AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 29 aprile 2022, n. 239
Attività di ricerca o docenza all’estero in regime di aspettativa senza assegni – Incentivi per rientro di docenti e ricercatori dall’estero che hanno già fruito dei benefici di cui all’articolo 44, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’ Istante dichiara di:
– essere Professore Ordinario presso un’Università in Italia dal 1° novembre 2019;
– essere attualmente residente in Spagna ed essere iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) dal 29/10/2020 risultando, pertanto, fiscalmente residente in Spagna per gli anni 2021 e 2022;
– avere un contratto a tempo determinato, fino al 31 agosto 2022, con un’Università in Spagna;
– essere stato collocato in aspettativa senza assegni dal 1° novembre 2020 fino al 31 agosto 2022 dall’Università in Italia ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 240 del 2010;
– aver già usufruito dei benefici fiscali di cui all’articolo 44, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (incentivi per docenti e ricercatori) negli anni tra il 2016 e il 2019, dopo essere rientrato da un quinquennio di lavoro in Australia.
L’ Istante, dichiara di avere intenzione di rientrare in Italia nel corso del 2022 al fine di riprendere l’attività di insegnamento presso l’Ateneo in Italia, acquisendo la residenza fiscale nel territorio dello Stato italiano.
Tanto premesso, l’ Istante chiede se, dal trasferimento in Italia nel 2022, può fruire nuovamente degli incentivi di cui al citato articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 pur essendo in aspettativa senza assegni ed avendo usufruito della medesima agevolazione in altro periodo.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’ Istante ritiene di poter fruire nuovamente degli incentivi di cui all’articolo 44 del citato decreto legge n. 78 del 2010 essendo dell’avviso che né il collocamento in aspettativa non retribuita, ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 240 del 2010, né l’aver usufruito in precedenza del regime di favore di cui all’articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78 siano ostativi al godimento di tale regime .
Parere dell’Agenzia delle entrate
L’articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, disciplina gli incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all’estero. La citata disposizione è stata oggetto di modifiche normative, operate dall’articolo 5 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, in vigore dal 1° maggio 2019, e convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che trovano applicazione, ai sensi del comma 5 del citato articolo 5 del d.l. n. 34 del 2019, « ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto» e, pertanto, sono rivolte ai soggetti che acquisiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo di imposta 2020.
Il comma 1 del citato articolo 44 prevede che « Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato».Ai sensi del citato comma 3, « Le disposizioni (…) si applicano (…) nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei cinque periodi d’imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia».
La norma risponde alla duplice esigenza di porre rimedio al c.d. fenomeno della ” fuga dei cervelli” e di favorire lo sviluppo tecnologico e scientifico del Paese.
Pertanto, non si rivolge soltanto ai cittadini italiani o europei emigrati che intendano far ritorno in Italia ma interessa, in linea generale, tutti i residenti all’estero, sia italiani che stranieri, i quali per le loro particolari conoscenze possono favorire lo sviluppo della ricerca e la diffusione del sapere in Italia, trasferendovi il know how acquisito attraverso l’attività svolta all’estero (cfr. circolare n. 17/E del 2017).
Come precisato con la circolare n. 17/E del 23 maggio 2017, Parte II, paragrafo 1.2, per quanto concerne i requisiti soggettivi, in base a quanto disposto dal citato articolo 44 del decreto legge n. 78 del 2010, i docenti e ricercatori possono beneficiare della tassazione agevolata, al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;
b) essere stati non occasionalmente residenti all’estero;
c) aver svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università;
d) svolgere l’attività di docenza e ricerca in Italia;
e) acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato.In relazione al periodo di permanenza all’estero, la norma non specifica la durata, mentre pone un particolare accento circa la durata dell’attività di ricerca o docenza che deve essersi protratta all’estero per almeno due anni consecutivi. Il periodo di due anni, in considerazione della genericità della norma, deve essere calcolato sulla base del calendario comune e non sulla base dei periodi di residenza fiscale. Per l’attività di docenza, invece, può essere calcolato sulla base della durata degli anni accademici.
