INAIL – Nota 22 gennaio 2018, n. 1387
Autoliquidazione 2017/2018. Istruzioni
Come anticipato nell’informativa allegata alla Comunicazione tasso 2018 inviata ai soggetti assicuranti, in attesa dell’approvazione delle nuove tariffe dei premi con apposito decreto ministeriale, il premio anticipato per il 2018, di cui all’art. 44 del D.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, è provvisoriamente calcolato sulla base delle tariffe in vigore al 31 dicembre 2017, approvate con D.M. 12.12.2000, con applicazione della riduzione di cui all’art. 1, comma 128, primo periodo, della legge n. 147/2013, ove spettante.
Premesso quanto sopra si forniscono, come di consueto, le istruzioni relative all’autoliquidazione annuale dei premi 2017/2018, di cui si evidenziano le novità e le scadenze.
Per ulteriori dettagli si rinvia alla Guida all’autoliquidazione 2017/2018 pubblicata sul sito dell’Istituto.
- NOVITA’
– Addizionale fondo vittime dell’amianto misura anno 2017 e non applicazione anno 2018
Come già illustrato nella circolare Inail n. 2 del 10 gennaio 2018, l’articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto che per il triennio 2018-2020 a carico delle imprese non si applica l’addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all’amianto.
Pertanto, detta addizionale non è dovuta sul premio di rata 2018. Per l’anno 2017, invece, l’addizionale è dovuta in sede di regolazione ed è fissata (NOTA 1) come segue:
– nella misura dell’1,29% sul premio dovuto con riferimento alle voci di tariffa di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale 12 gennaio 2011, n. 30;
– nella misura dello 0,02% sul monte retributivo per le lavorazioni del settore navigazione di cui all’articolo 3, comma 4, del medesimo decreto interministeriale 12 gennaio 2011, n. 30 relative alle categorie naviglio Trasporto Passeggeri e Concessionari di Bordo, Trasporto Merci Nazionale e Internazionale.
– Sospensione applicazione sgravi pesca costiera e nelle acque interne e lagunari
L’agevolazione costituisce aiuto di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
Come già illustrato nella circolare Inail n. 6 del 18 gennaio 2018, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha espresso l’avviso che in relazione al procedimento di autorizzazione della Commissione europea del regime agevolativo in esame al momento lo stesso debba necessariamente essere sospeso (…) in ossequio alle regole disposte dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.
Pertanto, fino a nuove indicazioni da parte del citato Ministero vigilante, è sospesa l’applicazione della riduzione di cui all’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 ai premi e contributi assicurativi riscossi dall’Inail dal 1° gennaio 2018.
Sono quindi dovuti in misura intera i premi per l’autoliquidazione 2017/2018 da versare entro il 16 febbraio 2018 in unica soluzione oppure in quattro rate entro il 16 febbraio, 16 maggio, 20 agosto e 16 novembre 2018:
- a) dai datori di lavoro iscritti alla gestione Navigazione per l’assicurazione dei componenti l’equipaggio delle navi da pesca, assicurati con la categoria naviglio 73 “Pesca costiera”. A tal fine è stato previsto il nuovo profilo tariffario Personale Ital/Comunit sospensione sgravi che sostituisce il profilo Personale Ital/Comunit con sgravi;
- b) dai pescatori della piccola pesca marittima e nelle acque interne e lagunari tenuti ad assicurare i familiari alla voce di tariffa 1200 della tariffa industria con la polizza dipendenti.
La sospensione dell’applicazione dell’agevolazione dal 1° gennaio 2018 comporta altresì il pagamento nella misura intera anche del premio 2017 che va regolato, come noto, entro la scadenza del 16 febbraio del corrente anno.
– Autoliquidazione di giugno
Il miglioramento delle tecnologie informatiche e la digitalizzazione delle comunicazioni delle basi di calcolo, rese disponibili ai datori di lavoro con modalità telematiche ai sensi dell’articolo 28, comma 3, del d.P.R. 1124/1965 tramite pubblicazione nel Fascicolo aziende (NOTA 2), consentono ora di unificare a febbraio l’autoliquidazione per tutti i soggetti assicuranti.
