ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Circolare 17 giugno 2020, n. 1173
Conversione nella Legge del 5 giugno 2020, n.40 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 – Misure a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate da COVID-19 (c.d. DL “Liquidità”) – Piena operatività dell’art. 13 nella Legge del 5 giugno 2020, n.40
Si fa seguito alle Circolari ABI dello scorso 6 giugno (Prot. DIG/001120) e 9 giugno (Prot. UCR/001131), con le quali sono state sintetizzate le modifiche di interesse del settore bancario apportate al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 “Misure a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate da COVID-19” (c.d. DL “Liquidità”) dalla legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40 e alla Circolare n. 12/2020 del Gestore del Fondo di garanzia per le PMI relativa all’applicazione delle novità introdotte all’articolo 13 dalla richiamata legge di conversione.
Al riguardo, si segnala che le misure previste dall’articolo 13 con le modifiche apportate dal Parlamento nel corso di conversione in Legge del decreto-legge, sono operative a seguito dell’approvazione del nuovo regime di aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione il 17 giugno della nuova Circolare da parte del Gestore del Fondo (cfr. allegato). In particolare, il Gestore specifica che le modifiche introdotte sono applicate alle richieste di ammissione all’intervento del Fondo presentate a partire dal 19 giugno 2020.
Con specifico, riferimento alla lettera m), del comma 1 del richiamato articolo 13, si ricorda, tra l’altro, che nel caso la banca abbia già acquisito la precedente versione dell’Allegato 4bis, il Gestore del Fondo ha disposto, nella richiamata Circolare n.12/2020, quanto segue:
– qualora le informazioni contenute nel predetto allegato 4bis (dato relativo ai ricavi di cui al punto 15) consentano al soggetto beneficiario finale di ricevere il finanziamento richiesto nei limiti previsti dalle nuove previsioni della lettera m), la banca può procedere alla presentazione della richiesta di garanzia al Fondo, senza dover acquisire la nuova versione dell’Allegato 4bis, pubblicata nel sito del Fondo nella sezione “Modulistica”;
– se le informazioni contenute nel predetto allegato 4bis (dato relativo ai ricavi di cui al punto 15) non consentano al soggetto beneficiario finale di ricevere il finanziamento richiesto, la banca deve necessariamente acquisire da quest’ultimo l’integrazione della richiesta di garanzia, c.d. “Annex “Integrazione Allegato 4bis”, disponibile anch’esso nella sezione “Modulistica” del sito del Fondo di garanzia.
Il Consiglio di Gestione del Fondo, inoltre, ha deliberato di applicare quanto segue, al fine di adeguare i finanziamenti garantiti fino al 100 per cento alle nuove condizioni previste dalla Legge di conversione del DL “Liquidità:
– per i finanziamenti che sono già ammessi all’intervento del Fondo ma non ancora erogati dal soggetto finanziatore, a seguito dell’adeguamento alle nuove condizioni, deve essere inviata al Gestore una richiesta di conferma della garanzia già concessa;
– per i finanziamenti che sono già ammessi all’intervento del Fondo e già erogati dal soggetto finanziatore:
a) qualora l’adeguamento alle nuove condizioni sia effettuato tramite l’erogazione al soggetto beneficiario finale di un nuovo finanziamento finalizzato all’estinzione del finanziamento garantito ovvero attraverso la sottoscrizione/stipula di un addendum al contratto del finanziamento garantito, deve essere inviata al Gestore una richiesta di conferma della garanzia già concessa;
b) qualora l’adeguamento alle nuove condizioni sia effettuato tramite l’erogazione al soggetto beneficiario finale di un importo aggiuntivo attraverso la stipula di un contratto di finanziamento distinto dal precedente e la predisposizione di un piano d’ammortamento separato, dovrà essere inviata al Gestore una nuova richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo riferita al relativo contratto di finanziamento.
– per i finanziamenti che sono stati già erogati dal soggetto finanziatore, ma per i quali non è stata presentata la richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo:
a) qualora l’adeguamento alle nuove condizioni sia effettuato tramite l’erogazione al soggetto beneficiario finale di un nuovo finanziamento finalizzato all’estinzione del finanziamento garantito ovvero attraverso la sottoscrizione/stipula di un addendum al contratto del finanziamento garantito, deve essere inviata al Gestore una richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo allineata alle nuove condizioni;
b) qualora l’adeguamento alle nuove condizioni sia effettuato tramite l’erogazione al soggetto beneficiario finale di un importo aggiuntivo attraverso la stipula di un contratto distinto e la predisposizione di un piano d’ammortamento separato, devono essere inviate al Gestore due richieste di ammissione alla garanzia del Fondo, ciascuna delle quali riferita ai relativi contratti di finanziamento.
L’adeguamento dell’importo del finanziamento alle nuove condizioni può essere effettuato sulla base della vecchia versione dell’Allegato 4bis già acquisita dal soggetto richiedente, qualora l’importo del finanziamento, così come risultante a seguito dell’adeguamento, non sia superiore al 25% dell’importo dei ricavi dichiarato dal soggetto beneficiario finale.
Sia le richieste di conferma della garanzia del Fondo che le nuove richieste di ammissione alla garanzia del Fondo sono concesse automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore può erogare il finanziamento, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del Gestore.
Le richieste di conferma possono esser inviate al Gestore anche mediante la trasmissione di un elenco redatto sulla base del modulo predisposto dal Gestore ed elaborato in forma digitale (formato elettronico di testo per importazione ed esportazione in formato tabellare).
Con specifico riferimento alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 13, con una specifica informativa, il Gestore ha disposto, tra l’altro che, per le richieste di ammissione presentate a partire dal 18 giugno 2020 e riferite ad operazioni deliberate dal soggetto finanziatore prima di tale data, continua ad applicarsi la disciplina previgente Si segnala, inoltre, che sul sito del Fondo di garanzia, nella pagina “Guide e manuali” sono disponibili le versioni aggiornate della “Guida Operativa per l’inserimento sul Portale FdG delle richieste di garanzia del Fondo ai sensi del DL Liquidità post conversione” e della “Guida operativa per l’inserimento delle richieste sul Portale FdG per i finanziamenti fino a 30.000 euro”, mentre nella Sezione “Modulistica” è disponibile una nuova versione dell’Allegato 4 che i soggetti richiedenti dovranno acquisire dal soggetto beneficiario finale per la presentazione delle richieste di garanzia. La nuova versione prevede, per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali appartenenti ai settori Edilizia e Immobiliare così come definiti alla Parte IX delle vigenti Disposizioni operative, la possibilità di poter utilizzare come parametro di riferimento, al punto c), della scheda 1 – punto 17.A, il 25% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti.
Con l’occasione, si segnala che le disposizioni contenute nell’articolo 1-bis del Decreto “Liquidità” come modificato dalla Legge di conversione sono applicabili alle domande di finanziamento e di garanzia di cui all’articolo 13, per quanto riguarda il principio secondo il quale il finanziatore non è tenuto ad effettuare accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato dal soggetto richiedente il finanziamento coperto dalla garanzia pubblica.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Allegato 1
(MEDIOCREDITO CENTRALE/INVITALIA – Circolare 08 giugno 2020, n. 12)
Allegato 2
(MEDIOCREDITO CENTRALE/INVITALIA – Circolare 17 giugno 2020, n. 13)
Allegato 3
(testo dell’allegato)