ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI – Comunicato 26 marzo 2021
Versamenti omessi o sospesi covid, equiparabili? La risposta ministeriale al question time, ridimensiona i provvedimenti del Parlamento
La risposta del MEF al question time n. 5-05564 non può essere soddisfacente, né giuridicamente convincente. Questa la posizione di ANC e Confimi Industria in analisi alla risposta ottenuta dall’On. Gusmeroli e altri firmatari a cui va riconosciuto il merito di aver accolto l’appello di portare all’attenzione ministeriale una delle problematiche che stanno riscontrando gli operatori alle prese con la compilazione della dichiarazione annuale Iva relativa al 2020.
Nel corso del 2020, com’è noto, sono state introdotte varie misure (dal decreto liquidità ai decreti ristori) che hanno disposto la sospensione dei termini di pagamento di taluni versamenti quale parziale e temporanea misura a sostegno delle difficoltà finanziarie conseguenti alla pandemia; misure perlopiù riconosciute a chi ha subito crollo di fatturato e, conseguentemente, di liquidità.
Le istruzioni e i righi VL30, VL33 e VL41 del modello Iva 2021, nonostante la compilazione del nuovo rigo VA16 sia destinato al monitoraggio di chi ha fruito di dette sospensioni, non tengono conto però della differenza fra versamenti omessi e versamenti sospesi. La risposta del MEF giustifica dette istruzioni sostenendo che nel VL “vanno indicati i versamenti effettivamente eseguiti e non anche quelli sospesi al fine di evitare di erogare rimborsi a fronte di crediti «maturati» sulla base di versamenti non ancora effettuati, tenuto conto che l’articolo 30 del DPR 633 del 1972 prevede che, per determinare il credito Iva spettante, si devono considerare le «somme versate»”.
Premesso che l’articolo 30 del DPR 633 è stato scritto quasi 50 anni fa, quando non c’era il Covid, siamo sconcertati, sostiene Marco Cuchel, Presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti: “con la risposta in questione il ministero ha avvallato il tecnicismo compilativo della modulistica ponendo nei fatti sullo stesso piano i versamenti omessi – che rappresentano una violazione sanzionabile – con i versamenti legittimamente sospesi sulla base di specifiche disposizioni normative e che pertanto rappresentato un comportamento legittimo”.
Il caso peraltro non è raro. Sono molti infatti i contribuenti che per l’effetto della contrazione del fatturato – fermi restando i costi fissi – hanno accumulato crediti Iva. Suddetto meccanismo compilativo determina l’impossibilità di utilizzare detti crediti per la parte corrispondente ai versamenti, vuoi omessi vuoi sospesi senza distinzione.
Detta quota viene “parcheggiata” nel nuovo rigo VL41 (già VQ lo scorso anno) in attesa di ritornare in bonis, l’anno successivo (compilando il VQ) se nel frattempo il versamento viene eseguito (oppure di presentare una nuova dichiarazione integrativa a favore).
Se la ratio può essere condivisibile in presenza di versamenti omessi, analoghe conclusioni non possono essere accettabili per i versamenti sospesi di cui alla data di presentazione della dichiarazione non siano ripresi i termini.
In questo modo, sottolinea Flavio Lorenzin Vice Presidente di Confimi Industria con delega alla semplificazione e ai rapporti con la PA, “l’Erario si riprende infatti con significativo anticipo la liquidità che il legislatore ha invece ritenuto di lasciare alle aziende maggiormente colpite dagli effetti del Covid-19”. In questo modo le istruzioni della modulistica riducono gli effetti di norme primarie approvate dal Parlamento.
Si tratta peraltro di versamenti in alcuni casi (quelli legati al decreto liquidità e rilancio) che possono essere eseguiti in forma rateizzata con un piano di rientro che – per il 50% – può avvenire anche in 24 rate ovvero fino a dicembre 2022.
Le conseguenze pratiche sono il rinvio alla possibilità di utilizzare in parte il credito Iva maturato in presenza di Iva acquisti superiore all’Iva vendite.
ANC e Confimi Industria auspicano pertanto interventi parlamentari correttivi – l’occasione potrebbe essere la conversione del decreto sostegni – affinché: (i) sia normativamente chiarita l’evidente differenza fra versamenti omessi e versamenti sospesi; (ii) sia disposta (come lo scorso anno) una proroga almeno a giugno della scadenza di presentazione della dichiarazione annuale (questo permetterebbe quantomeno di assorbire – senza complicazioni – il problema per le 4 rate in scadenza entro giugno, disposta dal decreto ristori).
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