ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Lettera circolare 03 marzo 2021, n. 454
Legge n. 26 febbraio 2021, n. 21 – Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea.
Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 51 del 1° marzo 2021 è stata pubblicata la legge n. 21/2021 di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea” (NOTA 1).
Il provvedimento è entrato in vigore il 2 marzo u.s.
Di seguito si illustrano le principali disposizioni di interesse sulle quali si richiama l’attenzione degli Associati.
Articolo 3 – Proroga di termini in materia economica e finanziaria
In sede di conversione sono state apportate alcune modifiche al comma 6 dell’articolo, che proroga le misure “emergenziali” per lo svolgimento delle assemblee, introdotte dall’art. 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. DL Cura Italia) (NOTA 2).
In particolare, è ora precisato che il termine più ampio di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio introdotto dal comma 1 del richiamato art. 106 del DL Cura Italia per la convocazione delle assemblee ordinarie, si riferisce alle “assemblee convocate per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020” e che le modalità semplificate di svolgimento di tali assemblee previste dai successivi commi del medesimo art. 106 si applicano “alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021”.
Il comma 6 bis, introdotto in fase di conversione del Decreto- Legge n. 183, interviene sul comma 14-bis dell’art. 1 della legge 5 giugno 2020 n. 40, relativo al rilascio della garanzia SACE in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi da imprese colpite da COVID 19 posticipando al 30 giugno 2021 la validità della suddetta misura di sostegno fissata al 31 dicembre 2020.
Il comma 11-sexies, introdotto in sede di conversione, dispone il rinvio di un anno dell’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, (Regolamento ESEF- European Single Electronic Format). Con tale disposizione si differisce agli esercizi avviati a decorrere dal 1° gennaio 2021 l’applicazione del formato elettronico unico di comunicazione alle relazioni finanziarie annuali di emittenti i cui valori mobiliari sono quotati nei mercati regolamentati dell’UE.
Articolo 7 – Proroga di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo
La disposizione proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 il termine per la fruizione del c.d. “bonus vacanze”. La proroga è limitata esclusivamente alle domande già presentate dai contribuenti entro il 31 dicembre 2020 in base alle modalità previste dal relativo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Articolo 11 – Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
In sede di conversione in legge del provvedimento in esame, nell’art. 11 è stato introdotto un comma aggiuntivo (10-bis) che dispone il differimento al 31 marzo 2021 dei termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 e dei termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2020. È previsto inoltre che l’Inps provveda al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione della previsione in commento.
Articolo 12 – Proroga di termini in materia di sviluppo economico
In sede di conversione è stato inserito il comma 9-quater che, modificando il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, ha posticipato al 1° settembre 2021, data di entrata in vigore del Codice della Crisi d’impresa, l’adozione dei modelli standard di fideiussione e polizza postuma decennale previsti dal decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 in favore dei promissari acquirenti di immobili da costruire (NOTA 3).
Articolo 16 – Proroga di termini in materia di sport
Il comma 2, inserito in sede di conversione, proroga al 30 giugno 2021 gli interventi previsti ai commi 1 e 2 dell’articolo 14 del D.L. n. 23 dell’8 Aprile 2020, ossia il rilascio di garanzie e il riconoscimento di contributi in conto interessi su finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altre banche per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Associate, nonché delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI.
Articolo 17 – Termine per la conclusione della ricostruzione privata – terremoto dell’Aquila – Casa Italia
Nell’iter di conversione del decreto-legge in discorso, è stata apportata una modifica al comma 4-bis dell’art. 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 in tema di finanziamenti agevolati per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2012.
Si tratta dei finanziamenti, garantiti dallo Stato, erogati dalle banche aderenti alla convenzione ABI-CDP “Plafond Ricostruzione Sisma 2012” a favore dei soggetti danneggiati dai predetti eventi sismici. Le somme sono accreditate su conti correnti vincolati e possono essere utilizzate dai beneficiari esclusivamente per effettuare i pagamenti relativi agli interventi ammessi all’agevolazione.
