AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 09 luglio 2019, n. 226
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a) della legge 27 luglio 2000, n. 212 – Attività di raccolta delle giocate svolta da un terzo su incarico del gestore – Art. 10, primo comma, n. 6), del d.P.R. n. 633 del 1972.
Quesito
Alfa S.r.l. (in seguito, “Istante” o “Società”) riferisce di aver sottoscritto con Beta S.r.l. (in breve, anche “Committente” o “Gestore”) un contratto di collaborazione per la gestione dell’attività di raccolta delle somme di denaro giocate mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento (cc.dd. Amusement With Prizes o AWP) di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del Regio decreto 18 giugno 1931, n.773 recante il Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza (T.U.L.P.S).
Il Gestore, in forza di apposito contratto stipulato con Gamma S.p.A., che è concessionario di Stato (in seguito anche “Concessionario” o “Gamma”), opera in qualità di Service per l’esecuzione della raccolta del gioco lecito mediante gli apparecchi ivi individuati. Tale attività è svolta sulla base di un mandato senza rappresentanza e quindi per conto del Concessionario stesso: in particolare, il Gestore provvede alla raccolta delle somme di denaro giocate, comprensive di Prelievo Erariale Unico (PREU) e di canone di concessione, relativamente agli apparecchi di gioco lecito ex articolo 110, comma 6, lettera a), del TULPS, dettagliatamente individuati dal contratto in commento.
Tali apparecchi, di proprietà del Concessionario, sono collocati presso i locali (bar, tabaccherie, sale da gioco dedicate, sale scommesse, sale bingo ecc.) degli esercenti che hanno sottoscritto, a loro volta, un contratto con il Gamma.
Il Committente emette fattura nei confronti del Concessionario in esenzione da IVA ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
L’Istante chiede, quindi, se anche ai corrispettivi che fattura al Gestore sia applicabile il medesimo regime di esenzione dall’IVA.
Soluzione interpretativa
La Società ritiene che anche le prestazioni di raccolta dalla stessa effettuate in forza dell’anzidetto contratto di collaborazione in nome e per conto del Committente possano essere fatturate con applicazione del regime di esenzione di cui all’articolo 10, primo comma, n. 6), del d.P.R. n. 633 del 1972.
Parere dell’agenzia delle entrate
In via preliminare, si rappresenta che dal presente parere resta esclusa ogni considerazione in merito alla sussistenza o meno, in capo alla Società, delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto di collaborazione stipulato con il Committente.
L’articolo 1, comma 497, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilisce che l’esenzione di cui all’articolo 10, primo comma, n. 6), del d.P.R. n. 633 del 1972 “si applica alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6” del TULPS “anche relativamente ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa”.
Ai sensi del richiamato articolo 10, primo comma, n. 6), del d.P.R. n. 633 del 1972 sono esenti dall’IVA “le operazioni relative all’esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati (…) nonché quelle relative all’esercizio dei totalizzatori e delle scommesse (…), ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate”.
La circolare 13 maggio 2005, n. 21/E, al paragrafo 7.1, chiarisce che in base alla formulazione letterale dell’articolo 1, comma 497, della legge n. 311 del 2004 “sono riconducibili nell’ambito applicativo dell’esenzione i rapporti contrattuali in cui una delle parti è necessariamente il concessionario” del gioco. Quest’ultimo, infatti, può effettuare la raccolta delle giocate avvalendosi di una propria organizzazione o di terzi.
In caso di ricorso a terzi, sono individuabili due figure di soggetti che provvedono per il concessionario alla raccolta delle giocate. Tali soggetti sono l’esercente e il possessore di apparecchi. Il possessore di apparecchi interviene normalmente in qualità di gestore dell’apparecchio, che include la collocazione dell’apparecchio in un esercizio oppure il trasferimento dello stesso da un esercizio ad un altro.
Ne consegue che – secondo la citata circolare – l’ambito applicativo dell’esenzione riguarda i rapporti concessionario-esercente e concessionario- gestore in quanto entrambi i soggetti de quo provvedono per incarico del concessionario alla raccolta delle giocate.
Vanno invece assoggettati ad IVA con aliquota ordinaria i corrispettivi delle attività svolte nell’ambito dei rapporti instaurati fra soggetti diversi, quali quello tra esercente e gestore perché hanno ad oggetto prestazioni diverse da quelle di raccolta delle giocate rese al concessionario.
Per quanto concerne il caso di specie, si osserva che in sede di documentazione integrativa, l’Istante ha prodotto:
1. il contratto di service tra Beta S.r.l. e Gamma del 30 giugno 2015;
2. il contratto di collaborazione tra la Società e Beta S.r.l. del 3 dicembre 2018.
Da tali documenti emerge che:
– in virtù della concessione di durata novennale sottoscritta in data 25 marzo 2013 con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Gamma è concessionaria per la realizzazione e conduzione delle rete telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del TULPS, nonché delle attività e funzioni connesse;
– Beta S.r.l. è il gestore ossia il soggetto che effettua a favore del concessionario (i.e. Gamma) il servizio di raccolta del gioco lecito mediante gli apparecchi di cui sopra. Tale attività è svolta sulla base di un mandato senza rappresentanza in virtù del quale il gestore rimane soggetto autonomo, indipendente e con distinta responsabilità dal Concessionario;
– l’Istante non ha un rapporto diretto con il Concessionario essendo il suo committente, Beta S.r.l., che gli conferisce l’incarico di svolgere “le attività di scassettamento apparecchi e raccolta degli incassi”. La Società, in particolare, si impegna a effettuare la predetta attività con la frequenza ivi stabilita, predisponendo il relativo rendiconto, e a consegnare altresì al Committente l’intero importo prelevato presso le sale, ad eccezione del corrispettivo assegnato a queste ultime in base al contratto in essere tra le stesse e Gamma. Le parti concordano, in alternativa, di delegare direttamente il gestore di sala al versamento delle somme dovute a margine delle predette attività di esazione e incasso. Il Committente riconosce all’Istante “un corrispettivo pari al 50,00 %, oltre iva di legge se dovuta, del compenso allo stesso riconosciuto” dal Concessionario. “La liquidazione del corrispettivo” in favore della Società “verrà effettuata mensilmente dal Committente mediante bonifico bancario ed a fronte di emissione di regolare fattura” da parte della stessa.
Da quanto sopra rappresentato risulta che la Società realizza una prestazione di servizi (consistente materialmente nella raccolta delle somme dagli apparecchi da gioco) in favore del Committente, che a sua volta opera per conto del Concessionario ma in nome proprio, mentre il Concessionario non interviene in alcun modo nel rapporto instauratosi tra le anzidette parti.
In linea con i chiarimenti forniti al riguardo con la circolare n. 21/E del 2005, prima richiamati, deve dunque ritenersi che alle prestazioni di raccolta delle giocate in argomento, svolte dalla Società nei confronti del Committente non può essere applicato il regime di esenzione dall’IVA di cui all’articolo 10, primo comma, n. 6), del d.P.R. n. 633 del 1972.
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