AGENZIA delle ENTRATE – Provvedimento n. 456918 del 23 dicembre 2024
Attribuzione competenza sugli adempimenti in materia di transazione fiscale ai sensi dell’art. 63 CCII nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti
Dispone:
A parziale modifica delle Disposizioni riguardanti adempimenti in materia di transazione di cui all’art. 63 CCII nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, rese con atto del Direttore dell’Agenzia prot. n. 21447 del 29 gennaio 2024, a far data dal 1° novembre 2024, per le proposte di transazione fiscale aventi ad oggetto tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, formulate nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), l’adesione alla proposta, ai sensi del comma 2, quarto periodo, del medesimo articolo, è espressa con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte della competente Direzione provinciale o regionale, su parere conforme dell’Ufficio Crisi di impresa, istituito, insieme al Settore Coordinamento Contenzioso, Riscossione e Gestione crisi d’impresa di cui fa parte, nell’ambito della Divisione Contribuenti, con atto del Direttore dell’Agenzia n. 330807 dell’8 agosto 2024.
Motivazioni
Con atto del Direttore dell’Agenzia prot. n. 21447 del 29 gennaio 2024 sono state emanate le Disposizioni riguardanti gli adempimenti in materia di transazione di cui all’art. 63 CCII nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, secondo cui “per le proposte di transazione fiscale aventi ad oggetto tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, formulate nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), l’adesione alla proposta, nei casi disciplinati dal successivo punto 2, è espressa con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte della competente Direzione provinciale o regionale, su parere conforme dell’Ufficio tutela del credito erariale e gestione delle crisi aziendali della Direzione centrale piccole e medie imprese”.
Con atto n. 330807 dell’8 agosto 2024 del Direttore dell’Agenzia, i cui effetti hanno avuto decorrenza dal 1° novembre 2024 (atto n. 375245 del 2 ottobre 2024), è stato costituito, nella Divisione Contribuenti, il Settore Coordinamento contenzioso, riscossione e gestione crisi d’impresa articolato nei seguenti uffici: Ufficio Coordinamento gestionale e processuale del contenzioso, Ufficio Tutela del credito e Ufficio Crisi d’impresa.
Con pari atto, l’Ufficio Tutela del credito erariale e gestione delle crisi aziendali operante nella Direzione Centrale Piccole e Medie Imprese è stato soppresso.
Il presente provvedimento individua, pertanto, l’Ufficio della struttura centrale cui è devoluta la competenza ad esprimere il parere conforme di cui all’articolo 63, comma 2, quarto periodo, del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a decorrere dal 1° novembre 2024.
Riferimenti normativi dell’atto
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
– decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57, comma 1, art. 62, commi 1 e 2, art. 66, art. 67, comma 1, art. 68, comma 1, art. 71, comma 3, lett. a));
– statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
– regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 3).
b) Disciplina normativa di riferimento:
– decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (articolo 63).
La pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.