ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Lettera circolare 04 dicembre 2020, n. 2533
Linee guida dell’EBA sulle moratorie legislative e non legislative introdotte a seguito della pandemia Covid-19 – Proroga data di applicazione
Si fa riferimento alle linee guida dell’EBA dello scorso 2 aprile (NOTA 1), come modificate dall’aggiornamento dello scorso 25 giugno (NOTA 2), che hanno specificato il trattamento prudenziale delle misure legislative e non legislative di moratoria dei prestiti, realizzate a seguito della pandemia di Covid-19. In particolare, l’EBA ha individuato una serie di condizioni che, se soddisfatte, non determinano la classificazione dell’esposizione oggetto della misura come forborne ai sensi dell’art 47-ter del Regolamento UE n. 575/2013, né modificarne il trattamento come ristrutturazione onerosa ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 3, lettera d), di tale regolamento. Tra queste, è stato previsto che la moratoria fosse applicata prima del 30 settembre 2020.
Lo scorso 2 dicembre, l’EBA ha apportato un nuovo aggiornamento alle predette linee guida (cfr. allegato), con l’introduzione di alcune novità, tra le quali, si segnalano le seguenti:
(i) è stato prorogato al 31 marzo 2021 il termine entro il quale deve essere assunta la decisione circa la concessione della moratoria da parte della banca;
(ii) il periodo di durata della modifica del piano di pagamenti del prestito a seguito dell’applicazione della moratoria non dovrebbe superare i nove mesi. Tale limite non si applica alle modifiche al piano dei pagamenti concordate sui contratti di prestito prima del 30 settembre 2020, in base a una moratoria la cui durata supera i nove mesi. Come indicato dall’EBA con uno specifico esempio, se il 1° maggio 2020 (quindi prima del 30 settembre 2020) sono stati sospesi pagamenti su un prestito fino al 31 maggio 2021 (tredici mesi), il trattamento di favore dell’EBA si applica a tutto il periodo;
(iii) le banche possono applicare le linee guida EBA ad esposizioni riclassificate in default a causa di ristrutturazioni onerose e/o forborne sulla base di moratorie che: (a) sono state applicate tra il 1° ottobre 2020 e il 1° dicembre 2020 e (b) soddisfano i requisiti di cui al punto 10 delle stesse linee guida.
In questi casi, si applica il predetto limite dei nove mesi alle modifiche al piano dei pagamenti;
(iv) le banche dovrebbero notificare alle Autorità competenti il piano che delinea il processo, le fonti di informazione e le responsabilità nell’ambito della valutazione della potenziale improbabilità di pagamento del debitore soggetto a una moratoria legislativa o non legislativa. Come precisato nel nuovo aggiornamento delle linee guida, ciò dovrebbe consentire alle Autorità di vigilanza di valutare la solidità dei processi adottati dalle banche per la valutazione dell’improbabilità del debitore di rimborsare il debito.
Riservandoci di tornare sul tema, l’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti
—
Note:
(1) “Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID-19 crisis” – EBA/GL/2020/02. L’EBA, lo scorso 7 luglio, ha peraltro pubblicato una relazione sull’attuazione delle politiche applicate per il Covid-19 che fornisce chiarimenti anche sull’attuazione delle linee guida sulle moratorie legislative e non legislative (cfr. lettera circolare UCR/USD 001523 del 13 luglio 2020).
(2) Cfr. lettera circolare UCR/USD 001194 del 20 giugno 2020.
Allegato
(testo dell’allegato)
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Nuove moratorie di mutui e finanziamenti per imprese e famiglie - ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - Comunicato 17 dicembre 2020
- ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - Comunicato 22 maggio 2020 - ABI, Alleanza delle Cooperative Italiane (AGCI, Confcooperative, Legacoop) CIA-Agricoltori Italiani, CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confimi Industria,…
- Emergenza Coronavirus - Prorogate al 30 settembre moratorie per sostenere clienti in difficoltà - ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - Comunicato 26 giugno 2020
- ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - Comunicato 15 marzo 2021 - Banche e imprese a Ue e Governo: agire su liquidità e moratorie
- ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - Lettera circolare 23 febbraio 2021, n. 314 - Attività di rilascio di garanzie di cui all’articolo 17 del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 in combinato disposto con l’articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 -…
- ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - Lettera circolare 17 dicembre 2020, n. 2631 - Accordo ABI-Associazioni dei consumatori per la sospensione dei crediti alle famiglie a seguito dell’evento epidemiologico da Covid 19
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…