ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Lettera circolare 02 marzo 2021, n. 453
Attività di rilascio di garanzie di cui all’articolo 17 del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 in combinato disposto con l’articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 – Misure a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate da COVID-19 (c.d. “DL Liquidità”), come convertito dalla Legge del 5 giugno 2020, n.40
Con la Circolare n. 3 del 2021, riportata in allegato, ISMEA ha reso nota la decisione della Commissione europea dell’11 febbraio scorso, con la quale ha autorizzato una nuova misura di aiuto ai sensi del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato per fronteggiare la crisi economica conseguente alla diffusione del COVID-19 (c.d. “Temporary Framework”).
La nuova misura prevede la possibilità che ISMEA rilasci – oltre alle garanzie di cui alla lettera c), comma 1 dell’articolo 13 del DL Liquidità, pari al 90% di un finanziamento bancario della durata massima di 6 anni – anche le seguenti coperture:
– copertura dell’80% a fronte di finanziamenti bancari di durata al massimo pari a otto anni;
– copertura del 70% a fronte di finanziamenti bancari di durata al massimo pari a 10 anni.
Restano fermi i requisiti di ammissibilità relativi agli importi massimi garantibili come previsti dal Temporary Framework e dal comma 1, lettera c) dell’articolo 13 del DL Liquidità.
I nuovi modelli per la presentazione della domanda di garanzia sono disponibili nella sezione “Emergenza COVID-19 – Accesso al Credito” del sito dell’ISMEA.
Allegato
ISMEA – Circolare 25 febbraio 2021, n. 3
Attività di rilascio di garanzie a norma dell’art. 17 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 in combinato disposto con l’art. 13 del Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, come convertito dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40 – EMERGENZA COVID-19
Facendo seguito alla circolare n. 2/2021, si comunica che la Commissione europea con decisione C(2021) 995 dell’11 febbraio 2021 ha autorizzato una nuova misura di aiuto ai sensi della sezione 3.2 “Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti” del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni).
La nuova misura consente all’ISMEA di rilasciare garanzie sotto la sezione 3.2 del Quadro Temporaneo, oltre che a fronte di prestiti della durata di sei anni e con percentuale di copertura del 90%, anche a fronte di:
- prestiti della durata di otto anni, con percentuale di copertura massima dell’80%;
- prestiti della durata di dieci anni, con percentuale di copertura massima del 70%.
I nuovi modelli di autodichiarazione per l’accesso alle agevolazioni sono disponibili nella sezione Emergenza Covid-19 – Accesso al credito del sito www.ismea.it