L’Agenzia delle Entrate con proprio comunicato, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 86 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2013, ha informato della predisposizione delle nuove tabelle ACI valide per la tassazione dei dipendenti nell’anno 2014. In considerazione della crisi economica sono state ridotte rispetto a quelle dello scorso anno. Pertanto il prelievo fiscale e contributivo, nei confronti di amministratori e dipendenti, inerente all’uso promiscuo di autovetture subirà una contrazione.
Le nuove tabelle Aci dei costi delle autovetture sulla base di una percorrenza annua di 15 mila chilometri dovranno essere utilizzate per l’anno 2014, nell’ultima colonna delle tabelle viene riportato il reddito in natura da includere nelle buste paga dell’anno 2014 di dipendenti e titolari di redditi assimilati (co.co.co. e amministratori) che hanno in uso promiscuo (sia per lavoro che per uso privato) veicoli del datore di lavoro.
Come già anticipato nella parte iniziale del presente articolo da un confronto tra le tabelle ACI valide per l’anno 2013 e quelle valide per l’anno 2014 si evince una generalizzata riduzione dei costi di percorrenza, che, per i modelli più diffusi nelle flotte aziendali, vale mediamente due o tre punti percentuali e arriva, in valore assoluto, anche a cento e più euro annui.
L’importo del valore convenzionale che costituirà il reddito da assoggettare a contributi e ritenute fiscali per l’uso dell’auto da parte di dipendenti e assimilati, si quantifica sulla base del 30% dell’importo stabilito dall’Aci annualmente, che corrisponde ad una percorrenza di 15.000 chilometri (articolo 51 del Tuir). L’auto, cioè, si considera fiscalmente destinata all’uso privato per 4.500 chilometri all’anno (15.000 x 30%), indipendentemente dalla percorrenza effettiva.
Indipendentemente dai chilometri effettivamente percorsi e da quelli realmente percorsi dal contribuente per uso personale l’importo da aggiungere al reddito pagato in denaro, per determinare l’imponibile previdenziale e fiscale del dipendente o dell’amministratore, è quello previsto dalla tabella Aci, determinato come sopra illustrato.
Qualora l’autovettura sia stata assegnata solo per finalità personali, il reddito in natura dovrà misurarsi, non in base ai descritti valori convenzionali, ma applicando la regola del valore normale di cui all’articolo 9 del Tuir e dunque quantificando ciò che, in base ai chilometri effettivi, è stato il beneficio realmente attribuito al dipendente.
Nel caso in cui il tipo di autovettura, assegnata all’amministratore o al dipendente, non sia presente nelle tabelle dell’ACI per quantificare il benefit si farà riferimento al modello che, per le sue caratteristiche, risulta più simile a quello in uso come come stabilito dalla Circolare n. 326 del 23 dicembre 1997 del Ministero delle Finanze.
Nelle ipotesi in cui il dipendente o l’amministratore paghino all’impresa una somma di denaro per l’uso dell’auto, anche mediante trattenuta in busta paga, il predetto importo comprensivo di IVA verrà dedotto dal valore fiscale.
Per i dipendenti l’assoggettamento a contributi e ritenute del valore del benefit in genere avviene mensilmente, poiché dovrà avvenire nel periodo di paga.
Mentre per la determinazione del momento impositivo degli amministratori e dei collaboratori coordinati e continuativi, si farà invece riferimento al sistema periodico di pagamento previsto dalle delibere, dai contratti o dagli accordi intercorsi.
L’utilizzo promiscuo di auto aziendali da parte dei dipendenti per oltre la metà del periodo di imposta, ovvero del periodo di possesso per auto detenute solo per una parte dell’anno, consente la deduzione dei costi sostenuti per il 70% del loro ammontare, mentre in assenza di tale assegnazione, la deduzione è limitata al 20%.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PUGLIA - Sentenza 06 settembre 2022, n. 1192 - L'apposizione del c.d. visto leggero è riservata ai solo a taluni professionisti iscritti in albi od ordini e non a professionisti liberi esercenti non iscritti ad alcun albo
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 13840 depositata il 19 maggio 2023 - In tema d’imponibile contributivo, sulla base del principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto all’obbligazione retributiva, per il calcolo della misura del minimale…
- INPS - Messaggio 08 maggio 2023, n. 1645 Telematizzazione del TFR per i dipendenti pubblici di cui al D.P.C.M. 20 dicembre 1999, e successive modificazioni Con la circolare n. 185 del 14 dicembre 2021 è stato comunicato l’avvio del nuovo processo di…
- Trattamento fiscale applicabile al fringe benefit connesso all'esercizio di stock options, con vesting period maturato in Italia, il cui esercizio è avvenuto successivamente all'acquisizione della residenza fiscale in Svizzera - Risposta 07 settembre…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 22171 depositata il 13 luglio 2022 - L’affittuario si sostituisce al concedente nella posizione fiscale riferibile agli elementi patrimoniali conferiti nel ramo di azienda, posto che è il soggetto che si assume il…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…
- Nel giudizio civile con il gratuito patrocinio la
La Corte costituzionale con la sentenza n. 64 depositata il 19 aprile 2024, inte…