ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Lettera circolare 27 luglio 2021, n. 2466
Legge 23 luglio 2021, n. 106 – Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali
Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 176 del 24 luglio 2021, Supplemento ordinario n. 25, è stata pubblicata la Legge 23 luglio 2021, n. 106 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
Di seguito si illustrano le principali disposizioni di interesse.
Si fa riserva di tornare con successive comunicazioni su aspetti specifici del provvedimento che, si ricorda, è entrato in vigore il 25 luglio scorso.
Articolo 2-bis – Incremento della dotazione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura
L’articolo 2-bis prevede lo stanziamento di 10 milioni di euro per l’anno 2021 in favore del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura, di cui all’articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108.
Art. 4 – Estensione e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda
In sede di conversione in legge sono stati aggiunti i commi 2-bis e 2-ter (NOTA 1).
Il comma 2-bis estende il credito d’imposta in oggetto anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio – che registrino ricavi superiori a 15 mln di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello della data di entrata in vigore del decreto in commento – in relazione ai canoni versati per ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021.
Le suddette imprese potranno beneficiare del credito d’imposta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
Il credito d’imposta spetta, anche in assenza dei predetti requisiti, ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
Il credito d’imposta è pari al 40% in relazione al canone mensile per la locazione di immobili a uso non abitativo e al 20% in relazione ai canoni per affitto d’azienda.
Art. 9 – Proroga del periodo di sospensione dell’attività dell’agente della riscossione, dei termini relativi all’imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e del termine per la contestazione delle sanzioni connesse all’omessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017
Nel corso dell’iter di conversione in legge del Decreto, è stato riprodotto l’art. 2, commi 1 e 2, D.L. n. 99/2021 (cd. “Decreto Giugno”) (NOTA 2) con il quale si dispone la proroga al 31 agosto 2021 (rispetto al precedente 30 giugno 2021) il periodo di sospensione dei termini per il versamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito nonché di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione. È altresì prorogata al 31 agosto 2021 l’efficacia della norma contenuta all’art. 145, D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio,) con la quale è stata sospesa l’applicazione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali.
Rimane fissato al 30 settembre 2021 il termine per effettuare i predetti versamenti in un’unica soluzione.
Articolo 11-bis – Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici: sospensione del programma «cashback» e credito d’imposta POS
La disposizione trasfonde nel provvedimento in esame l’art. 1 del D.L. n. 99 del 2021.
Con riferimento al “Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici” (art. 22 del D.L. n. 124 del 2019, “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”), viene aggiunto il comma 1-ter che prevede, per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, un incremento dal trenta al cento per cento del credito d’imposta sulle transazioni elettroniche pagate dagli esercenti che adottino strumenti di pagamento elettronico collegati a strumenti che consentono la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati con i quali assolvono all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri.
Nel corso dell’iter parlamentare, è stata inserita la previsione di un apposito Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate – da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento – che disciplini le caratteristiche tecniche dei predetti strumenti di pagamento elettronico.
Credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici (comma 11)
Il Decreto, inoltre, introduce l’art. 22-bis del D.L. 26-10-2019 n. 124 che prevede due distinti crediti d’imposta – le cui misure differiscono a seconda del volume di ricavi e compensi del beneficiario – in favore degli esercenti attività di impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali.
In particolare, al fine di incentivare l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono pagamenti elettronici (come, ad esempio, POS o strumenti software) e che vengono collegati ai dispositivi mediante i quali adempiere all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (ad oggi, in particolare, i registratori di cassa telematici), è introdotto un credito d’imposta parametrato ai costi sostenuti (nel limite massimo di spesa di 160 euro per beneficiario) tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, per l’acquisto, il noleggio, l’utilizzo di tali strumenti, ovvero per le spese sostenute al fine di collegare tali strumenti e i registratori telematici, nonché per coprire le spese di convenzionamento.
Nel corso dell’iter parlamentare, è stata inserita la previsione di un apposito Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate – da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento – che disciplini le caratteristiche tecniche dei predetti strumenti che consentono pagamenti elettronici.
