INAIL – Circolare n. 38 del 24 giugno 2025

Attività d’ufficio – Applicazione voce di tariffa 0722 delle tariffe dei premi 2019

Quadro normativo

– Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. Articoli 1 e 4.

– Decreto 27 febbraio 2019 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze: “Approvazione delle nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività e relative modalità di applicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.

– Circolare Inail 17 settembre 1981, n. 44: “Istituzione di una voce di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nei confronti degli addetti ai centri di elaborazione dati od a centralini telefonici, terminali video e telescriventi”.

– Lettera circolare Inail 30 dicembre 1986, n. 80: “Assicurazione ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, degli addetti alle macchine da scrivere e da calcolo elettriche”.

– Circolare Inail 26 giugno 1996, n. 43: “Personale d’ufficio. Applicazione voce di tariffa 0813”.

– Circolare Inail 11 febbraio 2002, n. 9: “Nuove Tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e relative Modalità di applicazione”.

– Circolare Inail 28 ottobre 2021, n. 28: “Tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario, Altre Attività e relative Modalità di applicazione, in vigore dal 1° gennaio 2019. Istruzioni tecniche”.

Premessa

Con le tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività, approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019, è stata modificata la declaratoria della voce 0722.

In merito si ritiene opportuno fornire ulteriori precisazioni, oltre a quanto già specificato nelle istruzioni tecniche delle Tariffe dei premi, pubblicate con la circolare Inail 28 ottobre 2021, n. 28, richiamando preliminarmente le ragioni che indussero a istituire nel 1981 una voce di tariffa specifica, anche a seguito degli orientamenti della giurisprudenza in tema di attività manuale.

Di seguito si ripercorre la storia della voce in questione e si forniscono chiarimenti sull’ambito applicativo.

A. Storia delle voci 0813 e 0722

Si premette che il riconoscimento dell’obbligo assicurativo per il personale esposto al “rischio elettrico” derivante dall’attività d’ufficio è il risultato di un lungo percorso giurisprudenziale.

L’articolo 1, commi 1 e 4 (NOTA 1), del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilisce il requisito oggettivo per l’assicurazione obbligatoria e nel definire le attività protette fa riferimento alle persone addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa nonché ad apparecchi o impianti elettrici.

L’articolo 4 del medesimo Testo unico definisce i requisiti soggettivi per l’assicurazione obbligatoria, e al comma 1, n. 1, stabilisce che Sono compresi nell’assicurazione (…) coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione.

Nella logica del Testo unico la categoria di persone che si intendeva tutelare con l’assicurazione obbligatoria era costituita essenzialmente dagli operai con rapporto di lavoro subordinato, con esclusione, quindi, di tutti i lavoratori dipendenti che non svolgevano opera o attività manuale (lavoratori con mansioni “intellettuali”, vale a dire impiegati di concetto e simili).

Negli anni ’60 e ’70 cominciarono a diffondersi prima i centri “meccanografici” e poi i centri di elaborazione dati “elettronici”.

Nella tariffa 1962 era prevista la voce 0811 Personale di istituti, enti ed uffici in genere (addetti ai centri meccanografici, alla piccola e generica manutenzione, autisti, uscieri, custodi, fattorini, ecc.), con tasso medio del 10 per mille.

Con la tariffa 1972 la voce 0811 venne modificata aggiungendo alle altre specificazioni indicate tra parentesi i centri “di calcolo elettronici”, pertanto la nuova declaratoria divenne Personale di istituti, enti ed uffici in genere (addetti ai centri di calcolo elettronici e meccanografici, addetti ai caselli autostradali, dipendenti delle agenzie di recapito, addetti alla piccola e generica manutenzione, uscieri, fattorini, custodi, portieri, autisti, inservienti, sacrestani, campanari, ecc.) e il tasso medio fu fissato all’11 per mille.

La tariffa 1979 confermò le declaratorie delle voci della tariffa del 1972, aggiornando solo i tassi medi di tariffa. Per la voce 0813 fu fissato il tasso medio del 15 per mille.

