INAIL – Nota n. 12500 del 24 dicembre 2024

Autoliquidazione 2024/2025 – Istruzioni operative

Si forniscono le istruzioni operative relative all’autoliquidazione 2024/2025 con particolare riferimento alle riduzioni contributive e si riepilogano le scadenze e le modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Guida all’autoliquidazione 2024/2025 pubblicata in www.inail.it – Attività – Assicurazione – Autoliquidazione.

A. Autoliquidazione del premio

Riepilogo scadenze

Fermo restando il termine del 17 febbraio 2025 (NOTA 1) per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2024 (NOTA 2) è il 28 febbraio 2025 (NOTA 3).

I contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 17 febbraio 2025.

Servizi online

I datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici AL.P.I. online, che calcola anche il premio dovuto, e “Invio telematico Dichiarazione Salari” (NOTA 4). Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2024/2025 da indicare nel modello F24 è 902025.

I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione) devono trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio online “Invio retribuzioni e calcolo del premio”. Il servizio calcola il premio dovuto e indica il numero di riferimento (di sei cifre) da riportare nel modello F24 per effettuare il pagamento. Tramite il suddetto servizio è possibile chiedere anche il certificato di assicurazione dell’equipaggio.

Le imprese armatrici devono, inoltre, allegare tramite la specifica funzione prevista nel servizio online la seguente documentazione:

– per il certificato Ruolo unico, la documentazione relativa alla consistenza della flotta;

– per i certificati Comandata, Concessionari, Prove in mare, Tecnici ispettori e Appalti officina, l’elenco dei nominativi del personale assicurato.

Si ricorda, inoltre, che se l’attività di navigazione viene esercitata in modo non continuativo le imprese armatrici devono comunicare nel corso dell’anno tramite gli apposti servizi online di “Armo/Disarmo-Assicurazione” (NOTA 5) le date di disarmo e riarmo (o le date di eventuali periodi di CIGS). Le comunicazioni individuali di Unimare non esonerano, infatti, l’armatore da tale obbligo.

Riduzione di presunto

I datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2025 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2024 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2025) devono inviare all’Inail entro il 17 febbraio 2025 la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (art.28, comma 6, d.p.r. 1124/1965), con il servizio “Riduzione Presunto”, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2025.

Analogamente, entro la stessa data gli armatori devono effettuare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (ad esempio in caso di previsione di disarmo per parte dell’anno o per l’intero anno) con il servizio a loro dedicato “Riduzione presunto” per le PAN/certificati per cui ne ricorrono i presupposti.

Tale importo costituisce la base per il calcolo del premio anticipato dovuto per il 2025 in sostituzione dell’importo delle retribuzioni erogate nel 2024, fatti salvi i controlli che l’Istituto può disporre in merito all’effettiva sussistenza delle motivazioni addotte, al fine di evitare il pagamento di premi inferiori al dovuto.

Per i datori di lavoro titolari di PAT sono disponibili nel “Fascicolo aziende” le Comunicazioni delle basi di calcolo (NOTA 6) per l’autoliquidazione 2024/2025, che includono il prospetto dei dati e le relative spiegazioni.

Sono inoltre disponibili per le PAT i servizi “Visualizza basi di calcolo” e “Richiesta basi di calcolo” e per le PAN il servizio “Visualizzazione elementi calcolo”.

Pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione

Il premio di autoliquidazione può essere pagato, anziché in unica soluzione entro il 17 febbraio 2025, in quattro rate trimestrali (NOTA 7), ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. In questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2024 determinato dal MEF e pubblicato in: www.dt.tesoro.it/it/debito_pubblico/dati_statistici/principali_tassi_di_interesse/

B. Riduzioni del premio assicurativo

Si riepilogano, a legislazione vigente, le riduzioni contributive che si applicano all’autoliquidazione 2024/2025:

1. Riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT)

2. Sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN)

3. Sgravio per il Registro Internazionale (PAN)

4. Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT)

5. Riduzione per le imprese artigiane (PAT)

6. Riduzione per Campione d’Italia (PAT)

7. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (PAT)

8. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT)

9. Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11 (PAT)

Le riduzioni relative al Registro Internazionale e alle assunzioni di cui alla legge 92/2012 costituiscono aiuti di Stato. Pertanto, requisito per la fruizione è che il beneficiario non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all’art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio. Le verifiche sono effettuate tramite il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della legge 234/2012, con le modalità stabilite dall’articolo 10 (NOTA 8) del regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n.115. In caso di indebita fruizione l’importo sarà recuperato con applicazione delle sanzioni.

1. Riduzione del premio per il settore della piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (NOTA 9). Legge 13 marzo 1958, n. 250.

La riduzione contributiva è fissata nella misura del 44,32% (NOTA 10) per la regolazione 2024 e per la rata 2025.

Per i pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne tenuti ad assicurare i familiari con i premi ordinari (NOTA 11) nonché per le cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne, per le società di persone per i soci pescatori (NOTA 12), la domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione “Retribuzioni soggette a sconto” il “Tipo” codice “3” e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

2. Sgravi della gestione navigazione per attività di pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (NOTA 13).

Le imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti sono esonerate dal versamento dei premi (NOTA 14) per il personale dell’equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea.

