Il decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013 integra e modifica la legge 92/12 introducendo una nuova misura incentivante in favore delle assunzioni, a tempo pieno e indeterminato, di lavoratori che fruiscono dell’Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi).
La nuova misura incentivante prevede le medesime limitazioni di cui alla legge 223/91 per la ricollocazione dei lavoratori in mobilità percettori o destinatari della relativa indennità, il decreto statuisce la concessione, a favore del datore di lavoro che realizza l’assunzione, di un contributo mensile pari al 50% dell’indennità Aspi residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore se fosse rimasto privo di occupazione.
Il nuovo incentivo, pertanto, postula il rispetto di alcune condizioni peraltro già previste per l’ammissione all’incentivo della legge 223/91 che di seguito si elenca:
- assunzione deve essere a tempo pieno e indeterminato
- deve essere effettuata liberamente, non essendo premiati gli avviamenti al lavoro di soggetti nei cui confronti sussiste un obbligo legale o contrattuale.
- i lavoratori non devono essere stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero essere, con quest’ultima, in rapporto di collegamento o controllo. L’assenza delle citate cause ostative deve essere dichiarata dal datore di lavoro.
- il rispetto dei principi generali stabiliti dalla legge 92/2012 (per esempio, esclusione per violazione di un precedente obbligo).
Il contributo viene corrisposto per ogni mensilità di retribuzione erogata al lavoratore. Per cui qualora risulti retribuito tutto il mese, l’incentivo spetterà per intero; al contrario, in presenza di giornate non retribuite, l’importo mensile andrà rideterminato. A tal fine, per prassi, sono ritenute retribuite anche le giornate in cui vi sia stata erogazione di emolumenti ridotti.
Il beneficio è pari alla metà del trattamento Aspi che sarebbe ancora spettato al lavoratore assunto. La sua durata, quindi, va determinata di volta in volta con riferimento alla decorrenza iniziale dell’indennità stessa, detraendo i periodi di cui l’interessato ha già usufruito all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro. Sempre in tema di durata va poi ricordato che la legge Fornero ha introdotto un regime transitorio per l’Aspi (2013-2015) con durata del trattamento diverso rispetto a quella a regime (dal 2016) differenziato anche sulla base dell’età del lavoratore.
Va evidenziato che la norma fa riferimento all’Aspi. Conseguentemente l’incentivo non parrebbe concedibile a soggetti che beneficiano della mini Aspi. Non sembrerebbe possibile accedere all’incentivo nemmeno in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine instaurato con un lavoratore percettore Aspi che, in forza della previsione contenuta nella legge 92/2012, abbia avuto la sospensione d’ufficio dell’indennità.
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