Per quanto concerne l’attività svolta all’estero , l’attività di ricerca può essere individuata nella attività destinata alla ricerca di base, alla ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e a studi di fattibilità, svolta presso un organismo di ricerca mentre l’attività di docenza può essere individuata nella attività di insegnamento svolta presso istituzioni universitarie, pubbliche e private.
Condizione necessaria per l’applicazione dell’agevolazione in commento, tra le altre, è che il ricercatore acquisisca e mantenga la residenza in Italia. A tale proposito, infatti, la norma precisa che la stessa si applica ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, il quale considera residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato la residenza o il domicilio ai sensi del codice civile.
Le condizioni appena indicate sono tra loro alternative; pertanto, la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia.
Nella citata circolare n. 17/E del 2017, è stato, inoltre, chiarito che per integrare il requisito della attività all’estero, la norma richiede che essa sia stata svolta presso una università o un centro di ricerca, pubblico o privato; per quanto riguarda l’attività da svolgere in Italia non dispone nulla in merito ai requisiti dei datori di lavoro e dei committenti dei docenti e ricercatori.Si deve, pertanto, ritenere che non assuma rilievo la natura del datore di lavoro o del soggetto committente, che, per l’attività di ricerca, può essere una università, pubblica o privata, o un centro di ricerca pubblico o privato o una impresa o un ente che, in ragione della peculiarità del settore economico in cui opera, disponga di strutture organizzative finalizzate alla ricerca (cfr. circolare 8 giugno 2004, n. 22/E).
Con riferimento al caso di specie, si osserva che con la risoluzione n. 92/E del 14 luglio 2017 è stato chiarito che un docente universitario trasferitosi all’estero ed iscritto all’AIRE per lo svolgimento dell’attività di ricerca e di didattica a seguito di collocamento in aspettativa senza assegni, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (recante norme in materia di mobilità di professori e ricercatori universitari) può una volta rientrato in Italia, acquisendovi la residenza fiscale secondo quanto precisato nella citata circolare n. 17/E del 2017, Parte I, avvalersi delle agevolazioni di cui al citato articolo 44, del decreto legge n. 78 del 2010, sussistendo le altre condizioni richieste. Si è inteso, in tal modo, valorizzare il dato letterale della disposizione la quale subordina l’applicazione dello specifico regime agevolativo in commento, tra l’altro, alla condizione che i docenti e ricercatori dopo aver « svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi (…) vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato», precisando che non costituisce causa ostativa alla fruizione del regime di favore la circostanza che la predetta attività di ricerca o docenza all’estero sia stata svolta avvalendosi di aspettativa senza assegni prevista dal citato articolo 7, comma 1, della legge n. 240 del 2010. Tale ultima disposizione – che si riferisce alla mobilità sia dei professori che dei ricercatori universitari – stabilisce, in particolare, che «i professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale».
Alla luce di quanto illustrato, si ritiene, pertanto, che l’ Istante, docente presso un’Università in Italia, che ha svolto all’estero l’attività di docenza e/o ricerca avvalendosi di aspettativa non retribuita ex articolo 7, comma 1, della legge n. 240 del 2010, potrà avvalersi delle agevolazioni di cui al citato articolo 44, del decreto legge n. 78 del 2010, sussistendo le altre condizioni richieste, a partire dall’anno di imposta di rientro in Italia. Non rileva, peraltro, la circostanza che l’ Istante abbia già fruito del regime agevolativo in esame con riferimento agli anni tra il 2016 e il 2019, dopo essere rientrato da un quinquennio di lavoro in Australia, non essendovi preclusione in tal senso nella norma.
Resta fermo che la verifica della sussistenza dei presupposti per stabilire l’effettiva residenza fiscale di un soggetto riguarda elementi di fatto che, come precisato con circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, non possono essere oggetto di istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
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