Le imprese armatoriali che esercitano la pesca mediterranea beneficiano dello sgravio dei premi nel limite del 70% (NOTA 15) per il personale dell’equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea.

Le imprese armatoriali che esercitano la pesca costiera beneficiano della riduzione contributiva nella misura nella misura del 44,32% (NOTA 16) per la regolazione 2024 e per la rata 2025 per il personale dell’equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea.

Le aliquote assicurative da utilizzare per il calcolo del premio di regolazione 2024 e di rata 2025 sono riportate nella seguente tabella:

Aliquote al netto degli sgravi settore pesca

Tipologia PescaRegolazione 2024Rata 2025
Oltre gli stretti0,00%0,00%
Mediterranea2,19%2,19%
Costiera2,82%2,82%

3. Sgravio Registro Internazionale (NOTA 17)

Le imprese armatrici per il personale avente i requisiti di cui all’art. 119 del Codice della navigazione (NOTA 18) ed imbarcato su navi iscritte nel Registro Internazionale italiano sono esonerate dal versamento dei premi dovuti per legge.

Le navi che effettuano viaggi di cabotaggio superiori alle cento miglia possono essere iscritte nel Registro Internazionale, come previsto dall’art. 39, comma 14 bis, della legge n. 326/2003 e usufruiscono, pertanto, del beneficio dello sgravio totale dei contributi di legge.

L’esonero totale previsto per le navi iscritte al Registro internazionale è esteso, per i lavoratori che operano a bordo delle navi da crociera, alle imprese appaltatrici dei servizi complementari di camera, servizi di cucina, o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera nonché di ogni altra attività commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all’attività crocieristica.

Lo sgravio è esteso altresì alle imprese appaltatrici dei servizi di officina, cantiere e assimilati a bordo dei mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori di acque territoriali italiane per i lavoratori che operano a bordo di detti mezzi navali (NOTA 19).

L’articolo 41 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, ha esteso i benefici di cui all’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.30, alle navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero per le navi battenti bandiera di Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. Si fa riserva di fornire specifiche istruzioni a seguito dell’approvazione della circolare da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

4. Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (NOTA 20)

L’incentivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità.

La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione 2024 che alla rata 2025.

L’indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il Durc online e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell’art. 8 del DM 30.1.2015 (Durc online), da comprovare tramite la dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione Territoriale del lavoro).

La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione “Retribuzioni soggette a sconto” il “Tipo” codice “7” e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

5. Riduzione del premio per le imprese artigiane (NOTA 21)

Con effetto dal 1° gennaio 2008, è prevista in favore delle imprese iscritte alla gestione Artigianato una riduzione del premio, da determinarsi con decreti ministeriali. La riduzione si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione.

Regolazione 2024

Sono ammesse alla riduzione le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal  decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2022/2023 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2023, inviata entro il 29 febbraio 2024. La riduzione si applica alla regolazione 2024 nella misura del 4,81% (NOTA 22).

Nelle basi di calcolo del premio la sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione è evidenziata nella sezione “Regolazione anno 2024 Agevolazioni” con il codice 127.

Regolazione 2025

L’applicazione della riduzione alla regolazione 2025, per l’autoliquidazione 2025/2026, è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da effettuare barrando l’apposita casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2024 da presentare entro il 28 febbraio 2025.

6. Riduzione del premio per i datori di lavoro operanti a Campione d’Italia (NOTA 23)

Ai premi dovuti dai datori di lavoro operanti nel comune di Campione d’Italia, per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri, si applica la riduzione del 50% del premio, sia per la regolazione 2024 sia per la rata 2025.

La riduzione è indicata nelle basi di calcolo del premio con il codice 003.

7. Riduzione del premio per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (NOTA 24)

Alle cooperative agricole e loro consorzi di cui all’art. 2, comma 1, legge 240/1984 operanti nelle zone montane e svantaggiate, che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, si applicano rispettivamente le riduzioni del 75% (cooperative operanti in zone montane) e del 68% (cooperative operanti in zone svantaggiate) sia alla regolazione 2024 che alla rata 2025. Le riduzioni sono indicate nelle basi di calcolo del premio con i codici 005 e 025.

8. Riduzione del premio per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (NOTA 25).

Alle cooperative agricole e ai loro consorzi di cui all’art. 2, comma 1, legge 240/1984 non operanti in zone montane o svantaggiate che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici compete una riduzione pari al 75% o al 68% in proporzione al prodotto conferito dai soci coltivato o allevato in zone montane o svantaggiate. La riduzione si applica sia alla regolazione 2024, che alla rata 2025.

Le riduzioni in questione si applicano soltanto alle PAT con sedi dei lavori non ubicate in zone di montagna o svantaggiate e non si cumulano, quindi, con quelle spettanti alle cooperative agricole e loro consorzi operanti in zone montane o svantaggiate (punto 7).