Pertanto anche i soggetti assicuranti che hanno iniziato l’attività al termine del 2017 possono effettuare l’autoliquidazione del premio a febbraio 2018 sulla scorta delle basi di calcolo estratte a metà gennaio.
Non appena effettuata detta estrazione, la Comunicazione delle basi di calcolo è pubblicata nel Fascicolo aziende.
- RIEPILOGO SCADENZE E SERVIZI
Si ricorda che i datori di lavoro titolari di PAT e le imprese armatoriali titolari di PAN devono effettuare l’autoliquidazione tramite i servizi telematici disponibili in www.inail.it
Servizi online ed effettuare i versamenti esclusivamente tramite il modello F24.
Fermo restando il termine del 16 febbraio 2018 per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2017 (NOTA 3) è il 28 febbraio 2017.
I datori di lavoro titolari di PAT devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici ALPI online, che calcola anche il premio dovuto, e Invio telematico Dichiarazione Salari. Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2017/2018 da indicare nel modello F24 è 902018.
I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN devono trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio online Invio retribuzioni e calcolo del premio (NOTA 4). Il servizio dopo aver calcolato il premio dovuto indica il numero di riferimento da riportare nel modello F24. Tramite il suddetto servizio è possibile chiedere anche il Certificato di assicurazione dell’equipaggio.
Le imprese armatrici devono inoltre allegare la seguente documentazione tramite la specifica funzione prevista nei servizi online:
Certificato | Allegati |
---|---|
Nave | elenco nominativi palombari e sommozzatori;elenco nominativi personale adibito alle attività di manutenzione dei pozzi di estrazione di fonti di energia. |
Ruolo unico | consistenza della flotta |
Comandata | elenco nominativi personale assicurato. |
Concessionari | elenco nominativi personale assicurato. |
Prove in mare | elenco nominativi personale assicurato. |
Tecnici ispettori | elenco nominativi personale assicurato. |
Appalti officina | elenco nominativi personale assicurato. |
Si ricorda che se l’attività di navigazione viene esercitata in modo non continuativo le imprese armatrici devono comunicare nel corso dell’anno tramite gli apposti servizi online di “Armo/Disarmo-Assicurazione” (NOTA 5) le date di disarmo e riarmo (o le date di eventuali periodi di CIGS) (NOTA 6).
I datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2018 un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nel 2017, entro il 16 febbraio 2018 devono inviare all’Inail, ai sensi dell’art. 28, comma 6, d.p.r. 1124/1965, la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, con il servizio Riduzione presunto (NOTA 7).
Entro lo stesso termine, gli armatori devono effettuare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte con l’analogo servizio Riduzione presunto per le PAN/certificati per cui ne ricorrono i presupposti.
Ai fini del calcolo del premio, per i datori di lavoro titolari di PAT sono disponibili nel Fascicolo aziende le Comunicazioni delle basi di calcolo (NOTA 8) per l’autoliquidazione 902018, con il prospetto dei dati e le relative spiegazioni, nonché i servizi Visualizza basi di calcolo e Richiesta basi di calcolo. Per i titolari di PAN è disponibile il servizio Visualizzazione elementi di calcolo.
- ADDIZIONALE FONDO AMIANTO 2017
La misura dell’addizionale fondo amianto a carico delle imprese, dovuta per il solo anno 2017, è stata fissata all’1,29% dal decreto interministeriale del 7.12.2017.
Detta addizionale si applica ai premi ordinari dovuti sulle retribuzioni afferenti le seguenti voci di tariffa:
Settore di inquadramento | Voce di tariffa |
---|---|
Artigianato | 3630, 4100, 6111, 6112, 6113, 6212, 6311, 6411, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 9200 |
Industria | 3620, 4110, 6111, 6112, 6114, 6212, 6311, 6413, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 7273, 9220 |
Terziario | 3620, 4100, 6100, 6211, 6310, 6410, 6420, 6581, 7200, 9220 |
Altre Attività | 3620, 4100, 6100, 7100 |
Per le PAT, l’obbligo di versare l’addizionale è evidenziato nelle basi di calcolo del premio nell’apposito campo “Addizionale amianto L. 244/2007” con il valore “SI”.
