AUTORITÀ di REGOLAZIONE dei TRASPORTI – Delibera n. 194 del 7 dicembre 2023
Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2024
Art. 1
Soggetti tenuti alla contribuzione
1. Sono tenuti alla contribuzione per il funzionamento dell’Autorità i soggetti che esercitano una o più delle attività di seguito elencate:
a) gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni);
b) gestione degli impianti di servizio ferroviario;
c) gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica);
d) servizi ferroviari (anche non costituenti il pacchetto minimo di accesso alle infrastrutture ferroviarie);
e) operazioni e servizi portuali;
f) servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato;
g) servizio taxi;
h) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;
i) servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne di passeggeri e/o merci;
j) servizi di trasporto di passeggeri su strada;
k) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;
l) servizi di agenzia/raccomandazione marittima;
m) servizi di spedizione, con esclusione di quelli afferenti al trasporto merci su strada;
n) servizi ancillari al trasporto nonchè alla logistica.
2. Nel caso di soggetti legati da rapporti di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 codice civile ovvero sottoposti ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 codice civile anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascun soggetto è tenuto a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall’attività svolta dal singolo operatore.
3. In caso di ricavi generati da imprese riunite in consorzio, il contributo è versato dal consorzio per le prestazioni di competenza.
Le imprese consorziate sono comunque tenute all’assolvimento dell’obbligo dichiarativo e, in relazione alle prestazioni estranee al consorzio, a quello contributivo.
4. Non sono tenuti alla contribuzione le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità esclusivamente liquidative alla data del 31 dicembre 2023. Per le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità esclusivamente liquidative a partire dal 1° gennaio 2024, il contributo è dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale con finalità esclusivamente liquidativa.
Art. 2
Misura del contributo
1. Per l’anno 2024, il contributo per gli oneri di funzionamento dell’Autorità, dovuto dai soggetti indicati all’art. 1, è fissato nella misura dello 0,5 (zero virgola cinque) per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della presente delibera, in misura, quindi, inferiore a quella stabilita come massima dalla legge.
2. Per fatturato deve intendersi l’importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.
3. Dal totale dei ricavi sono esclusi:
(i) eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell’Autorità, come individuati nella presente delibera;
(ii) i ricavi conseguiti per attività svolte all’estero;
(iii) i contributi in conto impianti o investimento ricevuti e fatti transitare nel conto economico;
(iv) i ricavi derivanti dalle attività svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale;
(v) le plusvalenze e i proventi straordinari derivanti da operazioni di compravendita di beni immobili;
(vi) le sopravvenienze attive;
(vii) i risarcimenti danni riferibili esclusivamente al patrimonio aziendale;
(viii) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte.
4. In via generale, per le sole imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il fatturato è considerato pari al volume d’affari IVA risultante dall’ultima dichiarazione IVA presentata alla data di pubblicazione della delibera di approvazione del contributo dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta.
5. Al fine di evitare duplicazioni di contribuzione in sede di computo del fatturato, dal totale dei ricavi sono esclusi:
(i) i ricavi delle imprese consorziate derivanti dai servizi di trasporto erogati a consorzi esercenti servizi di trasporto;
(ii) negli altri casi, nella sola ipotesi di unico contratto di trasporto, i ricavi derivanti dall’addebito di prestazioni della medesima tipologia rese ad altro operatore soggetto al contributo;
(iii) i ricavi derivanti da specifiche attività di locazione e noleggio di mezzi di trasporto (senza conducente/macchinista, o a scafo nudo, o dry lease), previa comunicazione degli estremi del locatario o del soggetto che li prenda a nolo.
6. Per i gestori di infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale e regionale dal totale dei ricavi sono esclusi i proventi derivanti da contributi in conto esercizio nella misura massima della copertura dei costi per il mantenimento in piena efficienza delle infrastrutture medesime.