Nel frattempo, si era formata una giurisprudenza di legittimità che, ai fini dell’assicurazione degli infortuni sul lavoro, nell’ambito del rapporto di lavoro impiegatizio considerava attività manuale anche le attività accessorie e strumentali, o marginali rispetto all’attività intellettuale, purché svolte professionalmente e non occasionalmente o eccezionalmente, ritenendo che l’espressione opera manuale fosse da riferire non all’attività generalmente e prevalentemente svolta dal dipendente (perché in tal caso sarebbe stata riferibile solo alla categoria degli operai), ma al fatto che, pur nell’ambito di una attività intellettuale, l’addetto fosse necessitato, non occasionalmente, a servirsi di macchine e, pertanto, a correre rischi connessi a tale uso (NOTA 2).

Nello stesso senso si espresse anche la Corte costituzionale con la sentenza n. 114 del 1977 (NOTA 3).

Con una serie di sentenze la Corte di cassazione (NOTA 4) affermò così la tutela assicurativa dei centralinisti telefonici, degli addetti alle macchine elettroniche ed elettriche contabili, degli addetti ai centri meccanografici e alle telescriventi, e simili.

Con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 20 febbraio 1981 (NOTA 5), di approvazione della delibera del Consiglio di amministrazione Inail 22 dicembre 1980, dalla voce 0811 con decorrenza 1° gennaio 1981 fu scorporato il personale addetto ai centri di elaborazione dati e ad altre macchine elettriche, che confluì nella nuova voce 0813 con tasso medio molto più basso pari al 6 per mille.

La declaratoria della voce 0811, che conservò il tasso più elevato del 15 per mille, divenne Personale di istituti, enti ed uffici in genere (escluso quello di cui alla voce 0813), personale di servizio in genere (addetti ai caselli autostradali, dipendenti delle agenzie di recapito, addetti alla piccola e generica manutenzione, uscieri, fattorini, custodi, portieri, autisti, inservienti, sacrestani, campanari, ecc.).

La voce 0813 assunse la seguente declaratoria: Personale addetti ai centri di elaborazione dati (elettronici e meccanografici) od a centralini telefonici, terminali video, telescriventi, ecc. (NOTA 6)

Come si legge nella delibera, la scissione della voce 0813 dalla voce 0811 fu decisa atteso che una prima rilevazione di carattere generale ha messo in evidenza che, relativamente agli addetti in questione, il tasso del 15 per mille è senz’altro sperequato in eccesso e che l’attività degli addetti ai centri di elaborazione dati nonché degli addetti ai centralini telefonici, terminali e simili appare di modesta rischiosità, come evidenziato anche dalle organizzazioni imprenditoriali interessate.

Con la circolare Inail 17 settembre 1981, n. 44, vennero impartite specifiche istruzioni per l’applicazione della nuova voce di tariffa.

A seguito dell’ulteriore conferma della tutela del personale dipendente con qualifica impiegatizia addetto a macchine elettriche affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 221 del 1986 (NOTA 7), con la lettera circolare Inail del 30 dicembre 1986, n. 80, fu chiarito che alla luce dell’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, in ordine al riconoscimento della configurabilità del requisito della manualità ed al concetto di presunzione di rischio dovevano considerarsi superate le indicazioni che fino a quel momento avevano escluso l’obbligo assicurativo per gli addetti alle macchine da scrivere elettriche e ammesso con molte cautele quello per gli addetti alle macchine “da calcolo semplici” e si affermò la ricorrenza dell’obbligo assicurativo per l’adibizione, sempreché non occasionale, ad ogni tipo di macchina od apparecchio elettrico od elettronico indipendentemente dalle dimensioni e pericolosità ed anche se il personale addettovi rivesta qualifica impiegatizia, compresi i registratori di cassa (NOTA 8).

