ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Lettera circolare 28 luglio 2021, n. 2468
Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”
Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 175 del 23 luglio 2021, è stato pubblicato il Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105, recante nuove misure finalizzate a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Si segnalano di seguito i principali aspetti di interesse, su cui interviene il Decreto in parola.
Art. 1 – Dichiarazione stato di emergenza nazionale
La norma dispone, a tratto generale, che lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’epidemia COVID-19, viene “ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021” (NOTA 1).
Art. 6 – Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19
L’art. 6 prevede che “i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2021”. Tra le ipotesi considerate dalla citata tabella, si segnalano:
– l’art. 106, comma 7, D.L. n. 18 del 2020 (convertito nella legge n. 27 del 2020), relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti con modalità semplificate, termine sinora prorogato al 31 luglio 2021 (n. 7 dell’Allegato A) (NOTA 2);
– l’art. 83, D.L. n. 34 del 2020 (convertito nella Legge n. 77 del 2020) (NOTA 3), in tema di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” (n. 15 dell’Allegato A). Si rammenta che l’art. 83 cit. prevede che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro anche privati debbano assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. La sorveglianza sanitaria si effettua tramite il medico competente, eventualmente anche nominato per il periodo emergenziale, ovvero attraverso i medici incaricati dall’INAIL, su richiesta ai relativi servizi territoriali.
Art. 7 – Misure urgenti in materia di processo civile e penale
L’articolo in commento prevede che una serie di commi dell’art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 continuino ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2021.
In particolare, con riferimento al processo civile, la proroga concerne l’ambito applicativo del servizio di deposito telematico e la partecipazione alle udienze civili mediante collegamenti audiovisivi a distanza.
Continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2021, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis, 10 e di cui agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7 e 24 del d.l. n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. I menzionati articoli 23, 23 bis e 24 introducono una serie di disposizioni nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, rispettivamente, per l’esercizio dell’attività giurisdizionale, per la decisione dei giudizi penali di appello nonché per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze.
Art. 9 – Proroga delle misure emergenziali in materia di disabilità
La norma in commento, a modifica dell’art. 26, comma 2-bis del D.L. n. 18 del 2020 (convertito in Legge n. 27 del 2020) (NOTA 4), proroga “fino al 31 ottobre 2021” il diritto – riconosciuto ai lavoratori c.d. fragili – di svolgere “di norma” la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
È utile ricordare che il comma 2 dello stesso art. 26 considera lavoratori fragili i soggetti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ex lege n. 104 del 1992.
Art. 12 – Disposizioni transitorie e finali
La previsione dispone che “resta fermo, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, quanto previsto dal Decreto-legge n. 19 del 2020, dal Decreto-legge n. 33 del 2020 e dal Decreto-legge n. 52 del 2021”: tale salvaguardia conferma, fra l’altro, per quanto di interesse, la proroga al 31 dicembre 2021 del regime semplificato di cui all’art. 90, commi 3 e 4, D.L. n. 34 del 2020, in tema di lavoro agile (NOTA 5), proroga attuata con l’art. 11, comma 1, Legge n. 87 del 2021 (di conversione del D.L. n. 52 del 2021) e relativo All. 2, punto 24.
—
Note:
(1) Il precedente termine era stato prorogato al 31 luglio 2021 dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 (v., al riguardo, la Lettera Circolare ABI, PROT. USW/USL/ULS/UMC/000892, del 26 aprile 2021).
(2) Cfr. da ultimo la Lettera Circolare ABI, Prot. ULS/UTR/UCR/USL/UMC/USD/454 del 3 marzo 2021.
(3) V. al riguardo la Lettera Circolare ABI, Prot. UTR/ULS/USP/UCR/UMC/USL/001577, del 20 luglio 2020.
(4) V. Circolari ABI, Serie Lavoro, n. 29 del 7 aprile 2020 e n. 37 del 30 aprile 2020. Si ricorda che la originaria scadenza era fissata al 30 giugno 2021: in ragione di ciò il comma 2 dell’art. 9 colma il “vuoto normativo” fra il 1° luglio e il 23 luglio (data di entrata in vigore del Decreto in commento), facendo retroagire la proroga in parola. Non è stata prorogata al 31 ottobre 2021 l’equiparazione dell’assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, dei lavoratori fragili che non possono svolgere l’attività lavorativa in modalità agile (art. 26 co. 2, L. 27/2020).
(5) Su cui v. la Circolare ABI, serie Lavoro, n. 49 del 24 giugno 2021.
Allegato
DECRETO LEGGE 23 luglio 2021, n. 105
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