Per le PAN, l’obbligo di versare l’addizionale per il 2017 nella misura dello 0,02% è evidenziato nel servizio Visualizzazione elementi calcolo nell’apposito campo Addizionale amianto L. 244/2007. L’addizionale Fondo per le vittime dell’amianto si somma all’aliquota base stabilita per il premio assicurativo ordinario delle navi battenti bandiera italiana nelle categorie 11, 20, 21, 30 e 31, come di seguito riportato:
Codice | Categorie assicurative | Aliquota % regolazione 2017 | Aliquota % rata 2018 |
---|---|---|---|
11 | Concessionari di bordo | 5,80 + 0,02 | 5,80 |
20 | Trasporto passeggeri | 5,80 + 0,02 | 5,80 |
21 | Trasporto passeggeri RFI | 5,65 + 0,02 | 5,65 |
30 | Trasporto merci nazionale | 6,92 + 0,02 | 6,92 |
30 | Trasporto merci internazionale | 11,52 +0,02 | 11,52 |
31 | Trasporto merci RFI | 6,77 + 0,02 | 6,77 |
- RIDUZIONI DEL PREMIO ASSICURATIVO
Le riduzioni contributive che si applicano all’autoliquidazione 2017/2018 sono:
- Riduzione legge 147/2013 (PAT e PAN)
- Riduzione per il settore edile (PAT)
- Sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea (PAN)
- Sgravio per il Registro Internazionale (PAN)
- Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT)
- Riduzione per le imprese artigiane (PAT)
- Riduzione per Campione d’Italia (PAT)
- Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (PAT)
- Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT)
- Riduzione per assunzioni legge n. 407/1990, art. 8, c. 9 (per assunzioni effettuate entro il 31.12.2014 – PAT)
- Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11 (PAT)
Come più volte precisato, le riduzioni di cui ai punti 1 (limitatamente alle lavorazioni iniziate da non oltre un biennio soggette alla presentazione dell’istanza ex art. 20 MAT), 2, 5, 10 e 11 sono condizionate al possesso del requisito della regolarità contributiva, da verificare secondo i criteri indicati all’art. 3 del decreto ministeriale 30.1.2015 (Durc Online) (NOTA 9), nonché all’assenza delle cause ostative di cui all’art. 8 del medesimo decreto, da comprovare tramite la Dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro.
Si ricorda che, per le riduzioni che costituiscono aiuti di Stato, ulteriore requisito per la legittima fruizione è che il beneficiario non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all’art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio.
A decorrere dal 12 agosto 2017 (NOTA 10), le verifiche sono effettuate attraverso l’accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della legge 234/2012, con le modalità stabilite dall’art. 10 (NOTA 11) del regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115.
In caso di indebita fruizione l’importo sarà recuperato con applicazione delle sanzioni.
- Riduzione legge 147/2013, art. 1, comma 128.
La riduzione si applica ai premi ordinari delle polizze dipendenti, ai premi delle polizze navigazione marittima e ai premi speciali unitari delle polizze artigiani.
La misura della riduzione da applicare al premio di regolazione 2017 è pari al 16,48% (NOTA 12) e quella da applicare al premio di rata 2018 (NOTA 13) è pari al 15,81%.
Per la verifica della sussistenza dei requisiti per l’applicazione della riduzione sono fissati criteri differenziati a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio oppure da non oltre un biennio.
Polizze dipendenti – lavorazioni iniziate da oltre un biennio
La riduzione si applica alle lavorazioni con data precedente al 3 gennaio 2016. Per ogni voce (lavorazione) si confronta il tasso applicabile medio del triennio 2014/2016 (TA) e il tasso di tariffa (TM). La riduzione spetta se il TA è inferiore o pari al TM ed è applicata automaticamente anche al premio supplementare silicosi.
Polizze artigiani – lavorazioni iniziate da oltre un biennio
La riduzione si applica alle lavorazioni con data precedente al 3 gennaio 2016. Per ogni voce (lavorazione) si confronta l’Indice di Gravità Aziendale della classe di rischio di riferimento (IGA) calcolato annualmente e l’Indice di Gravità Medio della stessa classe di rischio (IGM).