Con la tariffa dei premi 1988 la voce 0813 assunse la declaratoria Addetti ai centri di elaborazione dati (elettronici e meccanografici) od a centralini telefonici, terminali video, telescriventi, registratori di cassa, ecc. e il tasso medio di tariffa scese al 5 per mille.

Le relative istruzioni tecniche confermarono l’applicazione della voce 0813 agli addetti a qualunque tipo di macchina elettrica ed elettronica (da calcolo, da scrivere, ecc.) che operano nell’ambito di imprese commerciali, studi professionali, ecc.

Con la circolare Inail 26 giugno 1996, n. 43, venne confermato che rientrano in tale voce non solo i rischi derivanti dalle attività dei centri elaborazione dati (elettrici o meccanografici), dei centralini telefonici, dei terminali video, delle telescriventi, ma, in via più generale anche i rischi inerenti agli elettroarchivi, alle fotocopiatrici, alle affrancatrici, alle taglierine, ecc. In altri termini, la voce 0813 comprende tutte le situazioni di rischio normalmente esistenti negli ambienti adibiti a uffici. (…) Quanto precede trova conferma nelle motivazioni che portarono alla decisione di istituire, con decreto ministeriale del 20 febbraio 1981, la voce 0813 proprio al fine di riconoscere il minor rischio affrontato dal personale d’ufficio rispetto al maggior costo assicurativo previsto per le attività contemplate nella voce 0811.

Con le tariffe dei premi 2000, approvate con il decreto interministeriale 12 dicembre 2000, la voce 0813 fu sostituita dalla voce 0722, con la seguente declaratoria uguale per tutte le gestioni tariffarie (NOTA 9):

Personale che per lo svolgimento delle proprie mansioni fa uso diretto di videoterminali e macchine da ufficio; personale addetto ai centri di elaborazione dati, a centralini telefonici, a sportelli informatizzati, a registratori di cassa e simili.

Infine, con le tariffe 2019 la declaratoria della voce di tariffa 0722, uguale per tutte le gestioni tariffarie, è stata modificata come segue:

Attività d’ufficio. Attività di “call center” e di sportelli informatizzati. Compreso l’uso del veicolo personalmente condotto per l’accesso ad altri uffici.

Sono stati fissati i seguenti tassi medi: Industria 5 per mille, Artigianato 6 per mille, Terziario 4 per mille, Altre attività 5 per mille.

B. Ambito applicativo della voce 0722 delle tariffe 2019

La nuova declaratoria della voce 0722 delle Tariffe dei premi 2019 non ha una portata innovativa rispetto alla storia della voce e alle attività a essa riferibili limitandosi a introdurre la dizione “attività d’ufficio” per uniformità con gli altri riferimenti tariffari, in luogo della precedente previsione di Personale (…) che fa uso diretto di videoterminali e macchine da ufficio.

La medesima modifica (Attività d’ufficio) è stata recepita anche nell’intestazione del sottogruppo 0720 le cui indicazioni e specificazioni, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi, sono valide per tutte le voci riferibili al sottogruppo stesso, tra cui la voce 0722.

Nella voce 0722 delle Tariffe 2019 è stato espressamente ricompreso l’eventuale uso del veicolo personalmente condotto per l’accesso ad altri uffici.

Sono state invece escluse dalla voce 0722 le operazioni di cassa ricondotte, dal 1° gennaio 2019, nell’ambito dell’attività commerciale.

Sono state altresì scorporate dalla voce 0722, in quanto oggetto della nuova voce 0726 delle Tariffe dei premi 2019, le Attività dei centri di elaborazione dati. Realizzazione di software e siti web, comprese l’assistenza software e l’eventuale assistenza hardware eseguita congiuntamente, anche svolte presso terzi. Attività delle agenzie di comunicazione esclusi i servizi di pubblicità di cui alla voce 0721. Compreso l’eventuale uso del veicolo personalmente condotto.

