MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale del 30 giugno 2025

Autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI – Riapertura sportello

Articolo 1

(Finalità e risorse disponibili)

1. Il presente decreto fornisce, ai sensi dell’articolo 9 del decreto 13 novembre 2024, le necessarie specificazioni per l’attuazione di un nuovo sportello agevolativo operante mediante una procedura valutativa a graduatoria volto a supportare le piccole e medie imprese nella realizzazione di programmi di investimento finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica, mediante l’installazione di impianti solari fotovoltaici o di impianti mini eolici, per l’autoconsumo immediato e, eventualmente, differito attraverso l’installazione di correlati sistemi di stoccaggio dell’energia, con l’obiettivo di dare piena attuazione all’Investimento 16 “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI”, previsto nell’ambito della Missione 7 “REPowerEU” del PNRR.

2. All’attuazione dello sportello di cui al comma 1 sono destinate risorse finanziarie per un importo complessivo di 178.668.093,00 euro, al netto dei compensi spettanti al Soggetto Attuatore, a valere sulle risorse non utilizzate nell’ambito della Missione 7 “REPowerEU”, Investimento 16 “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI”, del PNRR, rivenienti dall’attuazione dello sportello agevolativo disciplinato dal decreto 14 marzo 2025.

3. L’importo di cui al comma 2 può essere incrementato dalle eventuali ulteriori risorse non utilizzate rivenienti dall’attuazione dello sportello agevolativo disciplinato dal decreto 14 marzo 2025, conseguenti all’esito delle valutazioni istruttorie di competenza del Soggetto Attuatore e agli altri eventi (e.g. rinunce da parte delle imprese) da cui dovessero scaturire ulteriori risorse utilizzabili.

Articolo 2

(Modalità attuative dello sportello agevolativo e soggetti beneficiari)

1. Lo sportello agevolativo di cui al presente provvedimento è attuato con le medesime modalità operative disciplinate dal decreto 14 marzo 2025.

2. L’accesso al predetto sportello è consentito alle piccole e medie imprese in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 5 del decreto 13 novembre 2024 e tenuto conto delle esclusioni previste dal medesimo articolo 5 del decreto 13 novembre 2024 e dall’articolo 3 del decreto 14 marzo 2025.

3. Ai fini di cui al comma 2, le imprese non devono operare nell’ambito dei settori indicati nell’allegato n. 1 al presente decreto, che rispetta anche le indicazioni operative previste nell’ambito dell’Investimento 16 “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI” e contenute nell’Allegato della Decisione di esecuzione del Consiglio del 14 maggio 2024. In attuazione della predetta Decisione, sono altresì escluse dall’accesso alle agevolazioni:

a. le industrie ad alta intensità energetica: ai fini di cui al presente decreto si intendono industrie ad alta intensità energetica le imprese che, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui all’articolo 4 del presente decreto, risultano inserite nell’elenco tenuto dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) relativo alle imprese a forte consumo di energia ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167;

b. le industrie ad alta emissione di CO2: ai fini di cui al presente decreto si intendono industrie ad alta emissione di CO2 le imprese che svolgono attività incluse nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento.

4. Le imprese operanti nel settore della produzione, del noleggio e della vendita di veicoli possono accedere alle agevolazioni di cui al presente solo qualora i ricavi lordi connessi all’attività svolta nell’unità produttiva oggetto di intervento derivino in misura pari ad almeno il 50% dalla produzione, dal noleggio o dalla vendita di veicoli a zero emissioni.

5. Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto 13 novembre 2024 ciascuna impresa può presentare a valere sullo sportello agevolativo disciplinato dal presente provvedimento una sola domanda di agevolazione. Qualora, in relazione ad una medesima impresa, pervengano più domande, anche volte all’agevolazione di differenti progetti, il Soggetto Attuatore prende in considerazione esclusivamente la domanda pervenuta per ultima, sulla base dell’ordine temporale registrato dalla procedura informatica, dichiarando decadute le domande presentate precedentemente. Non possono, altresì, accedere alle agevolazioni previste dal presente decreto: le imprese che hanno già presentato domanda di agevolazione nell’ambito dello sportello agevolativo disciplinato dal decreto 14 marzo 2025, anche se riferita ad un diverso programma di investimenti.

Articolo 3

(Termini per la presentazione delle domande di agevolazioni)

1. La domanda di agevolazioni deve essere presentata esclusivamente in formato elettronico, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nella competente sezione del sito internet del Soggetto Attuatore (www.invitalia.it), a partire dalle ore 12.00 del giorno 8 luglio 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 30 settembre 2025, con le modalità definite all’articolo 5 del decreto 14 marzo 2025.

2. Il Soggetto Attuatore provvede a rendere disponibile nel proprio sito internet (www.invitalia.it) e su quello del Ministero (www.mimit.gov.it) lo schema in base al quale deve essere redatta la domanda e la documentazione da allegare alla stessa.

3. L’istruttoria delle domande e la concessione delle agevolazioni sono disciplinate dall’articolo 6 del decreto 14 marzo 2025, sulla base dei criteri e delle formule ivi indicate, queste ultime riportate nell’allegato n. 2 al presente decreto.

Articolo 4

(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si rinvia a quanto disposto dal decreto 13 novembre 2024 e dal decreto 14 marzo 2025.

2. Ai sensi dell’articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell’allegato n. 3 al presente decreto è riportato l’elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal presente provvedimento.

3. In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i soggetti che richiedono le agevolazioni ai sensi del presente decreto sono tenuti in fase di compilazione delle istanze e dei relativi allegati a prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell’apposita sezione del sito internet del Soggetto Attuatore.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale del Ministero (www.mimit.gov.it) e nel sito del Soggetto Attuatore (www.invitalia.it); sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» sono pubblicate le informazioni relative alle misure agevolative disciplinate dal presente decreto.

Allegato