ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Circolare 25 maggio 2020, n. 1008
Emergenza COVID-19 — Secondo Addendum all’Accordo per il Credito 2019.
Si fa riferimento all’Accordo per il Credito 2019, sottoscritto da ABI e dalle principali Associazioni di rappresentanza delle imprese il 15 novembre 2018, come modificato dall’Addendum del 6 marzo scorso, che ha esteso l’applicazione della Misura “Imprese in Ripresa 2.0” del suddetto Accordo anche ai finanziamenti in essere fino al 31 gennaio 2020, erogati in favore delle PMI in bonis, danneggiate dalla diffusione del COVID-19 che ne limita temporaneamente le possibilità operative.
La Misura “Imprese in Ripresa 2.0” prevede, in particolare, la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti di (i) sospendere per un periodo massimo di 12 mesi il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti; (ii) allungare la scadenza degli stessi.
Considerato che l’evolversi della situazione di emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del “COVID-19” sta producendo nel nostro Paese danni rilevanti anche alle imprese italiane di dimensioni maggiori rispetto alle PMI, le parti firmatarie del predetto Accordo hanno sottoscritto lo scorso 22 maggio 2020 un secondo Addendum, che si riporta in allegato, al fine di estendere l’applicazione della Misura “Imprese in Ripresa 2.0” anche ai finanziamenti erogati in favore delle predette imprese.
Con il suddetto Addendum vengono peraltro apportati anche alcune innovazioni all’Accordo per il credito 2019, come modificato dall’Addendum del 6 marzo scorso.
In relazione a quanto sopra, si illustrano di seguito i principali elementi del predetto Addendum.
1. Condizioni di accesso alla Misura “Imprese in Ripresa 2.0” per le imprese di maggiori dimensioni e modifiche alle misure in favore delle PMI.
Per accedere alla Misura “Imprese in Ripresa 2.0” l’impresa di dimensione maggiore rispetto alla PMI deve autocertificare di essere stata danneggiata dall’emergenza sanitaria “COVID-19”.
Inoltre, l’impresa non deve presentare nei confronti della banca, alla data del 31 gennaio 2020, esposizioni debitorie classificate come deteriorate ai sensi della disciplina di vigilanza applicabile agli intermediari finanziari. Sono in ogni caso escluse dall’applicazione della misura le imprese classificate in sofferenza alla data di presentazione della domanda, secondo la richiamata disciplina. Con le modifiche apportate dal presente Addendum, tale previsione si applica anche alle operazioni di sospensione/allungamento realizzate in favore delle PMI ai sensi dell’Accordo per il Credito 2019, come modificato dall’Addendum del 6 marzo scorso.
Il termine ultimo per l’applicazione della misura in favore delle grandi imprese è il 30 giugno 2020. Tale data potrà essere prorogata sulla base delle indicazioni delle Autorità di vigilanza bancaria.
Resta ferma la possibilità per le banche di offrire modalità e soluzioni operative con effetti equivalenti o migliorativi per le imprese beneficiarie, rispetto a quelle previste dal presente Addendum. In particolare, le banche aderenti possono estendere la durata della sospensione fino a 24 mesi per le imprese appartenenti a specifici settori o filiere produttive con maggiori difficoltà di ripresa dai danni conseguenti all’emergenza sanitaria COVID-19. Tale previsione si estende anche alle operazioni di sospensione realizzate in favore delle PMI ai sensi dell’Accordo per il Credito 2019, come modificato dall’Addendum del 6 marzo scorso.
Eventuali iniziative che le singole banche abbiano avviato precedentemente al presente Addendum e che presentano caratteristiche analoghe e rispondenti alle Linee guida dell’EBA del 2 aprile 2020 (1) si intendono ricomprese e coperte dal presente Addendum. Anche tale previsione si applica in relazione alle operazioni di sospensione/allungamento realizzate in favore delle PMI ai sensi dell’Accordo per il Credito 2019, come modificato dall’Addendum del 6 marzo scorso.
Restano ferme le altre condizioni previste dal citato Accordo, come modificato dall’Addendum 6 marzo 2020, in quanto compatibili. Tra queste, in particolare, la previsione che le misure previste dal presente Addendum si applicano ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020.
2. Adesione delle banche
Le banche e gli intermediari già aderenti all’Accordo per il Credito 2019, come integrato dall’Addendum 6 marzo 2020, saranno automaticamente inseriti, salvo diversa comunicazione da trasmettere all’ABI (sg@abi.it; cr@abi.it), nell’elenco degli aderenti al presente Addendum.
—
(1) EBA – “Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the C0V7D-19 crisis” – EBA/ GL/2020/02, 2 aprile 2020.
L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.
