ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Circolare 23 aprile 2020, n. 789
Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del DL n. 18/2020 – Modulistica relativa alla richiesta di anticipazione CIGD
Si fa seguito alle lettere circolari ABI UCR/000696 del 9 aprile 2020 e DSL/UCR/USP 000727 del 16 aprile 2020 con le quali sono state comunicate le procedure INPS di semplificazione in tema di anticipazione sociale, di cui alla Convenzione nazionale del 30 marzo 2020 (NOTA 1), in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del DL n. 18/2020, nonché l’indicazione, tra le altre, che la comunicazione di cui all’Allegato A3 della richiamata Convenziona nazionale relativa ai trattamenti ordinari di integrazione salariale (NOTA 2) risulta superata, date le innovazioni introdotte dallo stesso Istituto previdenziale.
Tanto premesso, sono pervenute all’Associazione specifiche richieste di chiarimento in ordine alla documentazione che il richiedente l’anticipazione deve produrre alla Banca in caso di domanda di anticipazione del trattamento di cassa integrazione in deroga (CIGD) e, in particolare, con riferimento al richiamo al modello “SR41”, cui fa riferimento l’Allegato B3.
Al riguardo occorre anzitutto precisare che, sulla base delle vigenti istruzioni operative, il datore di lavoro richiedente la CIGD per i propri dipendenti è chiamato ad inviare all’INPS il citato modello “SR41” solo successivamente al provvedimento di autorizzazione emanato dallo stesso Istituto previdenziale e non, invece, nella prima fase dell’iter della domanda.
Infatti, l’art. 22, comma 1, del Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) prevede, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che le Regioni e le Province autonome interessate riconoscano trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga: in particolare, le domande di accesso alla prestazione in parola devono essere presentate dai datori di lavoro esclusivamente alle Regioni e alle Province autonome interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Il successivo comma 4 dell’art. 22 prevede che dette prestazioni di integrazione al reddito siano concesse con “decreto” delle Regioni (e delle Province autonome) interessare, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge; verificati i requisiti di accesso, le Regioni trasmettono all’INPS i relativi decreti, unitamente alla lista dei beneficiati, corredati dalle relative domande aziendali.
Solo a fronte della successiva autorizzazione da parte dell’Inps della domanda già approvata dalle Regioni il datore è tenuto a trasmettere il citato modello “SR41”.
Ciò posto, si ricorda che nel testo della Convenzione nazionale è altresì previsto che “le Parti riconoscano l’importante ruolo delle Regioni e delle Province Autonome nel contribuire all’accesso all’anticipazione e ne auspicano il pieno coinvolgimento con opportune forme di intervento, ad esempio attraverso “fondi di garanzia” dei debiti relativi alle anticipazioni medesime” e che “ai fini di una maggiore efficacia della presente Convenzione, le Parti sottolineano l’importanza fondamentale che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nonché l’INPS per le ipotesi di CIGO da Covid-19 assicurano il costante e tempestivo monitoraggio delle istanze pervenute dai datori di lavoro, verificandone puntualmente la consistenza rispetto alle risorse finanziarie a disposizione e dandone tempestiva informazione alle Banche anche attraverso ABI e/o le competenti Commissioni regionali ABI”.
In ragione di quanto sopra, in diverse Regioni si è provveduto – in collaborazione con l’Associazione – ad individuare misure finalizzate ad agevolare il processo per la concessione di anticipazioni dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, quali la definizione di specifici fondi di garanzia, ovvero la possibilità per le Banche di conoscere l’elenco dei datori di lavoro richiedenti la CIGD, o già autorizzati dalla Regione alla CIGD stessa.
Per quanto riguarda la documentazione prevista dalla Convenzione nazionale in caso di domanda di anticipazione del trattamento di cassa integrazione in deroga (CIGD), va in particolare precisato che, nell’Allegato B3, non è previsto in capo al richiedente l’onere della presentazione del menzionato modello “SR41” all’atto della domanda di anticipazione, bensì l’impegno del medesimo “a indicare irrevocabilmente, nella modulistica predisposta dell’INPS (mod. INPS SR41), l’accredito su tale conto corrente come modalità prescelta per il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale in deroga per l’emergenza Covid-19 e a fornire alla Banca copia di tale documento ovvero attestazione del datore di lavoro di aver provveduto a inserire tale indicazione nelle comunicazioni inviate per via telematica all’INPS”.
Ai sensi del richiamato Allegato B3, tale impegno è inserito in una lettera sottoscritta dal richiedente l’anticipazione da inviare all’INPS, al proprio datore di lavoro e, per conoscenza, alla Banca Tuttavia, al fine di agevolare il processo di presentazione delle domande, le banche possono ragionevolmente ritenere sufficiente – coerentemente con quanto sopra menzionato – che l’impegno in parola sia contenuto in una dichiarazione controfirmata dal datore di lavoro e presentata dal richiedente al momento della domanda di anticipazione del trattamento di integrazione salariale CIGD
Da ultimo, si comunica che le indicazioni di carattere operativo relative ai versamenti da parte di INPS tramite bonifico SEPA (SCT), di cui alla menzionata lettera circolare ABI DSL/UCR/USP 000727 del 16 aprile 2020 riguardano in particolare – come confermato dal messaggio INPS n. 1688 del 22 aprile 2020 – le prestazioni di sostegno al reddito CIGO, CIGD, CIGS e quelle fornite dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS), disciplinato dal decreto interministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2016, n. 74.
Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti.
—
Note:
1) Cfr. lettera circolare ABIDIG/000648 del 1° aprile 2020
2) In particolare, trattamento di cassa integrazione ordinaria e assegni ordinari erogati tramite FIS.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - Circolare 16 aprile 2020, n. 727 - Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. Da 19 a 22 del DL n. 18/2020 -…
- ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - Circolare 22 maggio 2020, n. 998 - Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del D.L. n. 18/2020 - D.L. 19…
- Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale del FIS, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il…
- ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - Comunicato 24 aprile 2020 - Al via collaborazione ABI Lazio-Regione Lazio su anticipazione cassa integrazione guadagni in deroga
- ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - Circolare 09 maggio 2020, n. 899 - Modalità operative per il rilascio delle garanzie di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. "Garanzia Italia") - Aggiornamento della modulistica
- Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 Nuove norme in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), assegno ordinario (ASO), cassa integrazione in deroga (CIGD), nonché cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) - INPS -…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…