AUTORITA’ GARANTE COMUNICAZIONI – Delibera 19 novembre 2020, n. 617/20/CONS
Misure e modalità di versamento del contributo dovuto, per l’anno 2021, dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali
Art. 1
Soggetti tenuti alla contribuzione
1. Il fornitore del servizio universale postale e i soggetti in possesso di licenza o autorizzazione generale ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono tenuti alla contribuzione prevista dall’art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.
2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all’art. 2359 del codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all’art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascuna società esercente le attività di cui al comma 1 è tenuta a versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.
3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 100.000,00 (centomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell’anno 2020.
Art. 2
Misura della contribuzione
1. L’importo del contributo di cui al precedente art. 1, comma 1, è determinato applicando l’aliquota contributiva dell’1,35 per mille ai ricavi realizzati dalla vendita dei servizi postali la cui fornitura è subordinata al rilascio di licenza o autorizzazione generale ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni), o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, dell’esercizio finanziario 2019.
2. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio calcolano l’importo del contributo sull’ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l’aliquota di cui al comma precedente alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie relative all’esercizio finanziario 2019.
Art. 3
Termini e modalità di versamento
1. Il versamento del contributo di cui all’art. 1 deve essere eseguito entro il 20 aprile 2021, sul conto corrente bancario intestato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che è pubblicato sul sito istituzionale.
2. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l’Autorità adotta le più opportune misure atte al recupero dell’importo non versato, anche attraverso la riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.
Art. 4
Dichiarazione telematica e comunicazione del versamento
1. Entro il 20 aprile 2021 i soggetti di cui all’art. 1 che hanno conseguito, nell’esercizio finanziario 2019, ricavi dalle vendite e dalle prestazioni in misura superiore a euro 100.000,00, come risultante dalla voce A1 del conto economico o da equipollente voce di altra scrittura contabile equivalente, dichiarano all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici richiesti utilizzando il modello telematico all’uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell’Autorità, dando contestualmente notizia dell’avvenuto versamento.
2. Fermo restando l’obbligo di comunicazione dell’avvenuto versamento in capo a ciascuna società contribuente, nei casi di cui all’art. 1, comma 2, la società capogruppo, nel rendere la dichiarazione di cui al comma precedente, indica in modo dettagliato il contributo versato da ciascuna società tenuta alla contribuzione, a qualunque titolo ad essa collegata o da essa controllata o coordinata.
3. La dichiarazione di cui ai commi precedenti deve essere inviata in via telematica utilizzando esclusivamente il modello di cui al comma 1.
4. La mancata o tardiva dichiarazione nonché l’indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 21 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.
Art. 5
Disposizioni finali
1. La presente delibera, ai sensi dell’art. 1, comma 65, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sottoposta, per l’approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, e successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito web dell’Autorità.
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