AGENZIA delle ENTRATE – Provvedimento n. 460141 del 30 dicembre 2024
Attuazione dell’articolo 30, comma 5-bis, del decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: individuazione del termine di decorrenza delle modalità telematiche per effettuare gli adempimenti relativi ai frazionamenti catastali dei terreni di cui all’articolo 30, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Dispone:
1. Termine di decorrenza per effettuare il deposito, con modalità telematica, dei tipi di frazionamento presso il comune
1.1. A decorrere dal 1° luglio 2025, gli adempimenti relativi ai frazionamenti catastali dei terreni di cui all’articolo 30, comma 5, del decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia”, sono effettuati mediante deposito, a cura dell’Agenzia delle entrate, su un’area dedicata del Portale per i Comuni.
1.2. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 30, comma 5-bis, del decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e fino alla attivazione delle ulteriori o alternative modalità telematiche di cui all’ultimo periodo del medesimo comma 5-bis, le comunicazioni di avvenuto deposito sono effettuate in via esclusiva dall’Agenzia delle entrate al Comune competente per territorio, mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo – come individuato dall’Agenzia delle entrate, ed eventualmente indicato dallo stesso Comune, mediante apposita funzionalità resa disponibile sul Portale di cui al punto 1.1 – costituente domicilio digitale risultante dall’“Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi” di cui all’articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale), in conformità alla Determinazione dell’AgID del 4 aprile 2019, n. 97, avente ad oggetto l’“Adozione delle Linee Guida dell’Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA)”.
1.3. Dalla data indicata al punto 1.1, non si applicano le disposizioni recate dall’articolo 2, comma 5, del provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio 22 dicembre 2006.
Motivazioni
Nel più ampio contesto della semplificazione degli adempimenti correlati ai trasferimenti immobiliari, il decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, ha previsto, all’articolo 25, una modalità semplificata telematica per il deposito dei frazionamenti catastali presso i Comuni, adempimento disposto dall’articolo 30, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), per finalità di contrasto alla lottizzazione abusiva.
La procedura da seguire fino all’attivazione delle nuove modalità telematiche di deposito di cui al presente provvedimento è definita dall’articolo 2, comma 5, del provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio 22 dicembre 2006, secondo cui i professionisti incaricati, redattori dei tipi di frazionamento, provvedono al deposito dell’atto di aggiornamento presso il Comune competente e ne attestano l’avvenuto deposito, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Sulla base di tale dichiarazione, l’Agenzia delle entrate provvede all’approvazione di tali atti ed al conseguente aggiornamento degli archivi catastali. Conseguentemente, ai fini del riscontro dell’avvenuto deposito, tutti gli atti telematici per i quali i tecnici redattori forniscono la predetta attestazione sono resi disponibili – successivamente alla loro approvazione da parte dell’Agenzia delle entrate – a ciascun Comune sul Portale per i Comuni, con cadenza giornaliera.
La nuova modalità di deposito telematico, la cui data di decorrenza viene fissata, con il presente provvedimento, al 1° luglio 2025, prevede che detto deposito venga effettuato direttamente dall’Agenzia delle entrate – alla quale i tecnici redattori inviano telematicamente gli atti di aggiornamento geometrico – con le modalità previste dal comma 5-bis dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, come introdotto dall’articolo 25 del decreto legislativo n. 1 del 2024.
In particolare, il predetto deposito viene effettuato dall’Agenzia delle entrate – preliminarmente all’approvazione degli atti di aggiornamento e conseguente registrazione negli archivi catastali – mediante pubblicazione degli stessi sul Portale per i Comuni, consentendo a ciascun comune l’attivazione delle verifiche afferenti alle proprie competenze istituzionali.
La nuova modalità di deposito telematico rappresenta un vantaggio, con riferimento alla trattazione dei dati personali, in quanto questa funzionalità ne limita l’allegazione di documenti. La modifica della procedura è già stata oggetto di valutazione d’impatto sulla protezione dati (DPIA) ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.
Dalla citata data di decorrenza, la nuova modalità di deposito telematico di cui al presente provvedimento costituisce l’unica modalità con la quale è possibile effettuare gli adempimenti di cui all’art. 30, comma 5, del DPR n. 380 del 2001, andando a sostituire il deposito dei frazionamenti catastali effettuato, presso i Comuni, direttamente dai tecnici redattori.
L’Agenzia delle entrate, in sede di prima applicazione, trasmette, tramite posta elettronica certificata, presso il domicilio digitale del Comune di ubicazione dell’immobile oggetto di aggiornamento, una comunicazione di avvenuto deposito sul Portale per i Comuni di ciascun atto di aggiornamento recante il frazionamento catastale pervenuto.
La piena operatività del flusso di comunicazione via PEC dell’avvenuto deposito sul Portale per i Comuni è assicurata attraverso l’utilizzo dei domicili digitali dei Comuni, pubblicati nell’archivio IPA (Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi), gestito da AgID, come individuati dall’Agenzia delle Entrate ed eventualmente indicati da parte degli stessi Comuni, mediante apposita funzionalità resa disponibile nel medesimo Portale.
L’intesa con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani è stata acquisita con comunicazione assunta al protocollo n. 457860 del 24 dicembre 2024.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (in particolare: art. 57; art. 62; art. 64; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1).
Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, recante “Disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
Normativa di riferimento:
Legge 1° ottobre 1969, n. 679, recante “Semplificazione delle procedure catastali”.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, recante “Perfezionamento e revisione del sistema catastale” (in particolare, art. 5 “Presentazione dei tipi di frazionamento”).
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari” (art. 25 “Semplificazione degli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari”).
Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)” (in particolare art. 1, comma 374, che prevede la presentazione degli atti di aggiornamento del catasto, a decorrere dal 1° marzo 2005, con procedure telematiche).
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”.
Provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio 22 dicembre 2006, recante “Approvazione di nuove specifiche tecniche e attivazione del servizio di trasmissione telematica del modello unico informatico catastale, relativo agli atti di aggiornamento geometrico, di cui all’articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 (Pregeo), limitatamente ad alcune aree geografiche” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 1 del 2 gennaio 2007.
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
Determinazione AgID del 4 aprile 2019, n. 97, avente ad oggetto l’“Adozione delle Linee Guida dell’Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA)”.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.