AGENZIA delle ENTRATE – Provvedimento n. 104720 del 5 marzo 2025

Attuazione delle disposizioni in materia di rafforzamento dei servizi digitali, ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 – Disponibilità nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate del servizio di richiesta di attribuzione del codice fiscale al neonato

Dispone:

1. Oggetto

1.1 Il presente provvedimento, emanato in attuazione dell’articolo 22 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante disposizioni in materia di rafforzamento dei servizi digitali, definisce le regole per l’utilizzo del servizio on line, messo a disposizione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, per richiedere l’attribuzione del codice fiscale al neonato.

2. Attivazione del servizio

2.1 A decorrere dal 5 marzo 2025 è disponibile, all’interno dell’area riservata, il servizio “Richiesta di attribuzione del codice fiscale al neonato”.

3. Modalità di utilizzo del servizio

3.1 La richiesta di attribuzione del codice fiscale al neonato può essere presentata direttamente dal genitore ovvero da un rappresentante legale del genitore preventivamente autorizzato con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 332731 del 22 settembre 2023.

3.2 Per effettuare la richiesta è necessario inserire i dati anagrafici del neonato e allegare idonea documentazione dalla quale risultino il cognome, il nome, il sesso, il luogo e la data di nascita del neonato. In fase di compilazione, inoltre, verrà automaticamente indicato l’Ufficio dell’Agenzia presso il quale sarà inoltrata la richiesta, in ragione del domicilio fiscale del richiedente.

3.3 A conclusione della lavorazione da parte dell’Ufficio, il servizio rende disponibile il certificato di attribuzione del codice fiscale o, in caso di esito negativo, il documento attestante i motivi di rifiuto della richiesta. La disponibilità dei predetti documenti è comunicata mediante un messaggio trasmesso all’indirizzo e-mail indicato al momento della presentazione della richiesta.

3.4 Il certificato resta disponibile nell’area riservata per 30 giorni.

4. Ricevute rilasciate dal servizio

4.1 L’Agenzia delle entrate attesta, mediante ricevute, l’acquisizione della richiesta e l’assegnazione all’Ufficio di competenza ai fini della successiva lavorazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli tecnici eseguiti sui documenti inseriti.

4.2 Tramite il servizio sono disponibili, inoltre, le informazioni relative allo stato di lavorazione della richiesta e all’esito della stessa.

5. Trattamento dei dati personali

5.1 Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento). La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nella normativa di riferimento indicata in calce al presente provvedimento e, in particolare, nell’articolo 16, comma 1, lett. i) della legge 9 agosto 2023, n. 111, e nell’articolo 22 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, rubricato “rafforzamento dei servizi digitali”, il quale stabilisce che con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate siano definite le regole tecniche e amministrative per la messa a disposizione, l’accesso e l’utilizzo – da parte dei contribuenti ed eventualmente degli intermediari da loro delegati – dei servizi digitali per consentire la richiesta e l’ottenimento di certificati rilasciati dall’Agenzia stessa.

5.2 Per le finalità di cui al presente provvedimento, titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia delle entrate che si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, per questo designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento.

5.3 I dati personali oggetto di trattamento riguardano i dati anagrafici del neonato e del soggetto che effettua la richiesta. I dati personali degli utenti che effettuano l’accesso al servizio in oggetto, presente nell’area riservata, verranno trattati esclusivamente ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla gestione e all’utilizzo del servizio e degli obblighi legali correlati.

5.4 I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del procedimento rappresentano il complesso di informazioni minime ed indispensabili per la corretta gestione ed esecuzione del servizio.

5.5 Nel rispetto del principio di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento, l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo minimo necessario allo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

5.6 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (art. 5, par. 1, lett. f), del Regolamento), il dato è trattato in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti.

5.7 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento necessarie a garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

5.8 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati è pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

5.9 Sul trattamento dei dati personali relativo al servizio rappresentato è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati (DPIA) ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del Regolamento.

Motivazioni

Il presente provvedimento, emanato ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, disciplina l’attivazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, del servizio che permette al genitore o ad un suo rappresentante legale di chiedere l’attribuzione del codice fiscale al neonato.

L’attribuzione del codice fiscale ad un neonato avviene, in via ordinaria, in fase di prima iscrizione dello stesso nei registri dell’ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) da parte del Comune, attraverso il collegamento telematico con il sistema informativo dell’Anagrafe tributaria.

Nelle more del rilascio da parte del Comune, il genitore che abbia necessità e urgenza di richiedere l’attribuzione del codice fiscale al neonato (ad esempio, per l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale propedeutica alla scelta del pediatra), può richiederlo presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate mediante la presentazione del Modello AA4/8 (domanda di attribuzione codice fiscale, comunicazione variazione dati e richiesta tesserino/duplicato tessera sanitaria da parte delle persone fisiche). L’ufficio, dopo aver eseguito i controlli necessari (controlli anagrafici, di congruenza e completezza della documentazione presentata), consegna direttamente il documento all’interessato o al suo delegato.

Al fine di rendere più agevole e celere tale rilascio, il servizio “Richiesta di attribuzione del codice fiscale al neonato” consente al genitore o ad un rappresentante legale del genitore (tutore, curatore speciale, amministratore di sostegno, genitore) di richiedere l’attribuzione del codice fiscale al neonato direttamente on line dalla sua area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. La richiesta viene inoltrata all’Ufficio per la lavorazione e, al termine dell’istruttoria, viene reso disponibile il certificato di attribuzione del codice fiscale tramite lo stesso servizio.

La descritta funzionalità incrementa i servizi web a disposizione dei cittadini per consentire la richiesta e l’ottenimento di certificati da parte dell’Agenzia, in conformità con quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, lett. i), della legge 9 agosto 2023, n. 111 e dall’articolo 22 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, al fine di favorire il corretto adempimento degli obblighi tributari e promuovere la compliance, tramite il potenziamento dell’offerta di servizi on line.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:

– Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art.66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4);

– Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

– Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

– Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

b) Normativa di riferimento:

– Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, recante “Disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti”;

– Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo “Statuto dei diritti del contribuente”;

– Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 recante “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127”;

– Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche e integrazioni;

– Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” e successive modifiche e integrazioni;

– Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;

– Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 79952 del 10 giugno 2009, recante “Adeguamento dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al Provvedimento 18 settembre 2008”;

– Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

– Legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale” (articolo 16, comma 1, lettera i));

– Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 77107 del 24 giugno 2013, recante “Approvazione del modello AA4/8 che le persone fisiche devono utilizzare per la domanda di attribuzione del codice fiscale, per la comunicazione di variazione dati e per la richiesta del tesserino/duplicato Tessera Sanitaria”;

– Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 332731 del 22 settembre 2023, recante “Abilitazione all’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione da parte dei rappresentanti di persone fisiche e delle persone di fiducia”;

– Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.