7. Per i gestori di infrastrutture portuali nonchè per i soggetti che svolgono operazioni e servizi portuali dal totale dei ricavi sono esclusi i proventi derivanti da:
(i) attività documentale di supporto alla regolarizzazione delle operazioni doganali;
(ii) ritardata consegna dei container utilizzati o mancato ritiro/caricamento della merce;
(iii) servizio di security purchè distinguibile dal guardianaggio;
(iv) ricavi da attività di c.d. connettivo urbano;
(v) servizio hostess legato ad attività congressuale e convegnistica;
(vi) ormeggio e stazionamento di unità da diporto. I gestori di infrastrutture portuali si escludono inoltre gl’importi destinati alla manutenzione straordinaria del demanio marittimo ovvero agli investimenti capitalizzati riguardanti lo stesso, limitatamente ai costi di ammortamento iscritti a conto economico, nell’esercizio di riferimento, come comprovati da perizia asseverata.
Le imprese meramente autorizzate all’effettuazione di operazioni e/o servizi portuali che non svolgano la loro attività in banchina pubblica o in altra area portuale assentita in forza di titolo concessorio si escludono i proventi derivanti da prestazioni svolte nei riguardi dei gestori di infrastrutture portuali, ove tali ricavi generino una duplicazione di contribuzione.
8. Per i gestori di infrastrutture autostradali dal totale dei ricavi sono esclusi:
(i) i proventi derivanti dall'”equivalente incremento della tariffa di competenza” applicata con l’entrata in vigore del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, da destinarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonchè all’adeguamento ed al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS S.p.a.;
(ii) i ricavi non monetari riferiti agli sconti all’utenza.
9. Per i soggetti operanti nel settore della gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica) dal totale dei ricavi sono esclusi:
(i) il riaddebito di costi sostenuti per determinati servizi comuni non ricollegabili all’ambito di competenza dell’Autorità;
(ii) i ricavi derivanti da attività meramente amministrative, quali il supporto alla regolarizzazione delle operazioni doganali e il rimborso delle accise.
10. Per i soggetti operanti nel settore del trasporto ferroviario merci dal totale dei ricavi sono esclusi i proventi che costituiscono il riaddebito al cliente dei servizi di trazione, manovra e utilizzo di carri altrui, fermo restando l’autonomo assoggettamento a contribuzione di ciascuno dei citati servizi per le parti di rispettiva competenza.
11. Per i soggetti operanti nel settore del trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo è così determinato:
a) per il trasporto internazionale di passeggeri e merci, fatta salva la facoltà di una più puntuale quantificazione della quota riferibile alla tratta nazionale, il fatturato è determinato attraverso l’applicazione della percentuale forfettaria del 5% al valore complessivo delle prestazioni di trasporto aventi origine/destinazione/scalo in Italia;
b) per le prestazioni di cabotaggio si applicano i criteri generali indicati per tutte le altre imprese di trasporto.
12. Per i soggetti operanti nel settore del trasporto aereo di passeggeri e/o merci il fatturato è considerato pari al volume d’affari risultante dall’ultima dichiarazione IVA trasmessa alla data di pubblicazione della presente delibera, relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto aereo, costituiscono:
a) per il trasporto passeggeri:
a1) trasporto nazionale eseguito interamente nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10% (Tab. A parte III 127-novies, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), aliquota attualmente in vigore;
a2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte di origine/destinazione/scalo in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972;
b) per il trasporto merci:
b1) trasporto rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 22%, aliquota attualmente in vigore;
b2) trasporto internazionale, attraverso l’applicazione della percentuale forfettaria del 38% al valore complessivo delle prestazioni di trasporto aventi origine/destinazione/scalo in Italia.
13. Per i soggetti eroganti servizi di agenzia/raccomandazione marittima dal totale dei ricavi sono esclusi i proventi derivanti da:
(i) senserie;
(ii) commissioni non legate ai diritti di agenzia o di polizza e, comunque, non afferenti alla navigazione commerciale o ad operazioni/servizi portuali.
Detti soggetti sono inoltre tenuti a versare il contributo in nome e per conto dei vettori esteri, ove fiscalmente rappresentati o appartenenti al medesimo gruppo societario, determinando il fatturato con le modalità di cui al precedente comma 11.