Per attività d’ufficio si intendono, in definitiva, tutte quelle attività svolte normalmente in ambito amministrativo con uso diretto di computer e altre macchine elettriche da ufficio presso imprese, enti e studi professionali che assicurano la corretta gestione amministrativa e contabile, i rapporti con la clientela, l’amministrazione del personale, nonché il personale tecnico degli uffici (per esempio, i progettisti) e simili (NOTA 10).

Sono da riferire alla 0722, per esempio, la gestione degli ordini dei clienti, l’emissione di fatture, bolle di carico e scarico, documenti di trasporto, l’emissione di atti relativi a investimenti, contratti e pagamenti dei fornitori di beni e servizi, la gestione e selezione del personale, i servizi di assistenza alla clientela a distanza tramite internet, pc, telefono.

L’elenco delle attività riferibili alla voce 0722 non può essere tassativo ed esaustivo in quanto una determinata lavorazione, seppure svolta con l’uso esclusivo di computer e macchine da ufficio, può essere parte integrante della lavorazione principale esercitata dal soggetto assicurante e seguirne di conseguenza il riferimento classificativo.

Per esempio, per gli alberghi (NOTA 11) o analoghe strutture turistiche è stato chiarito che le attività di reception (ricevimento clienti, portineria, guardiania) sono riferibili alla voce 0221 della gestione Terziario Alberghi, pensioni, residence e motel, Bed & Breakfast, affittacamere, pensioni e strutture ricettive in genere. Villaggi turistici, residenze turistico-alberghiere, villaggi-albergo e simili. Campeggi ed aree attrezzate per camper. Compresi gli eventuali servizi annessi di ristorazione, sportivi, di animazione e balneazione.

Ciò in quanto le attività di reception sono parte integrante del ciclo di lavorazione che ricomprende tutte le operazioni necessarie affinché l’attività alberghiera sia realizzata, in applicazione dell’articolo 9, comma 1 (NOTA 12), delle modalità di applicazione delle Tariffe dei premi approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019.

A diverse conclusioni si giunge per la classificazione dell’attività amministrativa di gestione dei rapporti con la clientela da parte di dipendenti di studi professionali, compresi gli studi medici.

In particolare, per gli studi medici, l’attività di prenotazione e registrazione del cliente, stampa dei referti, ricette o altri documenti e archiviazione dei dati, svolta con l’uso esclusivo di macchine da ufficio, non può essere considerata un’operazione necessaria per l’erogazione di prestazioni sanitarie (NOTA 13).

In tal caso, infatti, l’attività di segreteria è riferibile alla voce 0722, mentre la voce 0311 della gestione terziario (NOTA 14) è applicabile al personale dipendente che assiste il medico o il professionista sanitario, quale può essere l’assistente di studio odontoiatrico, l’infermiere generico, il tecnico veterinario che, in possesso di specifiche conoscenze e particolari capacità tecniche e pratiche, esegue operazioni di carattere sanitario, necessarie della lavorazione principale.

Sono chiaramente escluse dall’ambito di applicazione della voce 0722, come da ultimo precisato nelle istruzioni tecniche delle Tariffe 2019 (NOTA 15), le attività lavorative svolte nell’ambito di specifici settori produttivi (chimici, siderurgici, ecc.), con l’utilizzo del videoterminale, attività che devono essere classificate al corrispondente settore tariffario.

Ne sono esempi il controllo, il monitoraggio e la gestione di macchine, impianti e processi produttivi che avviene attraverso l’interfaccia di un videoterminale (per esempio la gestione e il controllo di impianti in remoto, gestione di attrezzature o impianti, di magazzini automatici).

C. Autonomia classificativa delle voci 0722 e 0723

Le attività riconducibili alla voce 0722 delle tariffe 2019 godono di autonomia classificativa, indipendentemente dalla loro complementarità o sussidiarietà rispetto alla lavorazione principale.

Tale principio costituisce un’eccezione al criterio di classificazione delle lavorazioni, stabilito al citato articolo 9, comma 1, delle modalità di applicazione delle Tariffe dei premi approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019.

