ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Circolare 26 marzo 2020, n. 609
Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 – Precisazioni della Banca d’Italia in materia di segnalazioni alla Centrale dei rischi
Con la comunicazione del 23 marzo 2020, la Banca d’Italia ha fornito alcuni chiarimenti ai fini della segnalazione alla Centrale dei rischi delle esposizioni delle imprese danneggiate dall’emergenza COVID-19, beneficiarie delle misure di cui all’art. 56, comma 2, lett. a), b) e c) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. DL “Cura Italia” (cfr. allegato).
In particolare, la Banca d’Italia precisa che per le misure di cui alle lett. a) e b), nella segnalazione della relativa posizione debitoria si dovrà tener conto dell’impossibilità di revocare in tutto o in parte i finanziamenti in discorso o della proroga del contratto; gli intermediari pertanto non dovranno ridurre l’importo dell’accordato segnalato alla Centrale dei rischi.
Nel caso delle misure di cui alla lett. c), si dovrà invece tener conto della temporanea inesigibilità dei crediti in discorso, sia in quota capitale che in sorte interessi (ove prevista).
Coerentemente, per l’intero periodo di efficacia della sospensione, dovrà essere interrotto il computo dei giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti già in essere ai fini della valorizzazione della variabile “stato del rapporto”.
Analoghi criteri segnaletici dovranno essere seguiti in relazione ad altre disposizioni del suddetto decreto, ad altre previsioni di legge, ad accordi o protocolli d’intesa che prevedano l’impossibilità di revocare finanziamenti o il beneficio della sospensione dei pagamenti relativi a finanziamenti oggetto di segnalazione alla Centrale dei rischi.
In ogni caso, con riferimento alle disposizioni normative suindicate, il soggetto finanziato non potrà essere classificato a sofferenza dal momento in cui il beneficio è stato accordato.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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