ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Lettera circolare 10 giugno 2021, n. 1628
Decreto Sostegni bis – Attività di rilascio di garanzie di cui all’articolo 17 del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 in combinato disposto con l’articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 – Misure a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate da COVID-19 (c.d. “DL Liquidità”), come convertito dalla Legge del 5 giugno 2020, n.40
Con la Circolare n. 4 del 2021, riportata in allegato, ISMEA ha fornito alcuni aggiornamenti relativi alla propria operatività a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti per il sostegno alle imprese, al lavoro e alle professioni, per la liquidità, la salute e i servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19″ (c.d. Decreto Sostegni bis”).
In particolare, è stato precisato che:
– ISMEA continuerà a rilasciare le proprie coperture ai sensi dell’art. 13, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. “DL Liquidità”) fino al 31 dicembre 2021,come previsto all’art. 13, comma 2 del richiamato “Decreto Sostegni bis”;
– a decorrere dal 1° luglio 2021, le percentuali di copertura di cui alle lettere c) e p) dell’art. 13, comma 1 del “DL Liquidità” passeranno dalla misura massima del 90% all’80%. Viene, di conseguenza, precisato che le richieste di garanzia con copertura richiesta al 90%, potranno essere presentate e – se in attesa di integrazione – completate, non oltre il 21 giugno 2021; – a decorrere dalla stessa data, la percentuale di copertura di cui alla lettera m) dell’art. 13, comma 1 del medesimo decreto, passerà dal 100% al 90%. Anche in questo caso, ISMEA precisa che saranno ammessi alla garanzia ISMEA con copertura al 100% i finanziamenti erogati e segnalati attraverso il portale L25, entro le ore 12.00 del 21 giugno 2021;
– continueranno ad essere applicate le altre percentuali di copertura, come previsto nella precedente Circolare di ISMEA n. 3 del 2021.
L’art. 13 del “DL Sostegni bis” ha, inoltre, previsto l’inserimento all’interno del comma 1 dell’art. 13 del “DL Liquidità” di una nuova lettera c-bis) che consente l’innalzamento della durata massima dei finanziamenti garantibili, di cui alla lettera c) dello stesso comma, a 10 anni, nonché la possibilità, per i finanziamenti già garantiti, di estenderne la durata fino a 120 mesi con il conseguente allungamento della garanzia pubblica di pari durata. Le misure sono condizionate alla loro notifica ed autorizzazione da parte della Commissione europea.
Infine, il comma 7 del medesimo art. 13 ha previsto l’aggiornamento dell’importo de minimis per la copertura del costo della garanzia alla nuova disciplina comunitaria; in particolare, il riferimento all’importo fisso di 15.000 euro è stato sostituto da un meccanismo di rinvio mobile per relationem alle disposizioni comunitarie relative ai singoli comparti economici considerati (per la pesca sino a 30.000 euro; per la produzione primaria sino a 25.000 euro; per la trasformazione e commercializzazione e attività connesse sino a 200.000 euro, sempre nell’arco di tre esercizi finanziari).
Nella Circolare, ISMEA fornisce le modalità per poter beneficiare dell’ aiuto per il pagamento della commissione delle garanzie rilasciate in via ordinaria.
Allegato
ISMEA – Circolare 01 giugno 2021, n. 4
Attività di rilascio di garanzie a norma dell’art. 17 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102
Si forniscono di seguito aggiornamenti in merito alle modifiche introdotte dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, c.d. Decreto Sostegni bis, ed ai conseguenti adeguamenti operativi.
- Operatività Covid
In base a quanto previsto dall’articolo 13, comma 2, del Decreto Sostegni bis, l’ISMEA continuerà a rilasciare garanzie ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, fino al 31 dicembre 2021, nel rispetto dei nuovi limiti previsti dalle disposizioni normative di riferimento.
In particolare, a decorrere dal 1° luglio 2021, le percentuali massime di garanzia saranno ridotte come segue:
- con riferimento alle misure di cui alle lettere c) e p) del comma 1 dell’art. 13 del decreto Liquidità, le garanzie saranno concesse nella misura massima dell’80% in luogo del 90%, e
- con riferimento alla misura di cui alla lettera m) del comma 1 dell’art. 13 del decreto Liquidità, la percentuale di copertura sarà ridotta al 90%.