Posizioni assicurative navigazione – lavorazioni iniziate da oltre un biennio
La riduzione si applica alle navi armate con data anteriore al 3 gennaio 2016. Per ogni certificato si confronta l’Indice di Gravità Aziendale (IGA) riferito a ciascun certificato calcolato annualmente e l’Indice di Gravità Medio (IGM) per categoria assicurativa.
Per le polizze artigiane e le PAN, l’IGM da mettere a confronto con l’IGA per l’applicazione della riduzione del premio è quello calcolato con riferimento al triennio 2012/2014, valido per il triennio 2017/2019. La riduzione spetta se l’IGA è inferiore o pari all’IGM. Di seguito si riportano gli Indici di Gravità Medi che si applicano a decorrere dall’anno 2017 alle polizze artigiane e alle PAN/certificati:
Tariffa Artigiani autonomi | |
---|---|
Classe di rischio | IGM |
1 | 1,43 |
2 | 1,57 |
3 | 2,55 |
4 | 4,62 |
5 | 5,79 |
6 | 6,07 |
7 | 7,70 |
8 | 9,83 |
9 | 12,53 |
Gestione Navigazione | ||
---|---|---|
Codici | IGM | |
Trasporto passeggeri | 11,12,13,16,20,21 | 8,99 |
Trasporto merci | 30,31 | 9,59 |
Pesca costiera | 73 | 6,48 |
Pesca mediterranea e oltre gli stretti | 71,72 | 13,90 |
Rimorchiatori | 40 | 12.67 |
Naviglio ausiliario | 50 | 7,94 |
Diporto | 80,81 | 3,59 |
Diporto a noleggio | 82 | 8,32 |
Traffico locale | 60,61 | 2,57 |
Polizze dipendenti – lavorazioni iniziate da non oltre un biennio
Le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio sono quelle iniziate dal 3 gennaio 2016.
La riduzione si applica ai soggetti che dimostrino l’osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e che presentano o hanno già presentato nel corso del biennio l’istanza ex art. 20 MAT telematica, accettata dall’Inail ed è applicata automaticamente anche al premio supplementare silicosi.
Polizze artigiani – lavorazioni iniziate da non oltre un biennio
Le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio sono quelle iniziate dal 3 gennaio 2016.
La riduzione si applica ai soggetti che dimostrino l’osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e che presentano o hanno già presentato nel corso del biennio l’istanza I/P legge 147/2013 tramite il modulo telematico 20 MAT, accettata dall’INAIL.
Posizioni assicurative navigazione – lavorazioni iniziate da non oltre un biennio
Le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio sono quelle iniziate dal 3 gennaio 2016.
La riduzione si applica ai soggetti che dimostrino l’osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e che presentano o hanno già presentato nel corso del biennio un’apposita domanda accettata dall’Inail (www.inail.it > Servizi online > Richieste modello OT20).
- Riduzione del premio per il settore edile (art. 29, c. 2, d.l. n.244/1995, conv. con modificazioni dalla legge n. 341/1995 e art. 36-bis, c. 8, d.l. n. 223/2006 conv. con modificazioni dalla legge n. 248/2006).
Il decreto direttoriale del 5 luglio 2017 (NOTA 14) ha confermato per l’anno 2017 la riduzione contributiva a favore delle imprese edili nella misura del 11,50%.
La riduzione si applica alla regolazione 2017 e compete ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili.
La riduzione non si applica nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.
Gli interessati devono trasmettere, entro la data di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni, l’apposito modello Autocertificazione per sconto settore edile riguardante l’assenza delle suddette condanne, pubblicato in www.inail.it.
La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione “Retribuzioni soggette a sconto” il “Tipo” codice “1” e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.
- Sgravi della gestione navigazione per attività di pesca oltre gli stretti e di pesca mediterranea (art. 6-bis, d.l. n. 457/1997 conv. con modificazioni dalla legge n. 30/1998).
Le imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti sono esonerate dal versamento dei premi per il personale dell’equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea.
