, comma 1, lettera e) del decreto- legge n. 23 dell’8 aprile 2020 (c.d. DI Liquidità), come modificato dalla legge di conversione. In questi casi, non costituirà requisito necessario l’effettiva concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le PMI. Tale operatività può essere realizzata anche con la provvista BEI alle condizioni previste nell’Addendum;
– I finanziamenti erogati alle imprese, in tutto o in parte, con provvista BEI non possono superare l’importo massimo unitario di 12,5 milioni di euro e il valore dei progetti finanziabili non può essere superiore a 25 milioni di euro. Si precisa che, nel caso di progetti che comprendano nuovi investimenti o nuove spese, la provvista BEI non può essere utilizzata per rifinanziare finanziamenti già concessi per lo stesso progetto, salvo alcune eccezioni specificamente previste nell’Addendum;
– Per essere ammissibili alla provvista BEI, i finanziamenti erogati alle imprese devono rispettare una serie di obblighi, condizioni e requisiti fissati dalla stessa BEI e indicati all’art. 2.5.1 del contratto di finanziamento quadro, che riflettono le politiche di quest’ultima.
Tali requisiti riguardano in particolare i beneficiari, le caratteristiche del progetto da finanziare, le categorie di costo dei progetti.
In particolare, sono escluse dalla possibilità di ottenere un finanziamento con provvista BEI le imprese che svolgono attività principale rientrante nei settori considerati non ammissibili dalla BEI e individuati per “codice NACE” in una specifica tabella. Inoltre, non sono finanziabili una serie di attività indicate dalla BEI (ad esempio, attività destinate alla produzione o al commercio di armi e munizioni, esplosivi o che comportano impatti ambientali in gran parte non mitigati e/o compensati ovvero considerate controverse sotto il profilo etico o morale).
Per quanto riguarda i progetti da finanziare, questi non possono riguardare determinati settori o iniziative (come ad esempio, l’acquisto di immobili finalizzato alla vendita o alla locazione a terzi, con alcune eccezioni; l’erogazione di credito al consumo; operazioni puramente finanziarie come compravendita di azioni; attività con contenuto politico o religioso; etc). Inoltre, ciascuna impresa beneficiaria deve prendere atto nel relativo contratto di finanziamento con la banca delle norme adottate dalla BEI in materia sociale e ambientale.
Sono escluse dalle finanziabili l’acquisto di terreni agricoli ovvero di avviamento, licenze o diritti per lo sfruttamento di risorse minerarie e per la produzione nel settore agricolo.
Sul tema, si precisa che non è prevista una pre-approvazione da parte di CDP o di BEL.
Qualora ex post BEI o CDP rilevassero il mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità, il relativo finanziamento CDP/BEI dovrà essere oggetto di rimborso anticipato ovvero sostituzione secondo quanto previsto dalla convenzione e dal contratto di finanziamento.
– Possono essere finanziati con provvista BEI i prestiti erogati alle imprese entro il 31 dicembre 2021, anche in risposta alla pandemia COVID-19 e di durata anche inferiore a due anni, al fine di soddisfare un fabbisogno di liquidità dell’impresa legato alla continuità operativa; negli altri casi, la durata del finanziamento alle imprese con provvista BEI deve essere pari almeno a due anni. Tali finanziamenti sono oggetto di rendicontazione a CDP entro e non oltre la data di rendicontazione che cade in concomitanza con il 31 dicembre 2021.
– Sono previsti specifici obblighi in capo alle banche per l’accesso alla provvista BEI, anche con riferimento ai contenuti del contratto di finanziamento con le imprese. Tra questi, l’obbligo di riflettere nelle condizioni applicate all’impresa, il vantaggio finanziario derivante dal minor costo della provvista BEI rispetto a quello di altre fonti di finanziamento di mercato accessibili alla banca.
Peraltro, la banca deve informare il beneficiario (e dare evidenza nel relativo contratto di finanziamento) del fatto che il finanziamento è erogato con provvista BEI e del relativo costo.
Inoltre, la banca potrà stipulare contratti di finanziamento nuovi o rinnovati (come definiti nel contratto di finanziamento quadro) mediante utilizzo dei fondi BEI solo con le imprese che non siano state costituite o abbiano sede in una giurisdizione c.d. non cooperativa (ad esempio, ai fini fiscali, come definite nel contratto di finanziamento quadro), salvo alcune eccezioni relative al progetto da finanziare;
– La banca è tenuta a rimborsare obbligatoriamente a CDP la provvista BEI qualora, sulla base della rendicontazione semestrale, si rendesse evidente che l’importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei finanziamenti erogati alla banca con risorse BEI sia superiore all’importo nominale in linea capitale non rimborsato con provvista BEI dei crediti ceduti in garanzia a CDP. Rispetto quindi ai finanziamenti erogati con provvista CDP, non è prevista, per i finanziamenti BEI, la franchigia operativa di 50.000 euro al di sotto della quale non si procede con il rimborso anticipato obbligatorio.
Nel caso in cui emerga che i finanziamenti erogati alle imprese non rispettino i requisiti specifici previsti dalla BEI, la banca dovrà rimborsare anticipatamente a CDP l’importo della provvista pari al finanziamento che non rispetta tali requisiti, salvo il caso in cui tale finanziamento sia sostituito con altro finanziamento di pari importo che rispetti i requisiti BEI e che sia stato oggetto di cessione in garanzia in favore di CDP;
– Per tenere conto delle previsioni derivanti dall’utilizzo di fondi BEI, il modello di rendicontazione, in corso di definizione, prevederà, a decorrere dalle rendicontazioni del 31 dicembre 2020, alcune ulteriori informazioni a carico delle banche al fine di riflettere gli obblighi previsti nel contratto di prestito BEI-CDP.
La convenzione e i relativi allegati, come modificati a seguito delle novità apportate dall’Addendum, sono pubblicati sul sito internet dell’ABI (www.abi.it) e della CDP (www.cdp.it).
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - Comunicato 15 luglio 2021 - Addendum alla Convenzione ABI-Cdp "Plafond Sisma Centro Italia"
- ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - Circolare 10 giugno 2020, n. 1140 - Accordo ABI - CDP per la sospensione e allungamento dei contratti di provvista ai sensi dell’art. 56, comma 6, del DL Cura Italia
- ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - Lettera circolare 02 dicembre 2020, n. 2520 - Nuovo Accordo ABI - CDP per la sospensione e allungamento dei contratti di provvista
- Accordo ABI - CDP per la sospensione e allungamento dei contratti di provvista - ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - Lettera circolare 01 aprile 2021, n. 715
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