L’esonero contributivo per l’assunzione di dipendente beneficiari dell’assegno di ricollocazione, di cui al comma 6 dell’articolo 24-bis del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dall’articolo 1, comma 136, della legge n. 205/2017 è stato oggetto della circolare INPS n. 77 del 27 giugno 2020.
Il beneficio pari al 50% degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo pari a 4.030 euro annui. Il beneficio a favore del datore di lavoro privato prescinde dalla natura di imprenditore con esclusione delle pubbliche amministrazioni come definito dal comma 2 dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 165 del 2001.
Inoltre il beneficio contributivo spetta per le assunzioni, anche a scopo di somministrazione, sia a tempo determinato che indeterminato, compresi i rapporti di apprendistato ed a tempo parziale.
Il beneficio non spetta, invece, nelle seguenti ipotesi:
- contratto di lavoro domestico;
- contratto di lavoro intermittente;
- prestazioni di lavoro occasionale di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
L’INPS con la circolare n. 77 del 27 giugno 2020 ha fornito le istruzioni operative per la richiesta dell’esonero e riassunto la relativa normativa. Infatti al fine di ottenere il beneficio in commento il datore di lavoro è tenuto ad inoltrare, a mezzo del canale telematico del sito INPS, un’istanza on line e, dopo l’autorizzazione, procedere con il conguaglio/compensazione.
In base alla circolare in commento l’INPS ritiene che dall’esonero contributivo è escluso:
- il contributo, pari allo 0,30% destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua;
- il contributo al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile;
- il contributo ai Fondi di cui agli artt. 26, 27, 28 e 29 del DLgs. 148/2015.
Inoltre, nella circolare n. 77/2020, l’INPS chiarisce che i datori di lavoro agricoli che il calcolo dell’esonero contributivo terrà conto, è quindi il calcolo sarà al netto, degli esoneri per zone montane e svantaggiate per la manodopera occupata nei Comuni ricadenti nelle suddette zone
Condizioni e requisiti per il beneficio
Sulla base dei principi generali di fruizione degli incentivi stabiliti dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015, l’esonero contributivo di cui si tratta spetta ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
1. l’assunzione non costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione.
Tale condizione ostativa, stabilita dall’articolo 31, comma 1, lett. a), del D.lgs n. 150/2015, non si applica, di contro, alle norme speciali che regolano le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili ai sensi dell’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Pertanto, nei limiti delle condizioni fissate dallo specifico quadro normativo che riguarda dette assunzioni – e allorquando permanga in capo al datore di lavoro la discrezionalità di scelta del contraente lavoratore disabile – l’incentivo in trattazione risulta applicabile;
2. l’assunzione non viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Tale previsione vale anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
3. presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione non sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
4. l’assunzione non riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Detta condizione si applica anche all’utilizzatore del lavoratore somministrato.
Pertanto, nel caso in cui il lavoratore somministrato, nell’arco dei sei mesi precedenti la decorrenza della somministrazione, abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero una precedente somministrazione con l’utilizzatore, il datore di lavoro (agenzia di somministrazione) per la nuova assunzione non può fruire dell’esonero contributivo in trattazione. Anche in questo caso, la nozione di datore di lavoro va intesa tenendo in considerazione gli elementi di relazione, controllo e collegamento sopra illustrati, che vanno opportunamente riferiti al datore di lavoro effettivo, coincidente con l’utilizzatore.
5. regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
6. assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
7. rispetto degli altri obblighi di legge; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
8. ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione in trattazione, il datore di lavoro che procede all’assunzione non deve presentare assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con il precedente datore di lavoro ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’articolo 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al medesimo soggetto.
L’INPS evidenzia che l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all’instaurazione del rapporto di lavoro o di somministrazione incentivato produce la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (art. 31, comma 3, del D.lgs n. 150/2015).
Durata dell’esonero contributivo
L’esonero contributivo ha una durata massima che varia dai 12 mesi, per le assunzioni con contratti di lavoro a tempo determinato, ai 18 mesi, per le assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato. Nelle ipotesi di trasformazione in un contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo per tale rapporto trasformato da determinato a indeterminato spetta complessivamente fino a un massimo di 18 mesi.
Compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione
L’INPS ha precisato che l’esonero contributivo è cumulabile con altre riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione datoriale effettivamente dovuta. A titolo non esaustivo il predetto esonero contributivo è cumulabile con l’incentivo per l’assunzioni:
- di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi;
- delle donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni);
- dei lavoratori disabili;
- dei beneficiari della NASpI.
Istruzioni per la richiesta di fruizione del beneficio
Il datore di lavoro, per essere ammesso al beneficio contributivo, deve compilare ed inviare telematicamente, attraverso il portale INPS, all’INPS, il modulo on line “BADR” . Il modello è presente nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.
Qualora la richiesta di ammissione al beneficio sia stata accolta dall’INPS il datore di lavoro potrà fruire del beneficio mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive (UniEmens o DMAG), seguendo le istruzioni riportate dall’Istituto con la circolare in commento.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Circolare INPS n. 77 del 27 giugno 2020 - Esonero contributivo per le assunzioni di titolari di assegno di ricollocazione ai sensi dell’articolo 24-bis, comma 6, del D. lgs 14 settembre 2015, n. 148. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al…
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