I Decreti attuativi della riforma del terzo settore, riforma disposta dalla legge delega (articolo 2, comma 1, lett. c), L. 106/2016), sono stati definitivamente approvati dal Consiglio dei Ministri. Il primo dei decreti attuativi ha previsto il il codice del terzo settore.
In base al nuovo codice del terzo settore vengono istituiti nuovi obblighi ed adempimenti. Tra le principali novità è prevista l’iscrizione dell’ente al registro del terzo settore.
ATTO COSTITUTIVO
Il primo di tali obblighi riguarda il contenuto dello statuto e per gli enti già costitutivi, alla data di entrata in vigore della riforma, l’obbligo di adeguare il contenuto dello statuto a quanto disposto con il codice del terzo settore. Infatti, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 21 l’atto costitutivo deve indicare: “l’assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite, l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale,” – che dovrà, in questo ultimo caso, essere necessariamente ricompresa nelle 26 attività ricomprese nell’articolo 5 del codice del terzo settore – “il patrimonio iniziale ai fini dell’eventuale riconoscimento della personalità giuridica, le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente, i diritti e gli obblighi degli associati …, i requisiti per l’ammissione di nuovi associati … e la relativa procedura secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta … le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione…”.
L’atto costitutivo deve indicare la denominazione dell’ente (la denominazione, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di “ente del terzo settore” o l’acronimo Ets) e deve esplicitare:
- l’assenza di scopo di lucro;
- l’ubicazione della sede legale;
- il patrimonio iniziale ai fini dell’eventuale riconoscimento della personalità giuridica;
- le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente;
- i diritti e gli obblighi degli associati;
- i requisiti per l’ammissione di nuovi associati e la relativa procedura;
- la durata dell’ente (se prevista);
- la nomina dei primi componenti degli organi sociali e del soggetto eventualmente incaricato della revisione legale dei conti;
- le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione.
Inoltre diviene obbligatorio indicare nella denominazione sociale dell’ente:
- l’acronimo ETS (articolo 12 codice del terzo settore),
- l’acronimo ODV per le organizzazione di volontariato (articolo 32 comma 3)
- l’acronimo APS per le associazioni di promozione sociale (articolo 35 comma 5).
Di tale acronimo si dovrà fare uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
ASSEMBLEA
L’articolo 25 del nuovo codice del terzo settore prevede che l’assemblea delle associazioni, riconosciute o non, del terzo settore dovrà, necessariamente, tra le altre, avere competenza (disciplinando le procedure):
- sulla revoca dei componenti degli organi sociali,
- sulla nomina e revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se e ove nominato,
- sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali
- sulla possibilità di promuovere un’azione di responsabilità nei loro confronti, sulla trasformazione, fusione, o scissione della associazione.
SVOLGIMENTO di ATTIVITA’ DIVERSE
Altra novità introdotta dall’articolo 6 del codice del terzo settore riguarda la possibilità per l’associazione di svolgere attività “diverse” da quelle di cui al precedente articolo 5, ma a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ed “a condizione che l’atto costitutivo e lo statuto lo consentano”.
NUOVI SOCI
La normativa impone l’ammissione di nuovi associati secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta dall’ente. In pratica gli enti dovranno consentire l’ingresso a chiunque lo richieda e che, obbligandosi a rispettare lo statuto associativo, professi interesse alle finalità dell’ente e al raggiungimento degli scopi che esso si propone di perseguire.
ADEMPIMENTI FORMALI
I decreti attuativi introducono una serie di adempimenti formali di seguito elencati, ma non esaustivo:
- redazione del bilancio, con criteri diversi sulla base del volume d’affari, conforme alla “modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentito il consiglio nazionale del terzo settore”. Detto bilancio dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
- Obbligo, qualora i ricavi dell’ente siano superiori ai centomila euro, di pubblicare nel sito internet della associazione “gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati”.
- Istituzione, ai sensi dell’articolo 17, e tenuta di “un apposito registro” in cui iscrivere i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- Ai sensi dell’articolo 15 divene obbligatoria la tenuta dei libri sociali. Questi consisteranno nel libro degli associati, quello per i verbali delle assemblee, quello per le deliberazioni dell’organo di amministrazione e dell’organo di controllo. Viene precisato che gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali “secondo le modalità previste dall’atto costitutivo o dallo statuto”.
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