Pasquale Cerbone

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Ingegneri e architetti tenuti all’iscrizione alla gestione separata Inps: riconosciuto l’esonero dal pagamento delle sanzioni civili per omessa iscrizione nel periodo anteriore all’entrata in vigore della legge che ne ha previsto l’obbligo – CORTE COSTITUZIONALE – Comunicato dell’ 8 aprile 2024

CORTE COSTITUZIONALE - Comunicato dell' 8 aprile 2024 Ingegneri e architetti tenuti all’iscrizione alla gestione separata Inps: riconosciuto l’esonero dal pagamento delle sanzioni civili per omessa iscrizione nel periodo anteriore all’entrata in vigore della legge che ne ha previsto l’obbligo La Corte costituzionale (sentenza n. 55 del 2024) ha ritenuto fondata la questione di legittimità [...]

PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Ordinanza n. 1082 del 28 marzo 2024 – Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre al 6 novembre 2023 nel territorio della Città metropolitana di Genova e della Provincia della Spezia

PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI - Ordinanza n. 1082 del 28 marzo 2024 Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre al 6 novembre 2023 nel territorio della Città metropolitana di Genova e della Provincia della Spezia Art. 1 Piano degli interventi 1. Per fronteggiare [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 8752 depositata il 3 aprile 2024 – Il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione

Il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, sentenza n. 2778 depositata il  21 marzo 2024 – Rientrano tra i poteri attribuiti agli Ispettori del lavoro dall’art. 14, d.lgs. n. 124 del 2004 anche la violazione, da parte del datore di lavoro, dei Contratti collettivi, in quanto la norma lo estende a “tutti i casi di irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale” e purché tali irregolarità non siano già soggette a sanzioni penali e amministrative

Rientrano tra i poteri attribuiti agli Ispettori del lavoro dall’art. 14, d.lgs. n. 124 del 2004 anche la violazione, da parte del datore di lavoro, dei Contratti collettivi, in quanto la norma lo estende a “tutti i casi di irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale” e purché tali irregolarità non siano già soggette a sanzioni penali e amministrative

Le violazioni dei CCNL ed accordi collettivi di lavoro rientrano tra i poteri attribuiti agli Ispettori del lavoro e formano oggetto del “Provvedimento di disposizione”

Il Consiglio di Stato, sezione terza, con la sentenza n. 2778 depositata il 21 marzo 2024, intervenendo in tema di circoscrivere l’ambito di operatività del potere attribuito agli Ispettori del lavoro dall’art. 14, d.lgs. n. 124 del 2004, ha stabilito che rientrano tra i poteri attribuiti agli Ispettori del lavoro dall’art. 14, d.lgs. n. 124 [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 8731 depositata il 3 aprile 2024 – licenziamento disciplinare per l’assenza ingiustificata protrattasi per quattro giorni in cui il docente era mancato al collegamento in “dad”

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 8731 depositata il 3 aprile 2024 Lavoro - Licenziamento disciplinare - Docente di ruolo - Assenza ingiustificata - Mancato collegamento in "dad" - Tardività della notifica della contestazione disciplinare - Malfunzionamenti indcidenti sul collegamenti in “dad” - Rigetto Fatti di causa - Con sentenza del 7 giugno 2023, [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 8634 depositata il 2 aprile 2024 – Assegno ordinario di invalidità

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 8634 depositata il 2 aprile 2024 Lavoro - Assegno ordinario di invalidità - Contribuzione ex INPDAP - Iscrizione alla CPDEL (Cassa Previdenza Dipendenti Enti Locali) - Regime assicurativo dei dipendenti degli enti locali - Dipendenti non attratti al settore privato - Accoglimento  Ritenuto che A seguito di giudizio [...]

CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza n. 55 depositata l’ 8 aprile 2024 – Illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri ed architetti non iscritti alla cosiddetta Inarcassa, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell’art. 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sono esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore

Illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri ed architetti non iscritti alla cosiddetta Inarcassa, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell’art. 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sono esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore

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