Il secondo credito d’imposta, invece, è parametrato ai costi sostenuti (nel limite massimo di spesa di 230 euro per beneficiario) nel corso del 2022, per l’acquisto, il noleggio, l’utilizzo di strumenti evoluti che consentono pagamenti elettronici ed anche la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
Entrambi i crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite modello F24.
Articolo 11-ter – Semplificazione e rifinanziamento della misura «Nuova Sabatini»
L’articolo 5 del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, recante misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese (cfr. Circolare ABI del 7 giugno scorso, Prot. UTR/DSL/UCR/USP/002385) è confluito nel nuovo articolo 11-ter.
Al riguardo, si ricorda che la disposizione normativa prevede a favore delle imprese che hanno presentato domanda di agevolazione per la “Nuova Sabatini” in data antecedente al 1° gennaio 2021 e per le quali sia stata già erogata almeno la prima quota di contributo, l’erogazione delle successive quote spettanti in un’unica soluzione, anche se questo non sia stato espressamente chiesto dalle imprese beneficiarie.
A tal fine, si prevede altresì il rifinanziamento della misura di 425 milioni di euro per il 2021.
Art 11- quinquies – Strumenti finanziari per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni
Con la previsione in esame Invitalia viene autorizzata a sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2021, a valere sul Fondo Patrimonio PMI di cui all’art. 26 comma 12 della Legge 77/2020, strumenti finanziari (obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione) emessi dalle imprese e relativi ad istanze di intervento dalle stesse presentate ad Invitalia entro il 30 giugno 2021: tale termine finora riguardava la data di delibera o di esecuzione dell’operazione da parte dell’impresa. L’efficacia di tale previsione è tuttavia subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Articolo 11-octies – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
L’art. 11-octies modifica il Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385 del 1993, TUB) con riferimento alla disciplina dell’estinzione anticipata di finanziamenti.
In particolare, con riferimento all’estinzione anticipata nel credito immobiliare ai consumatori, rimane immutata nel merito la disciplina vigente per cui il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, in misura pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Sotto il profilo formale la disciplina trova collocazione in un nuovo articolo ad hoc (art. 120-quaterdecies. 1) mentre nelle disposizioni ante-novella essa si ricavava attraverso il rinvio operato dall’art. 120-noviesdecies all’art. 125-sexies relativo al credito ai consumatori.
Con riferimento invece al rimborso anticipato nel credito ai consumatori, viene sostituito l’art. 125-sexies del TUB con una nuova formulazione in base alla quale:
- il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte (comma 1);
- i contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato (comma 2);
- salvo diversa pattuizione tra il finanziatore e l’intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell’intermediario del credito per la quota dell’importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l’attività di intermediazione del credito (comma 3).
Resta invariato, rispetto alla previgente disciplina, il diritto del finanziatore ad un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito e la misura dell’indennizzo (che non può superare l’1 % dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 % del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno). In ogni caso, l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto (comma 4). Altrettanto invariati restano i casi di esclusione dell’indennizzo (comma 5).
Viene dettata una specifica disciplina dell’entrata in vigore prevedendo che l’art. 125-sexies del TUB, come sostituito, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125-sexies del TUB e le norme secondarie contenute nelle Disposizioni di Trasparenza e di Vigilanza della Banca d’Italia, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.
Articolo 13 – Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese
Il comma 7-bis prevede la sospensione – fino al 30 settembre 2021 – dei termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021, e chiarisce che i protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo saranno cancellati d’ufficio senza far luogo al rimborso di quanto già riscosso.
Tale sospensione opera ai sensi di quanto già precedentemente disposto dall’articolo 11 del decreto-legge n.23 dell’8 aprile 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 5 giugno 2020 e si pone in continuità con la misura da ultimo prevista dall’art. 1, comma 207, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 che fissava la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito nel periodo ricompreso tra il 1° settembre 2020 e il 31 gennaio 2021.
Tenuto conto dei diversi interventi legislativi adottati durante l’emergenza Covid-19, il periodo complessivo durante il quale opera detta sospensione va dal 9 marzo 2020 (NOTA 3) al 30 settembre 2021.