Allegato
PREMESSO CHE
(A) l’ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese hanno sottoscritto il 15 novembre 2018 l’Accordo per il Credito 2019 che, in continuità con l’Accordo per il Credito 2015, prevede, in relazione alle micro, piccole e medie imprese (PMI), la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti di (i) sospendere fino a un anno il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti; (ii) allungare la scadenza dei finanziamenti (Misura “Imprese in Ripresa 2.0”);
(B) il 6 marzo scorso, le parti firmatarie dell’Accordo per il Credito 2019 hanno sottoscritto un Addendum al fine di estendere l’applicazione della Misura “Imprese in Ripresa 2.0” anche ai finanziamenti in essere fino al 31 gennaio 2020, erogati in favore delle PMI in bonis, danneggiate dalla diffusione del COVID-19 nel nostro paese;
CONSIDERATO CHE
(C) la diffusione del COVID-19 ha generato impatti ampi e sull’intero sistema produttivo italiano, coinvolgendo anche le imprese di maggiori dimensioni, danneggiate dalla temporanea interruzione/riduzione dell’attività;
(D) il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. DL Cura Italia), ha introdotto delle prime misure di sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dal COVID-19 tra cui una moratoria straordinaria dei prestiti delle micro, piccole e medie imprese fino al 30 settembre 2020;
(E) l’EBA lo scorso 2 aprile ha pubblicato delle linee guida che specificano le condizioni affinché la concessione di misure di moratorie dei prestiti da parte delle banche non comporti l’automatica riclassificazione dell’esposizione come forborne ai sensi dell’art. 47-ter del Regolamento UE n. 575/2013 (CRR) e interrompa anche il decorso del tempo in caso di arretrati nei pagamenti;
(F) per favorire la ripartenza del sistema produttivo del nostro paese, occorre sostenere anche le imprese di maggiori dimensioni, danneggiate dalla temporanea interruzione/riduzione dell’attività a causa del COVID-19;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
1. E’ estesa l’applicazione della Misura “Imprese in Ripresa 2.0” di cui all’Accordo per il Credito 2019, come modificato dall’Addendum del 6 marzo scorso, ai finanziamenti erogati in favore delle imprese di maggiori dimensioni rispetto alla categoria delle PMI, che autocertifichino di essere state danneggiate dall’emergenza sanitaria “COVID-19”;
2. La data ultima di applicazione della misura alle imprese di cui al punto 1 è il 30 giugno 2020. Tale termine potrà essere prorogato sulla base delle indicazioni delle Autorità di vigilanza bancaria;
3. La misura può essere applicata alle imprese di cui al punto 1 che non presentavano nei confronti della banca, alla data del 31 gennaio 2020, esposizioni debitorie classificate come deteriorate ai sensi della disciplina di vigilanza applicabile agli intermediari finanziari. Sono in ogni caso escluse dall’applicazione della misura le imprese classificate in sofferenza secondo la richiamata disciplina;
4. Restano ferme, in quanto compatibili, le altre condizioni previste dall’Accordo per il credito 2019, come modificato dall’Addendum 6 marzo 2020;
5. Resta ferma la possibilità per le banche di offrire modalità e soluzioni operative con effetti equivalenti o migliorativi per le imprese beneficiarie, rispetto a quelle previste dal presente Addendum. In particolare, le banche aderenti possono estendere la durata della sospensione fino a 24 mesi per le imprese appartenenti a specifici settori o filiere produttive con maggiori difficoltà di ripresa dai danni conseguenti all’emergenza sanitaria COVID-19;
6. Si intendono ricomprese e coperte dal presente Addendum eventuali iniziative che singole banche abbiano avviato precedentemente alla sua adozione, con caratteristiche analoghe e rispondenti alle Linee guida EBA del 2 aprile 2020;
7. Le previsioni di cui ai punti 3, 5 e 6 del presente Addendum, si applicano anche alle operazioni di sospensione e allungamento nei confronti di PMI, realizzate ai sensi dell’Accordo per il credito 2019, modificato dall’Addendum 6 marzo 2020;
8. Le banche già aderenti all’Accordo per il Credito 2019, come integrato dall’Addendum 6 marzo 2020, saranno automaticamente inserite, salvo diversa comunicazione all’ABI, nell’elenco degli intermediari aderenti al presente Addendum e disponibili alla realizzazione delle misure in esso previste nei confronti delle imprese di maggiore dimensione rispetto alle PMI.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Fondo di garanzia per le PMI - Estensione dell’ambito di applicazione dell’Addendum all’Accordo per il Credito 2019 relativo alla "Moratoria PMI" -ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - Circolare 29 luglio 2020, n. 1645
- Nuovo Addendum all’Accordo per il Credito 2019 - ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - Lettera circolare 17 dicembre 2020, n. 2647
- ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - Circolare 16 giugno 2020, n. 1162 - Addendum alla convenzione ABI - CDP "Plafond Piattaforma Imprese"
- ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - Comunicato 15 luglio 2021 - Addendum alla Convenzione ABI-Cdp "Plafond Sisma Centro Italia"
- ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - Circolare 03 agosto 2020, n. 1663 - DECRETO-LEGGE 30 luglio 2020, n. 83 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" - DELIBERA DEL…
- INPS - Circolare 28 maggio 2020, n. 64 - Emergenza epidemiologica da COVID-19: disposizioni concernenti la sospensione dei termini introdotta dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 17 marzo 2020, n.…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Antiriciclaggio: i nuovi 34 indicatori di anomalia
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) con il provvedimento del 12 maggio 202…
- La non vincolatività del precedente deve essere ar
La non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di ga…
- Decreto Lavoro: le principali novità
Il decreto lavoro (decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 “Misure urgenti p…
- Contenuto dei contratti di lavoro dipendenti ed ob
L’articolo 26 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha introdotti impo…
- Contratto di lavoro a tempo determinato e prestazi
L’articolo 24 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha modificato la d…