Ferma restando la riduzione percentuale di cui al precedente punto 1, continueranno ad essere applicate le ulteriori misure di cui alla circolare n. 3/2021 basate sul combinato disposto delle lettere a)e d) del comma 1 dell’articolo 13 del decreto Liquidità che non hanno subito modifiche.
Ciò premesso, al fine di assicurare l’adempimento delle procedure di concessione e registrazione dell’aiuto nei tempi previsti dai registri competenti, si fa presente che:
- per quanto riguarda le misure di cui alle lettere c) e p) del comma 1 dell’art. 13 del decreto Liquidità, le richieste di garanzia, se con copertura richiesta al 90%, potranno essere presentate e, se in attesa di integrazione, completate non oltre il 21 giugno 2021. Per le domande di garanzia pervenute successivamente, la percentuale di copertura potrebbe essere ridotta all’80%;
- con riferimento alla misura di cui alla lettera m) del comma 1 dell’art. 13 del decreto Liquidità, saranno ammessi alla garanzia ISMEA con copertura al 100% i finanziamenti erogati esegnalati attraverso il portale L25, entro le ore 12.00 del 21 giugno 2021. Oltre questo termine, non sarà inoltre possibile effettuare modifiche alle operazioni già segnalate come erogate.
Il Decreto Sostegni bis ha inoltre modificato l’articolo 13, comma 1, del decreto Liquidità inserendo la seguente lettera:
“c-bis) previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, il limite di durata delle nuove operazioni finanziarie di cui alla lettera c) garantibili dal Fondo è innalzato a 120 mesi. Per le operazioni finanziarie di cui alla lettera c), aventi durata non superiore a 72 mesi e già garantite dal Fondo, nel caso di prolungamento della durata dell’operazione accordato dal soggetto finanziatore, può essere richiesta la pari estensione della garanzia, fermi restando il predetto periodo massimo di 120 mesi di durata dell’operazione finanziaria e la connessa autorizzazione della Commissione europea.”
L’applicazione di tale disposizione è subordinata all’approvazione delle modifiche da parte della Commissione Europea.
- Operatività ordinaria
L’articolo 13, comma 7, del Decreto Sostegni bis ha modificato l’articolo 13, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, prevedendo che la garanzia dell’ISMEA possa essere concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai Regolamenti (UE) nn. 717/2014, 1407/2013 e 1408/2013 come modificato dal Regolamento UE n. 316/2019 della Commissione in materia di aiuti de minimis.
Per beneficiare dell’agevolazione è necessario che l’impresa, all’atto della comunicazione di erogazione del finanziamento garantito, per il tramite della Banca finanziatrice, presenti la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente agli aiuti de minimis concessi nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso.
I moduli da compilare per l’accesso alle agevolazioni saranno resi disponibili sulla piattaforma GSPOT e sul sito dell’Istituto.
La trasmissione della predetta dichiarazione, unitamente ad una copia del documento di identità del titolare/rappresentante legale dell’impresa, potrà avvenire tramite una delle seguenti modalità:
– PEC: ismea@pec.ismea.it (a condizione che sia firmato digitalmente e trasmesso tramite PEC);
– Raccomandata A/R: ISMEA viale Liegi 26 – 00198 Roma (in tal caso è possibile anticipare la dichiarazione mediante posta elettronica).
Del processo di abbattimento totale e parziale della commissione, verrà data comunicazione formale in seguito all’avvenuta erogazione del finanziamento.
Nel caso in cui la commissione sia totalmente abbattuta dal contributo, la garanzia si intende perfezionata con la segnalazione da parte della Banca o del Confidi dell’avvenuta erogazione del finanziamento (previa restituzione della dichiarazione in originale e previo versamento dell’eventuale ritenuta fiscale dovuta ai sensi dell’art.28 DPR 600/73).
Nell’ipotesi in cui la commissione di garanzia sia abbattuta parzialmente, la garanzia si intende perfezionata con il versamento della parte di commissione rimasta a carico dell’impresa nei termini previsti dalle Istruzioni Applicative.
In relazione a quanto sopra, si resta a disposizione per eventuali, ulteriori occorrenze e si porgono distinti saluti.