Articolo 13-bis – Modifica all’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in materia di sostegno alla liquidità delle imprese
Il neo-articolo 13-bis specifica che le commissioni di garanzia SACE per l’estensione della durata fino a 72 mesi delle garanzie già rilasciate ai sensi dell’articolo 1 del DL Liquidità verranno adeguate a seguito di tale estensione e in base alla “durata effettiva delle garanzie medesime”.
Articolo 14 – Tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in start up innovative
La misura introduce un regime di esenzione per le plusvalenze ex artt. 67 e 68 del TUIR, su partecipazioni sia qualificate sia non qualificate, realizzate da persone fisiche e derivanti:
– dalla cessione di partecipazioni al capitale di start up innovative (art. 25, comma 2 del DL 179/2012) acquisite mediante sottoscrizione del capitale al 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni;
– dalla cessione di partecipazioni al capitale di PMI innovative (art. 4 del DL 3/2015) acquisite mediante sottoscrizione del capitale al 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni.
Come detto, rientrano nell’ambito oggettivo dell’agevolazione sia le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate sia quelle derivanti da partecipazioni non qualificate ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettere c) e c-bis) del TUIR.
In questi casi, quindi, non si applica l’imposta sostitutiva del 26% ex art. 5, comma 2 del D. Lgs. 461/97 sulla plusvalenza eventualmente realizzata.
Il comma 3 dell’articolo in commento prevede anche l’esenzione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società di persone (escluse le società semplici) e di capitali, residenti o non residenti, qualora entro un anno dal loro conseguimento tali plusvalenze siano reinvestite in start up innovative o in PMI innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.
Come chiarito dalla relazione illustrativa del decreto “Sostegni-bis”, l’obbligo di reinvestimento è previsto per le plusvalenze realizzate, pertanto, la sottoscrizione di capitale sociale deve essere fatta in denaro.
Si segnala, infine, che l’efficacia della misura introdotta dall’art. 14 in esame è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea da richiedere a cura del MISE.
Articolo 23-bis – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di morte del socio delle banche popolari
La norma interviene sulla disciplina delle partecipazioni nelle banche popolari. In particolare, il comma 1 inserisce nel testo unico bancario (TUB) i nuovi articoli 32-bis, che prevede le regole applicabili in caso di morte del socio, e il 32-ter recante i criteri di valutazione delle azioni in caso di rimborso.
In particolare, il nuovo articolo 32-bis TUB stabilisce che, in caso di morte, gli eredi subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Agli stessi viene riconosciuta la facoltà di presentare domanda di ammissione o di accertamento dell’insussistenza dei requisiti. Fino al rigetto della domanda o all’accertamento dell’insussistenza dei requisiti è riconosciuta agli eredi la facoltà di esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute. Nel caso in cui il Consiglio di amministrazione abbia rifiutato l’ammissione a socio o abbia accertato l’insussistenza dei requisiti di ammissione, il comma 3 dell’articolo 32-bis TUB riconosce il diritto al rimborso delle azioni, salvo il caso previsto dall’articolo 28, comma 2-ter, per cui secondo quanto previsto dalla Banca d’Italia tale diritto può essere limitato laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca.
Il successivo articolo 32-ter prevede inoltre che, restando ferme le limitazioni appena esposte, in tutti i casi di rimborso delle azioni, per la determinazione del relativo valore, trovino applicazione i criteri previsti dall’articolo 2437-ter del codice civile: applicando i commi 2 e 4 laddove si tratti di azioni non quotate in mercati regolamentati, e il comma 3 nel caso in cu si tratti di azioni quotate.
Il comma 2 dell’art. 23-bis integra l’articolo 150-bis, comma 2, TUB che disapplica alle banche popolari una serie di previsioni del codice civile, includendo nell’elenco le regole generali relative alla morte del socio e alla liquidazione della quota in virtù delle specifiche previsioni inserite nel TUB.
Il comma 3 prescrive alle banche popolari di adeguare i propri statuti alle disposizioni in esame entro 6 mesi dalla loro entrata in vigore, escludendo che tali modifiche facciano sorgere un diritto di recesso per il socio ex art. 2437 c.c.
