ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Circolare 21 luglio 2020, n. 1582
Fondo di solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa (Fondo Gasparrini): mutui alle cooperative edilizie a proprietà indivisa.
L’art. 10, comma 7, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020, ha modificato l’art. 12, del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40, in tema di accesso dei mutui alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, al Fondo di solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa di cui all’art. 2, comma 475 e ss della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Fondo Gasparrini).
In particolare, ai sensi della nuova formulazione del comma 2 ter, lettera a bis) del medesimo articolo 12 è previsto che l’ammissione ai benefici del Fondo Gasparrini è estesa “alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative, di importo massimo pari al prodotto tra l’importo di cui alla lettera b) [400.000 euro] e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 20% dei soci assegnatari di immobili residenziali e relative pertinente si trovi, al momento dell’entrata in vigore della presente disposizione,” nelle condizioni di cui all’articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Inoltre, allo stesso comma 2-ter, la lettera a-ter) dispone che la sospensione delle rate dei predetti mutui può essere concessa nella misura di:
1) 6 mesi, qualora gli eventi di cui all’articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari pari ad almeno il 20 per cento dei soci,
2) 12 mesi, qualora gli eventi di cui all’articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari compreso tra un valore superiore al 20 per cento e fino al 40 per cento dei soci;
3) 18 mesi, qualora gli eventi di cui all’articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari superiore al 40 per cento dei soci.
Ai sensi dell’art. 12, comma a-quater) l’istanza di sospensione è presentata dalla società cooperativa mutuatario alla banca, attraverso il modulo pubblicato, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente comma, nel sito internet del Gestore del Fondo di cui all’articolo 2, comma 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che riporta l’indicazione dei documenti probatori degli eventi che determinano la richiesta di sospensione, previa delibera assunta dai rispettivi organi deliberativi, con le modalità e nei termini previsti dall’atto costitutivo, dallo statuto o da altri regolamenti interni della medesima società.
Lo stesso comma prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze “possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter”.
Si fa riserva di inviare lo specifico modulo di accesso al Fondo una volta pubblicato da Consap S.p.A.
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