ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Lettera circolare 16 giugno 2021, n. 1909
“Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa” di cui all’art. 2, comma 475 e ss della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (c.d. Fondo Gasparrini): aggiornamento FAQ pubblicate sul sito internet di Consap S.p.A.
Si fa seguito alla Lettera Circolare ABI del 14 giugno 2021, Prot. UCR/001750 con la quale è stata data informativa della pubblicazione, sul sito internet di Consap S.p.A, (i)dello specifico modulo di domanda di accesso ai benefici del “Fondo di solidarietà peri mutui per l’acquisto della prima casa” di cui all’art. 2, comma 475 e ss della Legge 24dicembre 2007, n. 244 (da ora Fondo Gasparrini) riservato alle “cooperative edilizie a proprietà indivisa” e (ii) dell’ultima versione del nuovo modulo di domanda di accesso ai benefici del Fondo Gasparrini, a seguito delle novità introdotte dall’art. 64, comma 1, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. “Decreto Sostegni bis”) che ha prorogato al 31 dicembre 2021 le misure previste dall’art. 54, comma 1, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.
Al riguardo, si comunica che Consap S.p.A., nella specifica partizione del proprio sito internet (NOTA 1), ha aggiornato le FAQ riguardanti il Fondo Gasparrini che si riportano di seguito:
– FAQ 1): Per tutti gli eventi previsti dalla normativa, i mutuatari possono sospendere il mutuo se hanno già fruito di un’altra sospensione del mutuo?
Sì, se il mutuo ha ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate, è possibile richiedere una nuova tranche di sospensione per il periodo massimo di 18 mesi da usufruire in non più di due volte;
Sì, ma solo per il complemento a 18 mesi (esempio 12 mesi nel caso in cui si sia fruito di 6 mesi di sospensione) nel caso in cui il mutuo NON abbia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate.
NOTA BENE: condizione indispensabile per la presentazione di una richiesta di sospensione è che l’evento ipotesi si sia verificato nei tre anni antecedenti la richiesta di ammissione al beneficio;
– FAQ 5): Posso fruire dei 18 mesi di sospensione del mutuo per più di due periodi?
Sì, solo nel caso in cui l’evento ipotesi sia relativo alla sospensione del lavoro e alla riduzione del lavoro per almeno 30 giorni, la sospensione del mutuo può essere reiterata senza limiti di volte per un massimo di 18 mesi, fermo resto restando quanto previsto dalla FAQ n.1.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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- ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - Circolare 15 giugno 2020, n. 1163 - Fondo di solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa di cui all’art. 2, comma 475 e ss della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Manuale d’uso della piattaforma informatica
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