Articolo 23-ter – Introduzione dell’art. 150-quater del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di partecipazione azionaria a banche popolari
Anche questa norma reca modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario – TUB) in materia di partecipazione alle banche popolari.
In particolare, viene inserito nel TUB il nuovo art. 150-quater che prevede, al comma 1, la possibilità per le banche popolari di emettere azioni nei casi e nei modi previsti dall’articolo in esame, previa modifica dello statuto sociale e autorizzazione all’emissione da parte della Banca d’Italia (comma 2).
Il comma 2 consente ai soci finanziatori di detenere azioni di finanziamento anche in deroga al limite dell’1 %, ovvero al limite più contenuto fissato dallo statuto a norma dell’articolo 30, comma 2 TUB. Lo statuto deve stabilire i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti ai soci e i voti loro spettanti, anche in deroga al principio dettato dall’art. 30, comma 1 del TUB per cui ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute, e assicurare che in base alle loro caratteristiche i titoli siano computabili come capitale di qualità primaria ai fini dei requisiti prudenziali applicabili alle banche. Lo statuto deve altresì determinare le maggioranze richieste per la costituzione dell’assemblea e per la validità delle deliberazioni tenendo conto del numero di voti spettanti ai soci “cooperatori” e ai soci finanziatori.
Il comma 4, infine, consente alle banche popolari che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria di emettere azioni che rappresentino più di un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale, in deroga ai limiti previsti dall’articolo 2526. Vengono inoltre disapplicati una serie di vincoli relativi al ruolo dei soci finanziatori nell’assetto degli organi sociali, per cui: la maggioranza degli amministratori non deve essere necessariamente scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche (disapplicando l’art. 2542, terzo comma del Codice Civile); ai possessori di strumenti finanziari può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori (disapplicando l’art. 2542, quarto comma, secondo periodo);
i possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere, se lo statuto lo prevede, oltre un terzo dei componenti dell’organo di controllo (disapplicando l’art. 2543, terzo comma). Se la società ha adottato il sistema di amministrazione “dualistico”, i possessori di strumenti finanziari possono eleggere più di un terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza e più di un terzo dei componenti del consiglio di gestione (disapplicando l’art. 2544, secondo comma, primo periodo) mentre se la società ha adottato il sistema di amministrazione “monistico”, agli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari, in misura comunque anche superiore ad un terzo, possono essere attribuite deleghe operative e gli stessi possono fare parte del comitato esecutivo (disapplicando il 2544, terzo comma).
Articolo 41-bis – Modifica all’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di lavoro a tempo determinato
L’art. 41-bis, aggiunto in sede di conversione, modifica la normativa sul contratto a termine di cui all’art. 19 D.Lgs. n. 81/2015 (come rivisto dal D.L. n. 87 del 2018 – c.d. Decreto Dignità), inserendo, nel comma 1, una lett. b-bis per effetto della quale il contratto stesso può avere una durata superiore a dodici mesi per “specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’articolo 51”.
Pertanto, salva la causalità dei contratti di durata non superiore ai dodici mesi, per effetto della nuova formulazione dell’art. 19, comma 1, i contratti a termine, comunque con durata non eccedente i 24 mesi, posso essere stipulati anche per soddisfare “specifiche esigenze” individuate dalle Parti sociali in sede di contrattazione collettiva, anche aziendale.
Fattispecie questa che viene ad aggiungersi a quelle già vigenti, riferite a: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
Il portato della novità introdotta con l’art. 19, comma 1, lett. b-bis) è confermato e precisato attraverso l’aggiunta di un comma 1.1 ai sensi del quale “Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all’articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022” (trattasi quindi di flessibilità che, al momento, ha una efficacia soltanto temporanea).
Restano fermi gli altri criteri regolativi del contratto a termine, fra cui la previsione “sanzionatoria” di cui all’art. 19, comma 1-bis, secondo la quale, nel caso di stipulazione del contratto in violazione delle causali previste dal comma 1 (tra cui ora anche quelle definite dai contratti collettivi), lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi.
