MINISTERO dell’ INTERNO – Circolare n. 87 del 12 dicembre 2025

Assolvimento dell’imposta di bollo per le istanze e i decreti di cambiamento del nome e/o cognome presentate tramite le Autorità consolari – Parere reso dall’Agenzia delle Entrate

Sono pervenuti a questa Direzione Centrale vari quesiti riconducibili alla questione relativa all’assolvimento dell’imposta di bollo per le istanze e i decreti di cambiamento del nome e/o cognome presentate tramite le Autorità consolari, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 settembre 2024, n.139, che ha introdotto, all’articolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, il comma 1-bis secondo cui : “Gli atti adottati o ricevuti dagli uffici diplomatici e consolari non sono assoggettati a imposta di bollo”.

Sulla base della predetta disposizione, le Autorità consolari avevano sollevato il dubbio che fosse, pertanto, venuto meno, a decorrere dal 1° gennaio scorso, l’obbligo in capo agli Uffici consolari di riscuotere il menzionato tributo erariale, anche nelle ipotesi di istanze volte ad ottenere il cambiamento del nome e/o cognome, ai sensi degli articoli 89 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, che, seppure rivolte al Prefetto, sono presentate dai cittadini italiani residenti all’estero per il loro tramite nonché dei successivi decreti prefettizi di autorizzazione a detta modifica.

In proposito, si è, pertanto, ritenuto di acquisire il parere dell’Agenzia delle Entrate, la quale ha affermato che” l’esclusione dall’applicazione dell’imposta di bollo è prevista solo per gli atti adottati dagli Uffici diplomatici e consolari e per quelli ricevuti dagli stessi”; in particolare, con riferimento a questi ultimi, nelle ipotesi di atti o istanze presentati ai predetti Uffici e finalizzati all’emanazione di provvedimenti di competenza degli stessi.

Nella fattispecie segnalata, invece, la presentazione dell’istanza di cambiamento del nome e del cognome per il tramite del Consolato competente costituisce solo una possibilità ulteriore prevista per il cittadino italiano residente all’estero che non incide sulla procedura delineata dall’ordinamento, che affida al Prefetto la competenza a valutare siffatte richieste.

Pertanto, secondo l’Agenzia delle Entrate, “l’istanza di modifica del nome o del cognome, rientrando tra quelle tendenti a ottenere un provvedimento amministrativo, è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo, fin dall’origine, ai sensi del sopra richiamato articolo 3 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, anche se presentata agli uffici diplomatici e consolari che fanno solo da tramite per veicolare la richiesta agli organi competenti a riceverla, al fine dell’emanazione del provvedimento e degli atti conseguenti che, a loro volta, saranno anch’essi assoggettati all’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 4 della predetta Tariffa”.

Nel riscontro, peraltro, l’Agenzia delle Entrate, nel ribadire che “nel caso in cui il cambiamento di nomi e cognomi sia richiesto perché «ridicoli o vergognosi o perché rivelanti origine naturale», alla relativa istanza non si applica l’imposta di bollo, come previsto dal sopra citato articolo 93 del D.P.R. n. 396 del 2000”, ha precisato che “l’esenzione appena richiamata non può applicarsi al di fuori dei casi espressamente previsti dalla norma sopra citata in quanto, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, le norme agevolative fiscali rientrano tra quelle di carattere eccezionale che richiedono un’esegesi ispirata al criterio di stretta interpretazione e non ammettono interpretazione analogica o estensiva, con la conseguenza che i benefici in esse contemplati non possono essere estesi oltre l’ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione normativa (cfr. ex multis, Corte di Cassazione, sentenza 7 febbraio 2013, n. 2925)”.

Con riferimento, inoltre, al pagamento dell’imposta di bollo da parte di cittadini residenti all’estero attraverso il servizio @e.bollo, la citata Agenzia ha specificato che sul sito internet agenziaentrate.gov.it, è presente una sezione dove sono indicate le modalità di pagamento delle imposte dall’estero.

In relazione a tanto, si pregano le SS.LL. di voler assicurare, nell’ambito delle procedure riguardanti la modifica del nome, la puntuale osservanza delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.