L’esigenza di introdurre un’espressa deroga al criterio generale della classificazione delle lavorazioni nasce dalla valutazione che le attività in argomento sarebbero nella maggior parte dei casi attratte, ai fini della classificazione, nella voce di tariffa corrispondente alla lavorazione principale, trattandosi di attività che costituiscono un complemento della stessa o che sono comunque collegate, seppur in modo indiretto, al ciclo produttivo od operativo dell’azienda.

D’altra parte, in assenza di tale principio, l’ambito di applicazione della voce 0722 sarebbe circoscritto alle sole realtà in cui l’attività d’ufficio costituisce la lavorazione principale del soggetto assicurante, quali banche, uffici postali e uffici di servizi in genere.

Tali valutazioni, affrontate già in occasione dell’istituzione della voce 0813 nel 1981, mantengono la loro valenza e, in continuità con l’originaria previsione, il suddetto principio è stato sempre confermato nel tempo con tutte le tariffe successive, comprese le tariffe 2019 (NOTA 16).

La stessa autonomia classificativa si applica alla voce 0723 delle Tariffe 2019 Attività di cui alla voce 0722 effettuate da personale che, per lo svolgimento delle proprie mansioni accede anche in cantieri, opifici e simili. Personale non previsto in altri riferimenti di tariffa che, per lo svolgimento delle proprie mansioni accede in cantieri, opifici e simili. Compreso l’eventuale uso del veicolo personalmente condotto.

D. Altre attività riferibili alla voce 0722

Sono riferibili alla voce 0722 le attività dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari (NOTA 17) che nell’esercizio delle proprie funzioni utilizzano abitualmente videoterminali e macchine elettroniche di ufficio, il cui obbligo assicurativo è stato introdotto dall’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (secondo cui l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari è attuata con le modalità previste dall’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta).

Dal 1° luglio 2023 sono inoltre classificate alla voce 0722 le attività di carattere amministrativo-gestionale rese, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva , anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP, dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (NOTA 18) (ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile) di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (NOTA 19).

Rientrano nei suddetti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale anche i compiti tipici di segreteria di un’associazione o società sportiva dilettantistica, quali per esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti (in quanto non possono essere oggetto di tali collaborazioni le prestazioni rientranti nell’oggetto dell’arte o della professione).

Dal 1° gennaio 2024 sono, infine, assicurati alla voce 0722 (NOTA 20) i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, il cui obbligo assicurativo è stato introdotto dall’articolo 1, comma 109, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (NOTA 21).

Note:

(1) Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 1, commi 1 e 4:

1. È obbligatoria l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l’impiego di tali macchine, apparecchi o impianti.

4. Sono considerati come addetti a macchine, apparecchi o impianti tutti coloro che compiono funzioni in dipendenza e per effetto delle quali sono esposti al pericolo di infortunio direttamente prodotto dalle macchine, apparecchi o impianti suddetti.

(2) Cassazione civile sez. lav., 14 giugno 1986, n. 3981.

(3) La Corte costituzionale dichiarò non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 1, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata con riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione. Secondo il rimettente tale disposizione in correlazione con l’articolo 1 dello stesso decreto escludeva dalla tutela gli addetti ai centri meccanografici, in quanto questi non potevano essere considerati lavoratori manuali. La Corte osservò che la giurisprudenza di legittimità era ormai concorde nel rapportare la espressione “opera manuale retribuita” al momento in cui il soggetto si serve della macchina e cioè all’attività che comporta il rischio; e ciò anche con puntuale riferimento agli addetti ai centri elettronici o elettrocontabili, concludendo che le disposizioni di cui all’articolo 4, comma primo, n. 1 e all’articolo 1, correttamente interpretate, offrivano la copertura assicurativa agli addetti agli elaboratori elettronici.

(4) Per una ricostruzione complessiva si rinvia alla sentenza della Corte di cassazione, sez. lav., 14 giugno 1986, n. 3981.

