Stipulato, il giorno 08 luglio 2013, tra ASSTRA, ANAV e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL-TRASPORTI e FAISA CISAL, l’Accordo Nazionale sulla costituzione del Fondo Bilaterale di Solidarietà per il personale cui si applica il CCNL Autoferrotranvieri – Internavigatori del 23/7/1976 e s.m.i. L’accordo sarà trasmesso ai Ministeri competenti per l’approvazione che avverrà con l’emanazione di un apposito Decreto del Ministero del Lavoro, adottato di concerto con il Ministero di Economia e Finanze
Scopo del Fondo
Il Fondo, in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 92/2012, ha lo scopo di assicurare tutele sia in costanza di rapporto di lavoro sia in caso di cessazione del rapporto di lavoro per problematiche occupazionali.
Destinatari degli interventi del Fondo
Sono i lavoratori delle Aziende di trasporto, sia pubbliche che private, che rientrano nel campo di applicazione del CCNL sottoscritto da ASSTRA e da ANAV e dalle OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL-Trasporti e FAISA CISAL e che occupano mediamente più di quindici dipendenti.
I lavoratori delle Aziende che occupano mediamente sino a quindici dipendenti sono destinatari degli interventi del Fondo solo qualora le aziende medesime aderiscano volontariamente al Fondo stesso. L’adesione può essere comunicata in qualunque momento, fermo restando che il diritto a ricevere le prestazioni matura dopo sei mesi di versamento della contribuzione ordinaria.
Prestazioni del Fondo
Il Fondo, ai sensi dell’art. 5 dell’accordo costitutivo, provvede:
a) all’erogazione di assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente.
Per l’erogazione degli assegni ordinari si richiede che la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia dovuta ad eventi temporanei, non imputabili al datore di lavoro e ai lavoratori, ovvero a processi di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione aziendale.
L’assegno ordinario è pari all’80% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le zero ore e il limite dell’orario contrattuale settimanale, comunque nel limite dei massimali previsti dalla predetta normativa.
L’assegno è corrisposto per un periodo non superiore a 90 giorni, da computare in un biennio mobile. In casi eccezionali detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi.
b) all’erogazione di prestazioni integrative della assicurazione sociale per l’impiego (ASPI).
Con tale integrazione si provvede ad assicurare:
– per tutta la durata di percezione dell’ASpI, un livello di trattamento, comprensivo dell’ASpI, pari al massimale ASpI (nell’importo riconosciuto per i primi sei mesi) maggiorato di € 173,00;
– per il periodo successivo al godimento dell’ASpI e per una durata massima di ulteriori 18 mesi, un reddito di importo pari al massimale ASpI, nell’importo in vigore all’inizio di quest’ultimo periodo.
c) all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi. La misura degli assegni straordinari è determinata dagli accordi sindacali aziendali.
d) alla stipula di apposite convenzioni con i fondi interprofessionali al fine di assicurare l’effettuazione di programmi formativi, di riconversione o riqualificazione professionale del personale eventualmente in esubero, anche in concorso con gli appositi fondi regionali o dell’Unione europea.
Finanziamento del Fondo
Per le prestazioni di cui alle lettere a) e b) sono dovuti mensilmente contributi ordinari dello 0,50%, di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e lo 1/3 a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
I contributi ordinari sono da versare a partire dalla data del decreto di istituzione del Fondo presso l’INPS e comunque non oltre il 1/1/2014.
Inoltre, per il periodo di fruizione delle prestazioni di cui alla lett. a) è dovuto dal datore di lavoro un contributo addizionale, nella misura del 1,50%, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse.
Un contributo straordinario mensile nella misura del 30% dell’ultima retribuzione imponibile ai fini previdenziali è dovuto dal datore di lavoro in caso di ricorso alle prestazioni di integrazione dell’ASPI, per l’intera durata di fruizione di tale prestazione.
Per gli assegni straordinari di cui alla lett. c), è dovuto, da parte di ciascuna azienda interessata, una contribuzione straordinaria relativa ai propri lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni erogabili e della contribuzione correlata.
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