Le imprese armatoriali che esercitano la pesca mediterranea beneficiano dello sgravio dei premi nel limite del 70% per il personale dell’equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea.
Per usufruire degli sgravi in questione le imprese armatoriali che esercitano la pesca devono utilizzare, per il calcolo del premio di regolazione 2017 e di rata 2018, le aliquote assicurative riportate nella seguente tabella:
Aliquote al netto degli sgravi settore pesca
Tipologia Pesca | Regolazione 2017 | Rata 2018 |
---|---|---|
Oltre gli stretti | 0,00% | 0,00% |
Mediterranea | 2,19% | 2,19% |
Le agevolazioni in questione costituiscono aiuto di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
- Sgravio Registro Internazionale (art. 6, comma 1, d.l. n. 457/1997 conv. con modificazioni dalla legge n. 30/1998).
Le imprese armatrici per il personale avente i requisiti di cui all’art. 119 del codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro Internazionale sono esonerate dal versamento dei premi dovuti per legge.
Le navi che effettuano viaggi di cabotaggio superiori alle cento miglia possono essere iscritte nel Registro Internazionale, come previsto dall’art. 39, comma 14 bis, della legge n. 326/2003 e usufruiscono, pertanto, del beneficio dello sgravio totale dei contributi di legge.
L’esonero totale previsto per le navi iscritte al Registro internazionale è esteso, per i lavoratori che operano a bordo delle navi da crociera, alle imprese appaltatrici del servizi complementari di camera, servizi di cucina, o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera nonché di ogni altra attività commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all’attività crocieristica.
Lo sgravio è esteso altresì alle imprese appaltatrici dei servizi di officina, cantiere e assimilati a bordo dei mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori di acque territoriali italiane per i lavoratori che operano a bordo di detti mezzi navali (art. 17, comma 3-bis legge 856/1986 come modificato dall’art. 13, commi 4 e 5, legge 488/98).
L’agevolazione in questione costituisce aiuto di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
- Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (art. 4, c. 3, d.lgs. n. 151/2001)
L’incentivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità.
La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione 2017 che alla rata 2018.
La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione “Retribuzioni soggette a sconto” il “Tipo” codice “7” e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.
- Riduzione del premio per le imprese artigiane (art. 1, c. 780-781, legge n. 296/2006; d.m. 10.10.2017)
Con effetto dal 1° gennaio 2008, è prevista in favore delle imprese iscritte alla gestione Artigianato una riduzione del premio, da determinarsi con decreti ministeriali. La riduzione si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione.
Regolazione 2017
Sono ammesse alla riduzione le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2015-2016 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2016, inviata entro il 28 febbraio 2017.
La riduzione si applica alla regolazione 2017 nella misura del 7,22% (NOTA 15. Nelle basi di calcolo del premio la sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione è evidenziata nella sezione “Regolazione anno 2017 Agevolazioni” con il codice 127.
Regolazione 2018
L’applicazione della riduzione alla regolazione 2018, per l’autoliquidazione 2018/2019, è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da effettuare barrando l’apposita casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2017 da presentare entro il 28 febbraio 2018.
- Riduzione del premio per i datori di lavoro operanti a Campione d’Italia (art. 1-quater, d.l. n. 688/1985 conv. con modificazioni dalla legge n. 11/1986)
Ai premi dovuti dai datori di lavoro operanti nel comune di Campione d’Italia, per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri, si applica la riduzione del 50% del premio, sia per la regolazione 2017 sia per la rata 2018.
La riduzione è indicata nelle basi di calcolo del premio con il codice 003.
- Riduzione del premio per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (art. 9, c. 5, legge n. 67/1988, art. 01, c. 2, dl 2/2006 conv. legge 81/2006, art. 2, c. 49, legge 191/2009 e art. 1, c. 45, legge n. 220/2010)
Alle cooperative agricole e loro consorzi di cui all’art. 2, comma 1, legge 240/1984 operanti nelle zone montane e svantaggiate, che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, si applicano rispettivamente le riduzioni del 75% (cooperative operanti in zone montane) e del 68% (cooperative operanti in zone svantaggiate) sia alla regolazione 2017, che alla rata 2018. Le riduzioni sono indicate nelle basi di calcolo del premio con i codici 005 e 025.