(5) Decreto ministeriale 20 febbraio 1981, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 64 del 5 marzo 1981, poi oggetto di “Avviso di rettifica” pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 87 del 28 marzo 1981, per correggere il tasso medio di tariffa indicato per errore “per cento” anziché per mille.

(6) Circolare Inail 17 settembre 1981, n. 44.

(7) La Corte costituzionale, con la sentenza 16 ottobre 1986, n. 221 dichiarò non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate con riferimento agli articoli 3 e 38 comma secondo della Costituzione, dell’art. 1 comma primo e quarto del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124:

– nella parte in cui impone l’obbligo assicurativo ai lavoratori addetti alle macchine od occupati ove tali macchine sono impiegate, anche quando non sussiste in concreto alcun rischio di infortunio

– nella parte in cui impone l’obbligo assicurativo per i lavoratori addetti ad apparecchi ed impianti elettrici o occupati in luogo ove siano esposti al pericolo di infortunio direttamente prodotto da tali apparecchi e impianti, anche quando non sussista in concreto alcun rischio

– nella parte in cui impone l’obbligo assicurativo per i lavoratori addetti a macchine elettriche anche nei casi nei quali non sussista concretamente alcun rischio d’infortunio.

(8) Cassazione civile, sez. lav., 8 agosto 1987, n. 6838: L’art. 1 DPR 30 giugno 1965 n. 1124, nell’imporre l’obbligo dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per le persone addette alle macchine, apparecchi ed impianti elettrici, pone una presunzione dell’esistenza del rischio, senza che sia necessario provare in concreto la loro intrinseca pericolosità, ed assoggetta il datore lavoro alla corresponsione dei premi previsti dalle tariffe approvate con i decreti ministeriali di cui all’art. 40 dello stesso DPR, (per quanto riguarda la fattispecie in esame, dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 20 febbraio 1981), intendendosi compreso nella previsione normativa il personale, anche con qualifica impiegatizia, che fa uso professionale dei terminali video di centri elettronici e dei registratori di cassa.

(9) Vennero fissati i seguenti tassi medi: Industria 5 per mille, Artigianato 6 per mille, Terziario 4 per mille, Altre attività 4 per mille.

(10) Nota interna della Direzione centrale Rischi del 17 febbraio 2014, prot. 1204 con oggetto Tariffe dei Premi D.M.12.12.2000 e s.m.i. Voce 0722. Problematiche classificative: Per quanto riguarda l’applicazione della voce 0722, occorre innanzitutto tener conto di quanto previsto nelle circolari n. 44/81 e 2/89 e, quindi, nelle Istruzioni Tecniche (IT) per l’applicazione delle Tariffe dei Premi. Tali riferimenti impongono che le attività di cui alla voce 0722 vanno classificate in forma autonoma anche qualora risultino complementari sussidiarie di altre lavorazioni, non seguendone, quindi, la classificazione alle relative voci. (…) Le attività sono da ascrivere alla voce 0722, ove siano svolte da Personale degli uffici in genere o da Personale vario e comprese nel più generale contesto del gruppo 0700 relativo alle Attività varie. Nel contempo, la predetta voce sarà applicabile allorché costituiscano attività complementari o sussidiarie di lavorazioni previste in voci afferenti a gruppi o sottogruppi diversi dallo 0700 e 0720. L’attività che prevede l’uso di VDT deve essere comunque riconducibile a quanto previsto nella declaratoria del sottogruppo 0720: Personale degli uffici. Personale vario. Ciò anche alla luce della circolare 2/89 che circoscrive l’applicazione della voce agli addetti ai registratori di cassa o a qualsiasi tipo di macchina elettrica ed elettronica (da calcolo, da scrivere, ecc.) che operano nell’ambito di imprese commerciali, studi professionali, ecc.

(11) Nota interna Direzione centrale rischi 1° aprile 2004, prot. 667/2004 avente a oggetto la classificazione tariffaria del personale delle imprese alberghiere addetto alla reception.

