associazione in partecipazione obblighi contributivi, cassazione sentenza n. 12564 del 2013,La Corte di Cassazione sezione lavoro con la sentenza n. 12564 del 22 Maggio 2013 interviene in tema di rapporto di associazione in partecipazione ed obblighi contributivi riaffermando che l’onere della prova della tipologia lavorativa cui applicare la normativa contributiva incombe sull’Ente Previdenziale sulla base dell’art. 2697 cod. civ.

Il contratto di associazione in partecipazione è una fattispecie contrattuale tipica regolata dagli artt. 2549 e ss. c. c., che contempla la partecipazione del prestatore di lavoro agli utili ed alle perdite aziendali. Normalmente all’associato viene corrisposto una quota mensile a titolo di acconto sull’utile presunto, somma che a fine anno verrà poi ragguagliata agli utili d’esercizio.

Nel caso di specie una società ha proposto ricorso avverso casella di pagamento per oneri previdenziali (poiché il rapporto di lavoro del prestatore avrebbe in effetti rivestito i caratteri del subordinato e non dell’autonomo) gli Ermellini chiariscono quali siano le caratteristiche distintive alla base, da una parte, del rapporto di lavoro subordinato e, dall’altra, del lavoro autonomo.

Nel rapporto di lavoro subordinato il carattere distintivo è “l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell’organizzazione aziendale”; “l’assenza del rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario e la forma della retribuzione” sono invece elementi meramente sussidiari. Per questa particolare tipologia contrattuale inoltre è necessario che i consociati possano esercitare un controllo sugli utili e che non rimangano estranei dalla gestione dell’azienda. L’insieme di tutti questi caratteri ha spinto il giudice di merito a concludere che un rapporto con tali caratteristiche non può di certo essere ricondotto allo schema contrattuale dell’associazione in partecipazione, ravvisandosi in questo caso un sostanziale rapporto di lavoro subordinato.