AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 16 febbraio 2021, n. 112

Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Attività di sostegno e assistenza a donne vittime di violenza – esenzione IVA, articolo 10, comma 1, n. 21), del d.P.R. n. 633 del 1972

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

Il Comune istante (nel prosieguo “Comune”) ha rappresentato che la legge regionale (…) recante «interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne», riconosce ogni forma di violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani fondamentali e ne afferma la natura strutturale, in quanto basata sul genere, individuando in questo il principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi, in coerenza con i principi costituzionali, le leggi nazionali, le convenzioni e le risoluzioni europee e internazionali e, in particolare, con la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza, adottata a Istanbul l’11 maggio 2011.

Al riguardo, viene evidenziato che la citata legge regionale n. (…) promuove interventi di sostegno alle donne vittime di violenza, in collaborazione con enti pubblici e privati che abbiano tra i loro scopi prioritari la lotta e la prevenzione alla violenza di genere, e che abbiano sviluppato esperienze e competenze specifiche in azioni volte alla tutela e al recupero di condizioni di vita normali per le donne vittime di violenza, nonché attività di divulgazione, sensibilizzazione ed educazione mirate al contrasto del fenomeno, anche relativamente ad interventi di recupero dei soggetti responsabili degli atti di violenza.

Al fine di dare concreta attuazione alla predetta legge regionale (…), il Comune istante ha istituito una casa rifugio (“Casa Rifugio …”) per donne vittime di violenza, iscritta all’Albo regionale dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, aventi sede sul territorio regionale.L’istante, al fine di coprire i costi di gestione della Casa rifugio, ha la necessità di stabilire delle rette di accoglienza a carico degli ospiti del centro e, pertanto, ha chiesto di conoscere se alle predette rette possa applicarsi il regime di esenzione dall’IVA previsto dall’articolo 10, comma 1, numero 27-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Il Comune ritiene che, pur non essendo specificatamente ricomprese nella elencazione di al cui suddetto punto 27-ter dell’art. 10 del d.P.R. n 663 del 1972 la prestazione in esame, occorra valorizzare la ratio della norma per estenderne l’ applicazione anche alla fattispecie in esame.

Pertanto, il Comune ritiene di poter fatturare in esenzione IVA le rette di accoglienza per le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore di donne vittime di violenza, ai sensi del citato articolo 10, comma 1, numero 27-ter), del d.P.R. n. 633 del 1972.

Parere dell’agenzia delle entrate

L’articolo 10, comma 1, numero 27-ter), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 prevede l’esenzione dall’IVA per «le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriali, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall’articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore di natura non commerciale».

La suddetta disposizione si applica nella misura in cui si verifichino congiuntamente determinate condizioni:

– dal punto di vista oggettivo, devono essere rese prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale in comunità e simili;

– tali prestazioni devono essere effettuate nei confronti dei soggetti tassativamente indicati nella norma, ossia anziani e inabili adulti, tossicodipendenti e malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo;

– le medesime prestazioni devono essere rese da determinati soggetti quali organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, da enti aventi finalità di assistenza sociale o da enti del Terzo settore non aventi natura commerciale.

In merito alla fattispecie in esame, inoltre, occorre far riferimento all’articolo 10, comma 1, numero 21), del medesimo decreto, secondo cui il regime di esenzione IVA si applica, tra l’altro, «per le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili».

Detta disposizione, come ribadito in diversi documenti di prassi, riveste natura oggettiva nel senso che si prescinde sia dal soggetto che effettua la prestazione che dai soggetti beneficiari dell’esenzione, i quali devono rientrare nella tipologia di soggetti disagiati degni di protezione sociale (cfr. ris. n. 8/E dell’8 gennaio 2002; ris. n. 39/E del 16 marzo 2004 e ris. n. 74/E del 27 settembre 2018).

