AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 12 ottobre 2020, n. 463
Imposta sulle transazioni finanziarie – Articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Autenticazione di girata di azioni nominative.
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La Città Metropolitana istante rappresenta che, con atto di compravendita del XXX, ha venduto le azioni detenute nella società “Alfa s.p. a. ” alla società “Beta s.p.a. ” verso un corrispettivo di Euro XXX.
L’istante precisa che dette azioni sono nominative ai sensi dell’art. 2355 del codice civile ed a norma dello Statuto in ragione dei vincoli discendenti dalla convenzione di concessione.
L’istante, inoltre, fa presente che i soci privati hanno impugnato gli atti deliberativi della vendita ed il conseguente contratto di compravendita e che il Consiglio di Stato con sentenza n. XXX ha annullato gli atti deliberativi che disponevano la vendita.
Successivamente, a causa dell’inerzia dell’istante, gli originari ricorrenti hanno intrapreso l’azione di ottemperanza alla suddetta sentenza.
Il Consiglio di Stato, con Sentenza n. XXX, nell’ordinare di procedere alla vendita mediante gara, ha dichiarato l’inefficacia del suddetto contratto di compravendita ai sensi dell’art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2016, secondo cui «La mancanza o invalidità dell’atto deliberativo avente ad oggetto l’alienazione della partecipazione rende inefficace l’atto di alienazione della partecipazione».
La Sentenza del Consiglio di Stato n. XXX, prosegue l’istante, ha dunque dichiarato “l’inefficacia” del contratto di cessione in oggetto con effetti “ex tunc” con la conseguenza che il “titolo” di trasferimento delle azioni dall’istante a “Beta spa” è da considerarsi come “tamquam non esset”.
Venuto meno il titolo del trasferimento, le predette azioni, in quanto nominative, devono essere, ai sensi dell’articolo 2355, comma 3, del codice civile, formalmente intestate all’istante attraverso l’operazione della girata autenticata dal notaio e, contestualmente alla girata, l’istante dovrà provvedere al ristoro a titolo di indebito arricchimento ai sensi dell’art. 2041 del codice civile a “Beta spa” del prezzo al tempo percepito per il trasferimento di Euro XXX .
Ciò premesso, l’istante chiede se la formale intestazione delle azioni in esame tramite l’operazione di girata autenticata dal notaio, come conseguenza della dichiarazione di “inefficacià dell’originario contratto di trasferimento, giusta Sentenza del Consiglio di Stato n. XXX, integri il presupposto per l’applicazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie di cui all’art. 1, commi da 491 a 500, della legge n. 228 del 2012.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante sostiene che l’operazione di girata delle azioni nominative in oggetto in suo favore, da effettuarsi ai sensi degli articoli 2355, comma 3 e 2023 del codice civile, conseguente alla dichiarazione di inefficacia del contratto del XXX, costituisce un’operazione meramente esecutiva della citata Sentenza del Consiglio di Stato n. XXX e del venir meno per nullità, con effetto ex tunc, dell’originario contratto di trasferimento della proprietà delle azioni.
Non si registra un nuovo contratto di “trasferimento” patrimoniale delle azioni, ma la mera intestazione dei titoli al proprietario affinché la proprietà sia opponibile ai terzi e siano esercitabili i diritti di socio.
Il presupposto dell’imposta sulle transazioni finanziarie, ovvero il fatto indice di capacità contributiva, è individuato dall’art. 1, comma 491, della citata legge. Il fatto indice di “ricchezza” oggetto dell’imposizione fiscale è, dunque, il “trasferimento” patrimoniale della proprietà di titoli azionari, ovvero il perfezionamento del contratto (ai sensi dell’articolo 1321 del codice civile) che due soggetti perfezionano per lo scambio dei titoli azionari contro un corrispettivo. L’accordo negoziale di compravendita è, pertanto, il “fatto” indice
della capacità contributiva e da cui scaturisce l’obbligo tributario in capo all’avente causa dei titoli azionari (ai sensi dell’articolo 1, comma 493, della citata legge n. 228 del 2012).
La consolidata giurisprudenza più recente (cfr. Sentenza della Cassazione n. 2041/2018), prosegue l’istante, ha ricostruito l’atto di trasferimento delle azioni come contratto consensuale ad effetti reali (ai sensi dell’articolo 1376 del codice civile) qualificando la girata od il transfer come atti meramente esecutivi necessari ai soli fini dell’opponibilità ai terzi della proprietà del titolo ed ai fini dell’esercizio dei diritti sociali in esso incorporati.
Pertanto, secondo l’istante, all’operazione di girata in oggetto non trova applicazione l’imposta sulle transazioni finanziarie ai sensi dell’art. 1, comma 491, della legge n. 228 del 2012, mancando il fatto, e, nello specifico, “il trasferimento” della proprietà delle azioni, da cui la norma fiscale fa discendere l’obbligazione tributaria.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Con l’articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), è stata introdotta nel nostro ordinamento l’imposta sulle transazioni finanziarie (ITF o FTT).
In particolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 491, della citata legge, «Il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell’articolo 2346del codice civile, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, è soggetto ad un ‘imposta sulle transazioni finanziarie con l’aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione. E soggetto all’imposta di cui alprecedente periodo anche il trasferimento di proprietà di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni. L’imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione (..)».