In particolare, il nuovo comma 1-bis ha prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine – già modificato precedentemente dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 – per l’utilizzo delle somme concesse dalle banche alle imprese agricole e agroindustriali e giacenti sui conti correnti vincolati, al fine di favorire il completamento degli interventi di ricostruzione avviati dalle stesse imprese.
Articolo 17-quater – Proroga di altre disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell’Italia centrale colpiti dal sisma del 2016
Nell’iter di conversione del decreto-legge in discorso, è stata apportata una modifica all’articolo 39, comma 4, lettera b), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, in tema di impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate da eventi sismici.
In particolare, il predetto art. 39 ha escluso dalle procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, di esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse pubbliche assegnate a soggetti pubblici e privati (purché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governo per la ricostruzione) per gli interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 in Abruzzo, del 2012 in Emilia-Romagna e del 2016 nelle regioni dell’Italia centrale (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria).
L’efficacia di tale disposizione è limitata fino: a) al 31 dicembre 2019, con riferimento al sisma che ha colpito l’Abruzzo nel 2009; b) al 31 dicembre 2020, con riferimento agli eventi sismici che hanno colpito le regioni dell’Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e del Centro Italia, rispettivamente nel 2012 e nel 2016.
Per effetto delle modifiche apportate dal decreto in discorso, il termine del 31 dicembre 2020 di cui sopra è stato prorogato al 31 dicembre 2023.
Inoltre, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati, le risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici, di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché i contributi di cui all’articolo 7 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, le erogazioni liberali nei confronti dei comuni colpiti da sismi o da eventi calamitosi, di cui all’articolo 100, comma 2, lettera m-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all’assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti.
Articolo 19 – Proroga dei termini correlati con lo Stato di emergenza epidemiologica da COVID-19
La disposizione in esame contempla un’ulteriore proroga stabilendo che “I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 1 sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente”.
Questa norma dispiega i suoi effetti, tra l’altro, sulla proroga delle disposizioni relative alla sottoscrizione dei contratti bancari, finanziari e assicurativi (NOTA 4).
Infatti, l’allegato 1 contiene il riferimento esplicito alle disposizioni concernenti sia la proroga della sottoscrizione e della comunicazione dei contratti bancari ex art. 4 del DL n. 23/2020 (NOTA 5) (cfr. n. 21 dell’elenco all’allegato 1) sia la proroga della sottoscrizione e della comunicazione dei contratti finanziari e assicurativi ex art. 33 del DL n. 34/2020 (NOTA 6) (cfr. n. 27 dell’elenco all’allegato 1).
Ad oggi, quindi, la sottoscrizione e le conseguenti comunicazioni in modo semplificato di entrambe le citate fattispecie contrattuali sono prorogate fino al 30 aprile 2021.
In materia di rapporti di lavoro, la sostituzione, nell’articolo 19 del d.l. 183 in esame, del termine del 31 marzo con quello del 30 aprile, comporta il differimento “fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021” dell’operatività delle disposizioni di cui all’allegato 1, in particolare, rispettivamente, dell’art. 83, D.L. n. 34 del 2020 (conv. Legge n. 77 del 2020) in tema di sorveglianza sanitaria (punto 13) e dell’art. 90, commi 3 e 4, del medesimo D.L. in ordine alla possibilità, per i datori di lavoro, di ricorrere al lavoro agile attraverso modalità semplificate (punto 29).
Articolo 22-bis – Proroga di termini in materia tributaria
La disposizione, introdotta in sede di conversione in legge del decreto-legge in oggetto, contiene le medesime disposizioni di proroga già contenute nell’articolo 1 del decreto-legge n. 7 del 2021, che è stato di conseguenza abrogato.