Inoltre, in considerazione della circostanza che la suddetta disposizione fa riferimento alle case di riposo e simili, l’elencazione delle strutture non risulta tassativa nel senso che possono rientrarvi strutture diverse da quelle espressamente richiamate dalla norma ma che presentano le medesime caratteristiche. In tal senso, si può far riferimento alla sentenza 11353 del 3 settembre 2001 con cui la Corte di Cassazione ha precisato che l’art. 10, n. 21), del d.P.R. n. 633 del 1972 “lascia intendere che, ai fini dell’esenzione dell’Iva, ciò che deve qualificare la prestazione propria di una casa di riposo è l’alloggio fornito a persone anziane. La somministrazione di indumenti, medicinali e dello stesso vitto, nonché le prestazioni curative e le altre prestazioni agli ospiti, vengono definite prestazioni meramente “accessorie”, rispetto a quella, evidentemente l’unica ritenuta essenziale, dell’alloggio. Ai fini dell’esenzione dell’Iva, per quanto concerne in particolare le case di riposo, occorre quindi far riferimento da un lato al contenuto della prestazione, che va ricercata nell’alloggio e solo eventualmente in altre attività di assistenza, e dall’altro nei destinatari delle prestazioni medesime che devono essere solo persone meritevoli di particolare protezione e tutela” (cfr. risoluzioni: n. 188/E del 12 giugno 2002; 164/E del 25 novembre 2005 e n. 74/E del 2018).

Sul punto, si può far riferimento anche alla risoluzione n. 164/E del 2005, che ha chiarito che l’elencazione presente nella medesima disposizione non è tassativa e, al contempo, ha precisato che le prestazioni rese da organismi simili sono esenti quando con le stesse si assicura l’alloggio – eventualmente in combinazione con altre prestazioni considerate di fatto accessorie alla prestazione principale – a persone che per il loro status sono bisognose di protezione, assistenza e cura, come, per quanto di interesse, le donne vittime di violenza.

Nel caso in esame, l’articolo (…), della citata legge regionale n. (…), prevede che le case di rifugio sono «strutture, pubbliche o private, in grado di offrire accoglienza e protezione alle donne vittime di violenza e loro figlie e figli minori nell’ambito di un programma personalizzato di recupero e di inclusione sociale, che assicuri, inoltre, un sostegno per consentire loro di ripristinare la propria autonoma individualità, nel pieno rispetto della riservatezza e dell’anonimato” e “svolgono, in particolare, le seguenti funzioni e attività: a) accogliere e sostenere donne in condizione di disagio a causa di violenza o maltrattamenti, anche assieme ai loro figli; b) costruire cultura e spazi di libertà per le donne vittime di gravi maltrattamenti; c) dare valore alle relazioni tra donne anche in presenza di grave disagio».

Da quanto emerge dall’istanza, la Casa di Rifugio istituita dal Comune rappresenta una struttura destinata a realizzare una serie di servizi nei confronti di donne vittime di violenza (anche, eventualmente, insieme ai loro figli), ai sensi della suddetta legge regionale n. (…).

Sebbene non è sia stato esplicitato espressamente nella istanza, nella medesima struttura saranno offerti presumibilmente servizi di accoglienza ed assistenza, in genere comprensivi anche delle prestazioni di vitto, alloggio ed assistenza medicosanitaria.

Al riguardo, si ritiene che alle rette richieste agli ospiti, necessarie alla copertura delle spese di gestione della medesima struttura, non si possa applicare la disposizione prevista dal citato articolo 10, numero 27-ter) del d.P.R. n. 633 del 1972, contenente una elencazione tassativa dei soggetti beneficiari tra i quali non sono indicate le “donne vittime di violenza”.

Tuttavia, per le medesime rette potrà applicarsi il regime di esenzione IVA previsto dal citato numero 21) del medesimo articolo 10, nella misura in cui il Comune effettui nella Casa Rifugio nei confronti delle donne ospitate una prestazione complessa e globale del servizio di accoglienza, fornendo l’alloggio a favore dei soggetti bisognosi di protezione sociale nonché, eventualmente, altri servizi accessori e di supporto (quali vitto, prestazioni mediche, ecc.).

Diversamente, se il Comune non fornisce una prestazione globale di servizi, come innanzi definita, le rette saranno assoggettate a IVA in base al regime proprio delle relative prestazioni che verranno rese.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentatati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.