(12) Agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l’attività principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi.

(13) In questo senso è stato deciso il ricorso n. 530/2024 relativo a una dipendente di uno studio medico di base che svolgeva esclusivamente attività amministrativa.

(14) Erogazione di prestazioni sanitarie e assistenziali residenziali e semiresidenziali da parte, ad esempio, di: ospedali, residenze sanitare assistenziali, residenze flessibili, residenze protette, case di riposo, ambulatori medici, odontoiatrici, fisioterapici, hospice, comunità di recupero per dipendenze, escluse le attività previste alla voce 0314. Erogazione di prestazioni sanitarie e assistenziali domiciliari. Erogazione di prestazioni di diagnostica ed analisi. Erogazione di prestazioni degli stabilimenti idropinici e idrotermali compresi gli eventuali servizi per il benessere fisico. Erogazione di servizi veterinari, compresa l’eventuale toelettatura degli animali; per la toelettatura effettuata a sé stante v. voce 0830.

(15) Circolare Inail 28 ottobre 2021, n. 28 Tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario, Altre Attività e relative Modalità di applicazione, in vigore dal 1° gennaio 2019. Istruzioni tecniche.

(16) Cfr istruzioni Tecniche delle Tariffe 2019.

(17) Circolare Inail 8 novembre 2017, n. 50 Obbligo e tutela assicurativa dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari: classificazione tariffaria, retribuzione imponibile e modalità di calcolo del premio assicurativo. Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, art. 25, comma 5.

(18) Circolare Inail 27 ottobre 2023, n. 46 Assicurazione all’Inail dal 1° luglio 2023 dei lavoratori subordinati sportivi e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo- gestionale ai sensi degli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36; circolare Inail 20 maggio 2025, n. 31 Associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche. Esclusione dell’obbligo assicurativo Inail degli associati e dei soci che svolgono attività di istruttore sportivo in assenza di contratto di lavoro subordinato o attività di carattere amministrativo-gestionale in assenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

(19) Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

(20) Circolare Inail 6 dicembre 2023, n. 53 Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. Estensione della tutela assicurativa Inail dal 1° gennaio 2024.

(21)  Legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. Articolo 1, comma 109: A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 l’assicurazione infortuni continua a essere gestita secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022. I trattamenti sono erogati a carico dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), al quale afferisce la relativa contribuzione. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Articoli correlati

INAIL – Circolare 02 novembre 2017, n. 48 – Lavoro agile – Legge 22 maggio 2017, n. 81, articoli 18-23 – Obbligo assicurativo e classificazione tariffaria, retribuzione imponibile, tutela assicurativa, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori – Istruzioni operative

INAIL - Circolare 02 novembre 2017, n. 48 Lavoro agile - Legge 22 maggio 2017, n. 81, articoli 18-23 -...

Leggi il saggio →

Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale – Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2018 – Circolare INAIL del 25 ottobre 2018, n. 40

INAIL - Circolare 25 ottobre 2018, n. 40 Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, compreso il...

Leggi il saggio →

INAIL – Circolare 08 novembre 2019, n. 30 – Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, medici esposti a radiazioni ionizzanti. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2019

INAIL - Circolare 08 novembre 2019, n. 30 Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, compreso...

Leggi il saggio →

Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore – INAIL – Circolare n. 45 del 26 ottobre 2023

INAIL - Circolare n. 45 del 26 ottobre 2023 Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema...

Leggi il saggio →

Ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi – Modifiche apportate dall’articolo 2 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314 – Trasferimento della competenza a decidere i ricorsi presentati dal 12 gennaio 2025 dal Consiglio di amministrazione dell’Inail alle Direzioni regionali, alla Sede regionale di Aosta, alla Direzione provinciale di Trento e alla Direzione provinciale di Bolzano – INAIL – Circolare n. 4 del 29 gennaio 2025

INAIL - Circolare n. 4 del 29 gennaio 2025 Ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi -...

Leggi il saggio →