AUTORITA’ REGOLAZIONE ENERGIA RETI AMBIENTE – Deliberazione 06 dicembre 2022, n. 669/2022/R/COM
Attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 5 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (Decreto Aiuti-ter) coordinato con la legge di conversione 17 novembre 2022, n. 175e di cui all’articolo 1, comma 5 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (Decreto Aiuti-quater)
Delibera:
1. di disporre che ciascun venditore di energia elettrica che riforniva l’impresa sia nel terzo trimestre dell’anno 2019 (“periodo 2019”) che nel terzo trimestre dell’anno 2022 che nei mesi di ottobre e novembre 2022 (“periodo 2022”) per i punti di prelievo presenti nel contratto di fornitura sia nel periodo 2019 che nel periodo 2022, invii, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, all’impresa individuata ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.L. Aiuti-ter, che richieda, ai sensi dell’art. 1, comma 5 del D.L. Aiuti-ter, una comunicazione riportante il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta per i mesi di ottobre e novembre 2022, una comunicazione che riporti:
a) il prezzo medio della componente energetica – come definita dalla Circolare 13/E e dalla Circolare 25/E – nel terzo trimestre 2022 – al netto delle imposte e degli eventuali sussidi;
b) il prezzo medio della componente energetica – come definita dalla Circolare 13/E e dalla Circolare 25/E – nel terzo trimestre 2019 – al netto delle imposte e degli eventuali sussidi;
c) l’elenco dei punti di prelievo considerati nei conteggi di cui alle precedenti lettere a) e b);
d) il confronto in percentuale fra i valori di cui alle precedenti lettere a) e b);
e) se dal confronto di cui alla precedente lettera d) emerga un incremento del costo per kWh:
– superiore al 30%, il valore del credito di imposta spettante al cliente, pari al 30% della spesa sostenuta dal cliente per l’acquisto della componente energetica – come definita dalla Circolare 13/E e dalla Circolare 25/E – relativa a consumi effettivi nei mesi di ottobre e novembre 2022 e il numero che identifica in modo univoco le fatture elettroniche, valide ai fini fiscali, trasmesse al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate, che contabilizzano la spesa sostenuta dal cliente;
– inferiore al 30%, l’indicazione che per i soli punti di prelievo di cui al la lettera c) la condizione per accedere al credito di imposta di cui al D.L. Aiuti-ter non è verificata;
f) l’indicazione che qualora l’impresa abbia nella propria titolarità punti di prelievo di energia elettrica ulteriori da quelli di cui alla lettera c), i conteggi comunicati non sono sufficienti a determinare né la titolarità del credito né il credito d’imposta, poiché in tali casi le quantificazioni devono essere effettuate sull’insieme di tutti i punti di prelievo nella titolarità dell’impresa, come indicato nella Circolare 25/E;
2. di disporre che il venditore di gas naturale che riforniva l’impresa sia nel terzo trimestre dell’anno 2019 (“periodo 2019”) che nel terzo trimestre dell’anno 2022 che nei mesi di ottobre e novembre 2022 (“periodo 2022”) per i punti di riconsegna presenti nel contratto di fornitura sia nel periodo 2019 che nel periodo 2022, invii, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, all’impresa individuata ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. Aiuti-ter, che richieda, ai sensi dell’art. 1, comma 5 del D.L. Aiuti-ter, una comunicazione riportante il calcolo dell’incremento del prezzo di riferimento del gas naturale e l’ammontare del credito d’imposta per i mesi di ottobre e novembre 2022, una comunicazione che riporti:
a) l’informazione che l’incremento del prezzo di riferimento del gas naturale relativo al terzo trimestre solare dell’anno 2022, rispetto al corrispondente prezzo medio del medesimo trimestre dell’anno 2019, assumendo come riferimento la media dei prezzi mensili del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), è superiore al 30%;
b) il valore del credito di imposta spettante al cliente, pari al 40% della spesa sostenuta dal cliente per l’acquisto del gas – come definita dalla Circolare 20/E – relativa al gas consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici nei mesi di ottobre e novembre 2022 e il numero che identifica in modo univoco le fatture elettroniche, valide ai fini fiscali, trasmesse al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate, che contabilizzano la spesa sostenuta dal cliente;
c) l’elenco dei punti di riconsegna del gas naturale considerati nel conteggio di cui alla precedente lettera b);
d) l’indicazione che i conteggi comunicati riguardano soltanto i punti di riconsegna di cui alla lettera c) e pertanto, qualora l’impresa sia titolare di ulteriori punti di riconsegna può tenere conto anche degli eventuali conteggi relativi agli ulteriori punti di riconsegna per la determinazione del credito di imposta dell’impresa;
3. di disporre che quanto previsto ai precedenti punti 1 e 2 si applichi anche con riferimento al credito d’imposta per il mese di dicembre 2022 ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 5, del D.L. Aiuti-quater;
4. di prevedere che le comunicazioni tra venditori e imprese avvengano per il tramite di posta elettronica certificata ovvero con altre modalità con caratteristica di tracciabilità individuate dal venditore;
5. di prevedere che possano essere effettuate verifiche ispettive presso i venditori, per accertare il corretto adempimento all’obbligo di cui all’articolo 1, comma 5, del D.L. Aiuti-ter e di cui all’articolo 1, comma 5, del D.L. Aiuti-quater;
6. di prevedere che, qualora ne ricorrano i presupposti, le inottemperanze all’obbligo di comunicazione di cui ai punti precedenti determinino l’avvio di procedimenti sanzionatori ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, per l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino al 2% del fatturato realizzato dal venditore nell’ultimo esercizio chiuso prima dell’avvio del procedimento sanzionatorio o, in mancanza, dell’ultimo fatturato disponibile, tenuto conto del livello di inottemperanza accertato anche a campione;
7. di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia delle Entrate;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.
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