Assonime nella Circolare 12 illustra le modifiche portate dal D.Lgs. 184/2012

- il primo è dedicato alle modifiche al Tuf,
- il secondo alle modifiche al Codice Civile,
- il terzo alle modifiche alle disposizioni per l’attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie.
La norma fondamentale in ordine agli aumenti di capitale sociale a pagamento del capitale sociale è costituito dall’art. 2441 c.c. che disciplina il diritto di opzione. Tale diritto da la facoltà ad ogni socio di sottoscrivere le azioni di nuova emissione, in proporzione al numero di azioni già detenute. La ratio della norma è, chiaramente, la tutela della posizione amministrativa e patrimoniale dei soci, permettendo di mantenere inalterata la propria partecipazione proporzionale al capitale.
Per gli aumenti di capitale sociale a pagamento, gli amministratori sono obbligati a dare pubblicità dell’offerta di opzione e i soci potranno decidere se esercitarlo, sottoscrivendo le azioni di nuova emissione, oppure di rinunciare a tale facoltà. Per le azioni rimaste inoptate devono essere offerte per l’acquisto prima ai soci e poi per quelle non sottoscritte offerte a terzi, Il diritto di prelazione dei soci compete solo ed esclusivamente se gli stessi ne hanno fatto contestuale richiesta in sede di esercizio del diritto di opzione, e potranno, così, essere preferiti per la sottoscrizione delle azioni inoptate.
Tuttavia è possibile, in sede di approvazione assembleare dell’aumento del capitale sociale, di escludere nei casi previsti dall’art. 2441 c.c., il diritto di opzione.
La semplificazione più importante del D.Lgs. n. 184/2012 è l’innovazione fatta sul quinto comma dell’art. 2441, che sopprimendo l’inciso con cui veniva stabilito che per la delibera di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione occorreva una maggioranza di tanti soci che rappresentano oltre la metà del capitale sociale anche in assemblea di convocazione successiva alla prima. La nuova ratio del comma quinto dell’art, 2441 c.c. prevede la possibilità per lo statuto di intervenire sulle maggioranze per le decisioni dell’assemblea straordinaria che delibera con voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea e, affinché sia regolarmente costituita:
- in prima convocazione, richiede la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale;
- in seconda convocazione, richiede la presenza tanti soci che rappresentano oltre un terzo del capitale sociale;
- in convocazioni successive alla seconda, richiede la partecipazione di almeno un quinto del capitale sociale.
Le società quotate, che deliberino l’aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione per conferimenti in denaro nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, possono attribuire il compito di rilasciare il parere di congruità non solo al revisore in carica, ma anche a revisori diversi rispetto a quelli incaricati della revisione legale della società (art. 2441, comma 4); il Decreto legislativo n. 184 del 2012 sostituendo la formulazione dell’art. 2441 comma 4 che faceva riferimento all’apposita relazione “dal revisore legale o dalla società di revisione legale” con una formulazione più ampia “da un revisore legale o da una società di revisione legale”.
La medesima modifica è stata apportata anche all’art. 158 Tuf in tema di aumenti di capitale delle società quotate. L’utilizzo dell’articolo indeterminativo, come confermato dalla Relazione al decreto, consente alla società di godere di un più ampio margine di manovra nel richiedere il parere di congruità anche a soggetti esterni.
Quorum deliberativi – Infine, sono stati abrogati i quorum deliberativi rafforzati per gli aumenti di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione (art. 2441, commi 5 e 8); dello stesso tenore è la modifica apportata all’art. 2443, comma 2 in tema di aumenti di capitale delegati agli amministratori. Le disposizioni previgenti richiedevano che la deliberazione di aumento di capitale fosse approvata da tanti soci che rappresentassero oltre la metà del capitale sociale anche se la delibera fosse presa in assemblea di convocazione successiva alla prima. Poiché la seconda direttiva societaria (direttiva 77/91/CE, come successivamente modificata) si limita a richiedere una maggioranza non inferiore ai due terzi dei voti attribuiti ai titoli rappresentati o al capitale sottoscritto rappresentato, la disposizione codicistica è stata modificata con l’abrogazione dei quorum rafforzati che rendevano più difficile l’adozione di una delibera di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione e rappresentavano una forma di goldplating da eliminare. Per gli aumenti di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione valgono ora i quorum stabiliti, in generale, per ciascuna convocazione dell’assemblea straordinaria.
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