Con un comunicato stampa l’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni sull’applicazione della nuova aliquota Iva al 22% che scatta dal 01 ottobre 2013. L’articolo 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (come da ultimo modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76) ha disposto l’aumento dell’aliquota Iva ordinaria dal 21 al 22% a decorrere dal 1° ottobre 2013.
Per cui gli operatori economici dovranno applicare dalla predetta data la nuova aliquota.
REGOLARIZZAZIONE
Come già chiarito in passato, quando entrò in vigore l’aliquota ordinaria del 21%, qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art. 26, primo comma, del DPR n. 633 del 1972).
La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà comunque versata nei termini indicati dalla circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011, cui si rinvia per gli ulteriori chiarimenti.
Occorre, però, tener presente le modifiche legislative intervenute ed in particolare alle modifiche delle regole sull’effettuazione dei servizi generici (articolo 7ter del Dpr 633/72) e sulle operazioni intracomunitarie, introdotte, rispettivamente, dalle leggi 217/2011 e 228/2012.
Per la cessione dei beni immobili l’effettuazione va ricondotta alla data della stipula dell’atto notarile. Nessun rilievo fiscale assume la stipula di un preliminare di vendita poichè non producendo effetti traslativi o costitutivi, non determina neppure l’imponibilità dell’operazione, ferma restando la necessità di assoggettare a Iva gli eventuali acconti pagati o fatturati in relazione ad esso. In particolare, se l’acconto o la fattura è anteriore al 1° ottobre, l’aliquota è al 21%; diversamente, è al 22 per cento.
Per le cessioni dei beni mobili l’effettuazione è determinata dalla consegna o spedizione delle merci. Per cui, sempre fermo restando l’imponibilità degli acconti e la fatturazione anticipata, a cui va applicata l’aliquota IVA vigente al momento del pagamento e/o emissione del documento, il cui importo rileva ai fini della base imponibile, rilevano quali autonomi fatti generatori dell’imposta e quindi se anteriori al 1° ottobre sono tassati al 21%; laddove il saldo o la restante fatturazione successivi a tale data, sebbene riferiti alla medesima operazione, sconteranno l’Iva al 22 per cento.
La fatturazione differita relativa all’emissione del Ddt non incide sull’effettuazione dell’operazione, siccome in tal caso si ha una procrastinazione del solo termine di fatturazione, mentre il momento di effettuazione è comunque determinato secondo i canoni ordinari della consegna o spedizione. Quindi, merci spedite fino al 30 settembre con Ddt sono legittimante fatturabili, entro il 15 ottobre, con aliquota 21 per cento.
In particolare, sarà possibile effettuare il versamento dell’Iva a debito, incrementato degli interessi eventualmente dovuti, senza applicazione delle sanzioni entro i seguenti termini:
– liquidazione periodica mensile – periodo di fatturazione: ottobre e novembre – Versamento dell’ acconto Iva il 27 dicembre 2013;
– liquidazione periodica mensile – periodo di fatturazione: dicembre – Versamento dell’iva annuale al 16 marzo;
– liquidazione periodica trimestrale – periodo di fatturazione: quarto trimestre – Versamento dell’iva annuale al 16 marzo.
Entro i termini indicati dovranno quindi essere regolarizzate, ai sensi dell’articolo 26 del DPR n. 633, le fatture erroneamente emesse con la minor aliquota del 21%.
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