14. Per i soggetti esercenti servizi di spedizione, con esclusione di quelli afferenti al trasporto merci su strada, dal totale dei ricavi sono esclusi i proventi derivanti dal riaddebito di servizi di trasporto eseguiti materialmente da vettori terzi in nome e per conto dei mandanti originari, semprechè dette prestazioni non vengano rese da soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato o di rappresentante fiscale. Per le spedizioni via mare e via aerea troveranno applicazione le regole fissate, rispettivamente, per il trasporto marittimo e per quello aereo.
15. Per i soggetti eroganti servizi di trasporto internazionale terrestre di passeggeri (su strada o ferroviario) e merci (ferroviario) il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo è quantificato in base ai ricavi derivanti dalle attività svolte entro i confini nazionali. Ove non sia possibile una puntuale individuazione della porzione di ricavi rilevanti a tal fine, si dovrà effettuare un calcolo percentuale basato sul chilometraggio percorso nel territorio dello Stato rispetto alla tratta complessiva.
16. Il versamento non è dovuto per importi contributivi pari od inferiori a euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), cifra individuata quale soglia di esenzione.
Art. 3
Dichiarazione
1. Il legale rappresentante o, per le imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il rappresentante fiscale o direttamente il soggetto estero mediante identificazione diretta, degli operatori individuati al precedente art. 1 con un fatturato superiore a euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00), prescindendo da eventuali esclusioni, scomputi o partecipazioni a consorzi, entro il 30 aprile 2024, dichiara all’Autorità i dati anagrafici ed economici richiesti nel modello telematico all’uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell’Autorità.
2. I medesimi, a corredo della dichiarazione, dovranno sottoscrivere e depositare un prospetto analitico, volto a dettagliare le esclusioni invocate. Allorchè queste ultime superino la soglia del 20% del fatturato e l’operatore economico, prescindendo dagli scomputi, abbia un fatturato pari o superiore a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) si renderà necessario produrre un’attestazione sottoscritta dal revisore legale dei conti ovvero dalla società di revisione legale o, in alternativa, dal collegio sindacale dell’operatore economico a cui esse si riferiscono.
3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalla legge in caso di falsa dichiarazione, la mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonchè l’indicazione nel modello di dati incompleti o non rispondenti al vero, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
4. Unicamente in caso di errori scusabili e/o in buona fede incorsi in sede dichiarativa e semprechè non sia stato nel frattempo avviato un controllo sostanziale sulla relativa posizione, l’operatore economico entro l’anno successivo a quello contributivo di riferimento, può avvalersi di un ravvedimento operoso, finalizzato alla regolarizzazione degli adempimenti dichiarativi e di versamento, senza l’irrogazione di sanzioni e/o il computo aggiuntivo di interessi di mora.
Art. 4
Termini e modalità di versamento
1. Per l’anno 2024 il contributo dei soggetti obbligati deve essere versato quanto a due terzi dell’importo entro e non oltre il 30 aprile 2024 e quanto al residuo terzo entro e non oltre il 31 ottobre 2024. Le ulteriori istruzioni relative alle modalità per il versamento del contributo verranno pubblicizzate sul sito dell’Autorità www.autorita-trasporti.it.
2. Il mancato o parziale pagamento del contributo entro il termine sopra indicato comporta l’avvio della procedura di riscossione e l’applicazione degli interessi di mora nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento. È fatta salva ogni competenza dell’Autorità in merito all’attività di controllo, anche avvalendosi di soggetti terzi, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all’applicazione dell’interesse legale dovuto.
Art. 5
Disposizioni finali
1. La presente delibera è sottoposta ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Una volta divenuta esecutiva, sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, unitamente al “Documento ricognitivo sui settori del trasporto per i quali l’Autorità ha concretamente avviato l’esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge” predisposto dagli Uffici, sul sito internet dell’Autorità www.autorita-trasporti.it.
2. Il Segretario generale dell’Autorità effettua gli atti necessari per dare esecuzione alla presente delibera anche attraverso istruzioni tecniche da fornire agli operatori del settore dei trasporti per il versamento e la dichiarazione del contributo.
Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro sessanta giorni, ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte o, entro centoventi giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
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