ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Circolare 27 luglio 2020, n. 1630

Attività di rilascio di garanzie di cui all’articolo 17 del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 in combinato disposto con l’articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 – Misure a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate da COVID-19 (c.d. DL “Liquidità”), come convertito dalla Legge del 5 giugno 2020, n.40

Si fa seguito alla Circolare ABI dello scorso 1° luglio (Prot. UCR/001251), con la quale sono stati sintetizzati i contenuti della Circolare ISMEA n. 3/2020 relativa all’applicazione delle modifiche introdotte dalla legge di conversione n. 40 del 2020 all’art. 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. DL “Liquidità”).

Al riguardo, si comunica che – con l’allegata Circolare n. 4/2020 – ISMEA ha fornito ulteriori indicazioni a seguito della Decisione della Commissione europea C (2020) 5100 del 20 luglio scorso.

In particolare, si segnala che – a partire dallo scorso 22 luglio – il portale L25 (il portale attivato da ISMEA per le domande di garanzia per i finanziamenti fino a 30 mila euro) è stato adeguato per consentire l’ammissione alla garanzia di cui alla lettera m), comma 1 dell’art. 13 del richiamato DL “Liquidità” anche finanziamenti di durata fino a 10 anni, come previsto dalla relativa Legge di conversione.

Il nuovo modello di domanda “LTM versione 6” è stato, quindi, aggiornato ed è disponibile presso lo stesso portale L25 e presso il sito dell’ISMEA (http://www.ismea.it/fi ex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11028).

Ai fini delle richieste di adeguamento dei finanziamenti ai nuovi limiti di importo e di durata, come previsto dalla richiamata legge di conversione, si segnala che è il modello “LTM_Add” è stato aggiornato ed è disponibile anch’esso sul sito dell’ISMEA.

Si evidenzia, inoltre, che la Commissione Europea ha approvato anche l’estensione del perimetro soggettivo della garanzia ISMEA alle imprese forestali e ai comparti dell’acquacoltura e dell’ippicoltura; resta invece ancora in attesa di una specifica autorizzazione la possibilità di rilasciare la garanzia ISMEA in favore dei consorzi di bonifica.

Infine, si segnala che, con la modifica del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, la garanzia ISMEA può essere rilasciata anche alle microimprese o piccole imprese ai sensi dell’allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria, che risultavano in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché queste ultime non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione.

Allegato

ISMEA – Circolare 22 luglio 2020, n. 4

Attività di rilascio di garanzie a norma dell’art. 17 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 in combinato disposto con l’art. 13 del Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, come convertito dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40. – EMERGENZA COVID-19

Facendo seguito alla Decisione della Commissione europea C(2020) 5100 final del 20 luglio 2020, si forniscono aggiornamenti in merito all’attuazione delle modifiche introdotte alle misure previste dall’articolo 13 del Decreto Liquidità come convertito dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020.

Al comma 1 dell’articolo 13 è stato previsto:

– in relazione alla lettera m):

“…durata fino a 120 mesi e un importo non superiore, alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi, ad uno degli importi di cui alla precedente lettera c), numeri 1) o 2), come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione prodotta, anche mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 30.000,00 euro….”

– in relazione alla lettera m-bis):

“m-bis) per i finanziamenti di cui alla lettera m) concessi fino alla data di conversione in legge del presente decreto, i soggetti richiedenti possono chiedere, con riguardo all’importo finanziato e alla durata, l’adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni introdotte dalla legge di conversione in legge del presente decreto”

Le modifiche contenute nelle sopra riportate disposizioni e relative alla durata dell’operazione, sono state approvate da parte della Commissione europea con decisione C(2020) 5100 del 21 luglio 2020.

In relazione a quanto precede, si segnala che dal giorno 22 luglio il portale L25 sarà adeguato.

In particolare, per le nuove prenotazioni, sarà possibile indicare una durata fino a 10 anni.

Il nuovo modello LTM versione 6 è stato revisionato sulla base delle nuove direttive ed è disponibile presso il portale L25 e presso il sito dell’ISMEA (http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11028).

Per quanto riguarda le operazioni già segnalate (prenotate od erogate) sarà possibile effettuare una segnalazione integrativa per adeguarne, laddove necessario, la durata dell’operazione.

Nei casi in cui sia richiesto il solo adeguamento della durata, potrà essere utilizzato il modulo LTM_Add versione 2 anche per le operazioni con aiuto già registrato e verificato. Nei casi in cui sia richiesto l’adeguamento sia della durata che dell’importo del finanziamento, fermo restando l’utilizzo dei nuovi modelli, si deve procedere secondo le indicazioni riportate nella precedente circolare n. 3/2020.

Al comma 11) dell’articolo 13 è stato previsto:

“Le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese agricole, forestali, della pesca e dell’acquacoltura e dell’ippicoltura, nonché dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali.”

L’applicazione di tale disposizione resta al momento ancora subordinata all’approvazione da parte della Commissione Europea per quanto concerne i consorzi di bonifica. La disposizione si applica, invece, a tutte le altre imprese – ivi comprese quelle dell’ippicoltura e i birrifici artigianali – che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 2135 c.c.

In aggiunta a quanto sopra si segnala che la Decisione della Commissione europea C(2020) 5100 final del 20 luglio 2020, in considerazione del terzo emendamento al Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni), consente di beneficiare della garanzia ISMEA anche alle microimprese o piccole imprese ai sensi dell’allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria, che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

Si richiama, infine, l’attenzione sulla necessità di presentare le richieste utilizzando sempre il modello di autodichiarazione più aggiornato che verrà reso disponibile di volta in volta sulla base delle disposizioni applicabili.

In particolare, per quanto riguarda la disponibilità (e l’utilizzo) dei modelli, si fa presente che dal momento della emissione della presente circolare, sono disponibili, e dovranno essere utilizzati, i modelli di autodichiarazione LTC, LTE, LTM, LTP, definiti come versione 6 e LTMAdd versione 2.