Secondo la ricognizione effettuata con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’avvio del Registro nazionale per gli aiuti di Stato, i benefici in questione costituiscono aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
- Riduzione del premio per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (art. 32, c. 7-ter, d.l. n. 69/2013 conv. con modificazioni dalla legge n. 98/2013, di interpretazione dell’art. 9, c. 5 della legge 67/1988)
Alle cooperative agricole e ai loro consorzi di cui all’art. 2, comma 1, legge 240/1984 non operanti in zone montane o svantaggiate che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici compete una riduzione pari al 75% o al 68% in proporzione al prodotto conferito dai soci coltivato o allevato in zone montane o svantaggiate, da applicarsi sia alla regolazione 2017 che alla rata 2018.
Le riduzioni in questione si applicano soltanto alle PAT con sedi dei lavori non ubicate in zone di montagna o svantaggiate e non si cumulano, quindi, con quelle spettanti alle cooperative agricole e loro consorzi operanti in zone montane o svantaggiate (punto 9).
In caso di pluralità di PAT deve essere indicata una sola percentuale di prodotto conferito alla cooperativa rispetto al totale del prodotto lavorato dalla stessa, anche se la quantità proveniente da zone montane o svantaggiate è diversa nelle varie PAT dell’azienda.
Per usufruire della riduzione si deve indicare nella dichiarazione delle retribuzioni 2017, da poresentare entro il 28 febbraio 2018, la percentuale di prodotto conferito dai soci proveniente dalle zone montane o svantaggiate in rapporto al prodotto totale manipolato, trasformato o commercializzato dalla cooperativa.
Secondo la ricognizione effettuata con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’avvio del Registro nazionale per gli aiuti di Stato, i benefici in questione costituiscono aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
- Riduzione per assunzioni legge n. 407/1990, art. 8, c. 9
La riduzione, soppressa dalla legge 190/2014, continua ad applicarsi per le assunzioni effettuate fino al 31.12.2014 (NOTA 16) e per la durata massima di trentasei mesi, pertanto può essere fruita esclusivamente e per l’ultima volta per l’anno 2017.
In tali casi, spetta la riduzione del 50% ai datori di lavoro operanti nelle aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al dpr n. 218/1978, le imprese artigiane e quelle del settore commerciale e turistico con meno di quindici dipendenti operanti sempre nelle predette aree che hanno assunto entro il 31.12.2014 con contratto a tempo indeterminato lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi (v. d.lgs. n. 181/2000) o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale sempre da almeno ventiquattro mesi hanno diritto alla riduzione del 50% sui relativi premi per un periodo di trentasei mesi.
Se le assunzioni sono state effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al dpr n. 218/1978 ovvero da imprese artigiane, i premi assicurativi relativi ai lavoratori assunti non sono dovuti per un periodo di trentasei mesi.
La riduzione non si applica alle assunzioni effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi dal lavoro.
I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice nonché le specifiche retribuzioni. I datori di lavoro aventi diritto all’esenzione al 100% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni il relativo codice nella sezione relativa alle retribuzioni esenti al 100% nonché le specifiche retribuzioni.
- Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11
In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi (v. d.lgs. n. 181/2000), spetta la riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro, per la durata di dodici mesi.
Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei premi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione del lavoratore con il predetto contratto a tempo determinato. Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.
Le stesse riduzioni si applicano, nel rispetto del Regolamento UE n. 651/2014 (e prima del Regolamento CE n.800/2008), ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto ministeriale, nonché ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.
I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice nonché le specifiche retribuzioni.
L’agevolazione in questione costituisce aiuto di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
- RATEAZIONE DEL PREMIO DI ASSICURAZIONE
Il premio annuale di autoliquidazione, anziché in unica soluzione, può essere pagato in quattro rate trimestrali (NOTA 17), dandone comunicazione direttamente nella dichiarazione delle retribuzioni.
Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 16 febbraio 2018 versando il 25% dell’importo complessivamente dovuto. Le rate successive alla prima, ognuna pari al 25% del premio annuale, devono essere versate entro il giorno 16 maggio, 20 agosto (NOTA 18) e 16 novembre 2018, maggiorate degli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato nell’anno precedente.