Articolo 47-bis – Differimento dei termini per la verifica della regolarità contributiva dei lavoratori autonomi e dei professionisti ai fini dell’esonero di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e disposizioni in materia di Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa
L’articolo 47-bis, comma 2, introdotto in sede di conversione, è norma di interpretazione autentica dell’art. 59, comma 3, lettera a), Legge n. 449 del 1997, in ordine ai criteri di tassazione degli assegni straordinari erogati in forma rateale dai fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa. Si tratta dei fondi di solidarietà per i quali la normativa prevede la tassazione separata degli assegni stessi.
In particolare, la nuova previsione chiarisce che il rimando effettuato dall’art. 59 cit. alle previsioni del T.U.I.R. (art. 17 del previgente T.U.I.R. – ora art. 19) va inteso nel senso della definitività dell’aliquota di tassazione separata applicata al TFR, come calcolata dal datore di lavoro all’atto della cessazione del rapporto e comunicata all’INPS, escludendo la riliquidazione dell’imposta stessa, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 19.
L’intervento del legislatore conferma, come auspicato dalle parti sociali, le modalità di tassazione degli assegni straordinari applicate fin dalla nascita dei fondi di solidarietà interessati.
Sono, quindi, da intendersi superati gli avvisi bonari relativi alla riliquidazione dell’imposta di cui erano stati recentemente destinatari i percettori degli assegni straordinari erogati dai predetti fondi di solidarietà e relativi all’anno 2016.
Art. 48-bis – Credito d’imposta sui costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti
La norma introduce un credito di imposta del 25 per cento in favore delle imprese che, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello (NOTA 4) nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. L’agevolazione è riconosciuta nel limite massimo delle risorse stanziate, pari a 5 milioni di euro. Ciascuna impresa potrà usufruire dell’agevolazione in commento fino ad un massimo di 30.000 euro di spesa.
Il credito d’imposta, che non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, senza applicazione dei vigenti limiti in materia.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in oggetto sarà emanato un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per stabilire le disposizioni di attuazione della disposizione in commento, comprese quelle finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di 5 milioni di euro.
Articolo 50-bis – Misure in materia di tutela del lavoro
La norma riproduce le previsioni contenute nell’art. 4 dell’abrogato D.L. n. 99/2021, relative ai trattamenti ordinari di integrazione salariale e al blocco dei licenziamenti, all’istituzione di un Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale, nonché al finanziamento dell’assegno ordinario con causale Covid.
Con specifico riferimento a tale ultima previsione, di principale interesse per il Settore, il comma 10, lett. b) dell’art. 50 bis, dispone che gli oneri economici delle domande autorizzate di assegno ordinario con causale Covid – sempre con effetto dal 1° gennaio 2021
– “sono posti prioritariamente a carico delle disponibilità dei rispettivi Fondi di solidarietà, di cui agli articoli 26, 29 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente”.
L’esatta portata di tale previsione, che non appare incidere sui criteri di accesso alle prestazioni ma solo sulle loro modalità di finanziamento, dovrà essere precisata dall’Inps.
Art. 64 – Misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile
Con riferimento al “Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa” di cui all’art. 1, comma 48, lettera c) della Legge 27 dicembre 2013, n.147 (da ora Fondo), è introdotto in sede di conversione il comma 3-bis il quale prevede che i soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari (prioritari e non prioritari) in ragione dell’intervento del Fondo.
Articolo 71 – Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche
All’interno dell’articolo 71 è stato inserito il comma 1-bis. che prevede, in favore delle imprese agricole della Regione Calabria che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 21 e 22 novembre 2020 e che, al verificarsi di tali eventi, non beneficiavano della copertura disposta da polizze assicurative, la possibilità di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Fondo di solidarietà Nazionale).
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Note:
(1) Il comma 2-ter è relativo alle coperture degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2 -bis, pari a 81 milioni di euro per l’anno 2021.
(2) Il provvedimento in commento abroga il decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge.
(3) Dal 22 febbraio 2020 nel caso di assegni tratti da o il cui portatore era un soggetto “residente” in uno dei Comuni di cui all’Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020.
(4) Il perimetro delle spese agevolabili è contenuto nel comma 2 dell’articolo 48-bis in commento. Si tratta del costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all’estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all’approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing , sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.
Allegato
LEGGE 23 luglio 2021, n. 106
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