Dunque, la FTT si applica, con l’aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione, ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell’articolo 2346 del codice civile, emessi da società residenti nel territorio dello Stato italiano, ed al trasferimento dei titoli rappresentativi dei predetti strumenti, a prescindere dal luogo di residenza del soggetto che emette il certificato.
L’imposta è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento, e trova applicazione a prescindere dalla residenza dei contraenti e dal luogo di conclusione della transazione.
L’aliquota è ridotta alla metà, pari allo 0,1 per cento, per le transazioni effettuate nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione.
Sono esclusi dall’imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media, nel mese di novembre dell’anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà, sia inferiore a 500 milioni di euro.
Le modalità di attuazione delle norme previste dall’articolo 1, commi da 491 a 500, della legge di stabilità 2013, sono state definite con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito, “Decreto”) emanato il 21 febbraio 2013, pubblicato nella G.U. n. 50 del 28 febbraio 2013.
L’articolo 19 del citato Decreto, in particolare, prevede che «1. Sono responsabili del versamento dell’imposta le banche, le società fiduciarie e le imprese di investimento di cui all’art. 18 del TUF, che intervengano nell’esecuzione delle operazioni di cui ai commi 491, 492 e 495, nonché i notai che intervengano nella formazione o nell’autentica di atti relativi alle medesime operazioni».
A norma degli articoli 2023 e 2355, comma 3, del codice civile, “il trasferimento delle azioni nominative si opera mediante girata autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali”.
In merito alla determinazione del prezzo nelle ipotesi di autentica della girata, nell’ambito delle risposte rese in relazione all’applicazione dell’imposta in argomento (in particolare nella FAQ – 12 del 8 agosto 2013), è stato precisato che: “In tale ipotesi, l’intermediario che interviene nella girata (solitamente quello del venditore), responsabile dell’applicazione dell’imposta, considera quale prezzo di acquisto il controvalore pagato per l’acquisto del titolo, che non può essere inferiore al corrispettivo contrattualmente stabilito, se la girata dà luogo ad un acquisto a pronti. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 4 fa riferimento al corrispettivo contrattualmente stabilito (o, in mancanza, al valore normale definito dall’articolo 9, comma 4 del TUIR) e si applica nei casi diversi dall’acquisto a pronti”
Le transazioni rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie, come emerge dalle norme di cui all’art. 1, commi 491- 500 della legge n. 228 del 2012 e di cui al citato Decreto che regolamentano tale imposta, sono costituite da negozi suscettibili di produrre l’acquisto a titolo derivativo e oneroso della proprietà
dei titoli individuati dal citato art. 1, comma 491.
Tale assunto emerge, tra l’altro, anche dal disposto dell’art. 15, lettera a) del Decreto, a norma del quale sono esclusi dall’imposta il «trasferimento di proprietà degli strumenti di cui al comma 491 o il mutamento della titolarità dei contratti e dei valori mobiliari di cui al comma 492, che avvengano a seguito di successione o donazione».
Pertanto, con riguardo all’operazione di autenticazione della girata, il legislatore individua i notai come responsabili del versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie in riferimento al solo trasferimento oneroso di azioni nominative.
Nel caso di specie, secondo quanto precisato dall’istante, la girata a suo favore delle azioni precedentemente cedute a “Beta Spa” costituisce un’operazione conseguente la dichiarazione giudiziale di inefficacia della vendita avvenuta con atto del XXX con la quale l’istante aveva trasferito dette azioni alla medesima società, e la somma che verrà versata dall’istante a “Beta Spa” costituisce il ristoro, a titolo di indebito arricchimento ai sensi dell’art. 2041 del codice civile, del corrispettivo precedentemente corrisposto da “Beta Spa”.
L’inefficacia di tale cessione azionaria, come indicato nella Sentenza, risulta necessaria per ripristinare in capo alla Città metropolitana istante l’originaria titolarità della sua partecipazione in “Alfa Spa” (..).
Sulla base di quanto illustrato emerge, dunque, che l’autentica di girata in oggetto non è dovuta ad un trasferimento oneroso dei titoli, al fine di realizzare un intento speculativo correlato ad una negoziazione di titoli o ad un’attività di investimento, ma ad un trasferimento ordinato da una Sentenza al fine di reintegrare la situazione antecedente all’atto di vendita dichiarato inefficace, a mezzo della reintestazione delle azioni al proprietario precedente, con conseguente necessità di restituzione del relativo prezzo di cessione incamerato “a titolo di indebito arricchimento”.
Pertanto, nel caso di specie, non si applica l’imposta sulle transazioni finanziarie, non realizzandosi un “trasferimento” di azioni idoneo a costituire presupposto oggettivo per l’applicazione di tale imposta ai sensi dell’art. 1, comma 491, della legge n. 228 del 2012.
La presente risposta viene fornita sulla base dei dati e fatti come rappresentati nell’istanza di interpello, fermo restando impregiudicato il potere di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria circa la corretta spettanza della causa di esenzione in esame, che attiene ad una verifica fattuale che non rientra nell’ambito applicativo dell’istituto dell’interpello di cui all’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
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