Tra le tematiche di interesse, si segnalano le seguenti:
– gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022. Nello stesso periodo si procede agli invii di una serie di ulteriori atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti;
– i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento relative a una serie di dichiarazioni sono prorogati di quattordici mesi;
– il termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non tributarie è prorogato al 28 febbraio 2021;
– la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati è differita al 28 febbraio 2021. Sono comunque acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti dal 1° gennaio al 15 gennaio 2021, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposti. Restano fermi gli accantonamenti effettuati e sono definitivamente acquisite e non rimborsate le somme accreditate in tale periodo.
Infine, il comma 4 prevede che sono prive di qualunque effetto le verifiche relative all’adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento da parte dei beneficiari di pagamenti delle pubbliche amministrazioni, eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l’agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento.
Articolo 22-quater -Termini per la dichiarazione e il versamento dell’imposta sui servizi digitali
La disposizione proroga al 16 marzo 2021 il termine per il versamento dell’imposta sui servizi digitali e al 30 aprile 2021 il termine per la presentazione della relativa dichiarazione.
Articolo 22-sexies – Modifica del comma 8 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente la disciplina dell’ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati
La disposizione incrementa da 6 ad 8 il numero delle rate nell’ambito delle quali il sostituto d’imposta deve effettuare il recupero dell’ulteriore detrazione fiscale per i redditi di lavoro dipendente e assimilati nei casi in cui, come previsto dall’articolo 2, comma 3, del decretolegge 5 febbraio 2020 n. 3, l’importo da recuperare sia superiore a 60 euro.
Nel fare riserva di tornare su alcuni aspetti della disciplina sopra illustrata con successive comunicazioni, si porgono distinti saluti.
—
Note:
(1) Il testo del DL è stato trasmesso e commentato con lettera circolare prot. ULS/UTR/UMC/USL/000030 del 7 gennaio 2021.
Si segnala per completezza che il titolo del DL, in sede di conversione, è stato modificato aggiungendovi la “Proroga dei termini per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la Comunità Il Forteto”
(2) L’art. 106 del DL Cura Italia, rubricato “Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti”, nella versione sinora vigente recita:
“1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse
disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio. È facoltà delle società cooperative che applicano l’articolo 2540 del codice civile di convocare l’assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020.
2.Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
3.Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
4.Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente.
Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.
5.Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
6.Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all’articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all’art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all’articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime banche, società e mutue possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l’articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di cui all’art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea.
7.Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da COVID-19.
8.Per le società a controllo pubblico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell’ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all’articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117″.
(3) La modifica normativa rischia di vedere limitata la propria portata, considerato che il comma 3 dell’art. 389 del D. Lgs. 14/2019 prevede che le disposizioni relative alla fideiussione e alla polizza postuma si applichino anche nelle more dell’adozione dei decreti contenenti i relativi modelli standard e che “il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa [sia] determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni”.
(4) Si rammenta che l’originaria proroga al 15 ottobre 2020 era stata disposta dall’art. 72 del DL n. 104/2020, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (cd DL Agosto); cfr. Lettera circolare ABI, Prot. UCR/ULS/UMC/USL/USP/UTR/001694, p. 9. Successivamente, il predetto termine è stato prorogato al 31 dicembre 2020 dall’art. 1, comma 3, lett. a) del DL 7 ottobre 2020, n. 125 (cfr. Lettera circolare ABI, Prot. ULS/UMC/002122, del 16 ottobre 2020).
(5) In relazione all’art. 4 del DL n. 23/2020 (cd DL Liquidità) convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 40/2020, cfr. Lettera circolare ABI, Prot. UCR/ULS/000686, del 9 aprile 2020, p. 4.
(6) Con riferimento all’art. 33 del DL n. 34/ 2020 (cd DL Rilancio), convertito con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020, cfr. Lettera circolare ABI, Prot. UTR/ULS/USP/UCR/UMC/USL/001577, del 20 luglio 2020, p. 4.
Allegato
LEGGE 26 febbraio 2021, n. 21
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