Con l’approvazione del decreto lavoro (Dl 76/2013) convertito nella legge 99/2013 sono stati introdotte importanti modifiche relativamente alle ipotesi di acausalità dei contratti a termine già presenti nell’ordinamento. Il decreto chiarisce definitivamente, ponendo fine alle oscillazioni giurisprudenziali sul punto, che i contratti a termine instaurati con i lavoratori in mobilità sono esclusi dal campo di applicazione del Dlgs 368/01 (e quindi non richiedono l’indicazione di una causale), fermi restando unicamente il principio di non discriminazione e il computo nell’organico ai fini dei diritti sindacali (precisazione aggiunta in sede di conversione).
Il decreto legge 76/2013 convertito dalla legge n. 99/2013 ha provveduto ad eliminare alcune criticità relative al primo contratto a termine acausale introdotto dalla riforma Fornero (legge 92/2012). Inanzitutto viene eliminato il divieto di proroga, pur con la precisazione (intervenuta in sede di conversione) che la durata massima di 12 mesi comprende anche la proroga. È quindi possibile stipulare un primo contratto (o una prima somministrazione) a termine per una durata inferiore e poi prorogarli, all’occorrenza, fino al limite massimo di 12 mesi.
La facoltà per le parti collettive di individuare altre ipotesi di esonero dalla causale è l’intervento legislativo più significativo della legge 99/2013. Questa forma di flessibilità contrattata era già presente nell’ordinamento. Infatti per quanto attiene alla somministrazione, il D.Lgs. marzo n. 24 del 02 marzo 2012 stabilisce che i contratti collettivi, a qualsiasi livello, possano individuare le ipotesi in cui non è richiesta la causale. L’articolo 8 del Dl 138/2011 prevede, tra le materie derogabili con accordi di prossimità validi erga omnes, anche i contratti a termine e i casi di ricorso alla somministrazione.
Con la riforma Fornero (legge 92/2012) il legislatore aveva limitato notevolmente gli spazi di manovra della contrattazione collettiva: l’acausalità poteva essere contrattata, in alternativa a quella di legge, solo in presenza di situazioni organizzative predeterminate dal legislatore, entro ristretti limiti percentuali e, a livello aziendale, solo “in via delegata” dal livello nazionale. Il decreto lavoro(d.l. 76/2013) molto opportunamente elimina questi vincoli, riallineandosi alle disposizioni precedenti ed equiparando, sotto questo profilo, contratto a termine e somministrazione. La contrattazione collettiva, quindi, è ora pienamente libera di individuare altre ipotesi di acausalità, in aggiunta a quelle di legge, anche a livello aziendale senza necessità di delega dal livello superiore. Vedremo che uso saprà fare di questa facoltà.