In caso di pluralità di PAT deve essere indicata una sola percentuale di prodotto conferito alla cooperativa rispetto al totale del prodotto lavorato dalla stessa, anche se la quantità proveniente da zone montane o svantaggiate è diversa nelle varie PAT dell’azienda.

Per usufruire della riduzione si deve indicare nella dichiarazione delle retribuzioni 2024 la percentuale di prodotto conferito dai soci proveniente dalle zone montane o svantaggiate in rapporto al prodotto totale manipolato, trasformato o commercializzato dalla cooperativa.

9. Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11

In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi (v. d.lgs. n. 181/2000), spetta la riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro, per la durata di dodici mesi.

Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei premi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell’assunzione del lavoratore con il predetto contratto a tempo determinato.

Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.

Le stesse riduzioni si applicano, nel rispetto del Regolamento UE n. 651/2014 (e prima del Regolamento CE n.800/2008), ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto ministeriale, nonché ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

L’indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il Durc online e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell’art. 8 del DM 30.1.2015 (Durc online), da comprovare tramite la dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione Territoriale del lavoro).

I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice (codici da H a Y della Tabella riepilogativa codici riduzioni per retribuzioni parzialmente esenti, pubblicata nella Guida autoliquidazione 2024/2025).

C. Apertura Servizi online

Si informa che i servizi telematici correlati all’autoliquidazione 2024-2025 saranno disponibili in www.inail.it a partire dalle seguenti date:

– Riduzione di Presunto (PAT): 2 gennaio 2025;

– Riduzione di Presunto (PAN): 2 gennaio 2025;

– Invio telematico dichiarazione salari e VSAL (PAT): 9 gennaio 2025;

– AL.P.I. online (PAT): 9 gennaio 2025;

– Invio retribuzioni e calcolo del premio (PAN): 9 gennaio 2025;

– Richiesta certificato assicurazione equipaggio (PAN): 2 gennaio 2025.

Sul portale istituzionale sono disponibili i relativi manuali aggiornati a disposizione degli utenti (www.inail.it>Supporto>Guide e manuali operativi>Pagamento del premio assicurativo-autoliquidazione).

Note:

(1) Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Articolo 18, comma 1.

(2) Articolo 28, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965.

(3) Decreto ministeriale 9 febbraio 2015.

(4) A partire dall’autoliquidazione 2022-2023 la trasmissione dei dati retributivi è stata implementata con un nuovo tracciato in formato Json. È possibile inviare i dati sia nel formato Json sia nel formato txt.

(5) Circolare Inail n. 35/2016.

(6) Articolo 28, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, come modificato dall’articolo 21, comma 1, lettera a), decreto legislativo n. 151/2015; Circolare Inail n. 88/2015.

(7) Articolo 59, comma 19, legge n. 449/1997, come modificato dall’articolo 55, comma 5, legge n. 144/1999.

(8) Riguardante la Registrazione degli aiuti individuali non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione.

(9) Articolo 11, comma 1, della legge n. 388/2000 che ha esteso alle imprese che esercitano la pesca costiera nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari i benefici previsti dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 457/1997 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30/1998.

(10) Articolo 1, comma 607, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

(11) Circolare Inail n. 29/1984.

(12) Circolare Inail n. 45/2022 “Assicurazione a premio ordinario dal 1.1.2023 di facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori, pescatori della piccola pesca soci di cooperative e degli addetti ai frantoi. Nuove misure dal 1.1.2023 del premio speciale per l’assicurazione dei pescatori autonomi della piccola pesca e degli allievi dei corsi IeFP. Revisione dei premi speciali a carico del Fondo art. 1, comma 312, legge 208 del 2015 e per i percettori del reddito di cittadinanza impegnati in progetti utili alla collettività. Abolizione premio speciale prove d’arte”.

(13) Articolo 6-bis, decreto-legge n. 457/1997 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30/1998 (pesca oltre gli stretti e pesca mediterranea) e articolo 11, comma 1, della legge n. 388/2000 (per la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari).

(14) Articolo 6-bis, decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

(15) Articolo 6-bis, decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

(16) Articolo 1, comma 607, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

(17) Articolo 6, comma 1, decreto-legge n. 457/1997 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30/1998.

(18) Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

(19) Articolo 17, comma 3-bis, legge n. 856/1986 come modificato dall’articolo 13, commi 4 e 5, legge n. 488/98.

(20) Articolo 4, comma 3, decreto legislativo n. 151/2001.

(21) Articolo 1, commi 780-781, legge n. 296/2006

(22) Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 9 ottobre 2024.

(23) Articolo 1-quater, decreto-legge n. 688/1985 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11/1986.

(24) Articolo 9, comma 5, legge n. 67/1988, articolo 01, comma 2, decreto-legge n. 2/2006 convertito dalla legge n. 81/2006, articolo 2, comma 49, legge n. 191/2009 e articolo 1, comma 45, legge n. 220/2010.

(25) Articolo 32, comma 7-ter, decreto-legge n. 69/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013, di interpretazione dell’articolo 9, comma 5 della legge n. 67/1988.