Per l’anno 2017 il tasso medio di interesse dei titoli di Stato, determinato dal MEF e pubblicato sul sito del Dipartimento del Tesoro (NOTA 19), è pari allo 0,68%.
I coefficienti da utilizzare per il calcolo degli interessi da applicare alla seconda, terza e quarta rata del premio di autoliquidazione 2017/2018, tenuto conto delle date di scadenza delle predette rate di premio, sono i seguenti:
Si ricorda che il pagamento in quattro rate non è ammesso per il conguaglio in caso di cessazione del codice ditta.
Rata | Data scadenza | Data pagamento | Coefficiente interesse |
---|---|---|---|
1 | 16.2.2018 | 16.2.2018 | |
2 | 16.5.2018 | 16.5.2018 | 0,00165808 |
3 | 16.8.2018 | 20.8.2018 | 0,00337205 |
4 | 16.11.2018 | 16.11.2018 | 0,00508603 |
—
(1) Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 7 dicembre 2017.
(2) circolare Inail 17 dicembre 2015, n.88
(3) Art.28, comma 4, d.p.r. 1124/1965.
(4) Si ricorda che per i lavoratori imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima sono stabilite retribuzioni convenzionali mensili indicate, per l’anno 2017, al par. 4.3 della circolare Inail 17/2017.
(5) Circolare n. 35/2016
(6) Le comunicazioni individuali di Unimare non esonerano l’armatore da tale obbligo nei confronti dell’Istituto.
(7) Tale importo costituisce la base per il calcolo del premio anticipato dovuto per il 2018 in sostituzione dell’importo delle retribuzioni erogate nel 2017, salvo i controlli che l’Istituto intenda disporre in merito all’effettva sussistenza delle motivazioni addotte, al fine di evitare il pagamento di premi inferiori al dovuto.
(8) Art.28, comma 3, d.p.r. 1124/1965, come modificato dall’art.21, comma 1, lett. a), d.lgs. 151/2015 e circolare 88/2015.
(9) Vedi circolare Inail 61 del 26 giugno 2015.
(10) La data di avvio del Registro Nazionale degli aiuti di Stato è stata fissata al 12 agosto 2017, decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione del relativo regolamento di funzionamento. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, è stato pubblicato nella G.U. n. 175 del 28 luglio 2017.
(11) Riguardante la Registrazione degli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione.
(12) Per l’anno 2017, vedi decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 9 novembre 2016.
(13) Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in corso di perfezionamento, su determinazione del Presidente dell’Inail 24 ottobre 2017, n. 388.
(14) Pubblicato l’8 agosto 2017 nella sezione della pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it
(15) Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze del 10 ottobre 2017.
(16) L’articolo 1, comma 121, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto la soppressione dei benefici contributivi di cui all’art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n.407 con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati a decorrere dal 1º gennaio 2015.
(17) Articolo 59, comma 19, legge 449/97, come modificato dall’articolo 55, comma 5, legge 144/1999.
(18) Articolo 3-quater del decreto legge 16/2012 convertito dalla legge 44/2012
(19) Indirizzo http://www.dt.tesoro.it/it/debito_pubblico/dati_statistici/principali_tassi_di_interesse/
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Autoliquidazione INAIL - Pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione 2021-2022. Tasso di interesse annuo e coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate - INAIL - Nota 11 gennaio 2022, n. 198
- INAIL Autoliquidazione 2019/2020. Istruzioni operative - Nota del 13 gennaio 2020
- Autoliquidazione 2018/2019. Istruzioni operative - Nota INAIL del 03 aprile 2019, n. 5453
- Autoliquidazione 2021/2022. Istruzioni operative - INAIL - Nota 29 dicembre 2021, n. 14185
- Autoliquidazione 2023/2024 - Istruzioni operative - INAIL - Nota n. 13439 del 27 dicembre 2023
- Pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione 2022-2023 - Tasso di interesse annuo e coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate - INAIL – Nota n. 346 del 12 gennaio 2023
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