AUTORITÀ GARANTE per le COMUNICAZIONI – Delibera n. 279/23/CONS dell’ 8 novembre 2023
Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2024 dai soggetti che operano nel settore dei servizi di intermediazione on-line e dei motori di ricerca on-line
Art. 1
Soggetti tenuti alla contribuzione
1. I fornitori di servizi di intermediazione on-line e i fornitori di motori di ricerca on-line, di cui all’art. 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge n. 249/1997, così come definiti all’art. 2, comma 1, lettera m) dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e successive modificazioni ed integrazioni, contribuiscono alle spese di funzionamento dell’Autorità per l’anno 2024, come previsto dall’art. 1, commi 65 e 66-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.
2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all’art. 2359 del codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all’art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascuna società esercente le attività di cui al comma 1 è tenuta a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.
3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile complessivo sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell’anno 2023.
Art. 2
Misura della contribuzione
1. Per le imprese operanti nel settore dei servizi di intermediazione on-line e motori di ricerca on-line di cui al precedente art. 1, la contribuzione è fissata in misura pari al 2 per mille dei ricavi derivanti dalla fornitura di servizi di intermediazione on-line e motori di ricerca on-line di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, come definiti dall’Autorità nell’informativa economica di sistema ai sensi della delibera n. 397/13/CONS e risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima dell’adozione della presente delibera.
2. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio calcolano l’importo del contributo sull’ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l’aliquota di cui al comma precedente alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie relative all’esercizio finanziario 2022.
Art. 3
Termini e modalità di versamento
1. Il versamento del contributo di cui all’art. 1 deve essere eseguito entro il 1° marzo 2024, sul conto corrente bancario intestato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
2. A decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, il direttore del servizio programmazione finanziaria e bilancio adotta gli atti di accertamento per il versamento del contributo quantificato dal contribuente nella dichiarazione «Contributo Agcom – anno 2024». In caso di mancata o errata quantificazione gli atti di accertamento sono adottati con delibera dell’Autorità.
3. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l’Autorità procederà alla riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.
Art. 4
Dichiarazione telematica
1. Entro il 1° marzo 2024 i soggetti di cui all’art. 1, ivi compresi coloro che sono esentati dall’obbligo contributivo ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, dichiarano all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo di cui all’art. 2, commi 1 e 2.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso l’apposito portale. A tal fine deve essere utilizzato il modello telematico «Contributo Agcom – anno 2024» approvato con separato provvedimento assieme alle relative istruzioni alla compilazione.
3. La mancata o tardiva dichiarazione nonchè l’indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Art. 5
Disposizioni finali
1. L’allegato A costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera.
2. La presente delibera, ai sensi dell’art. 1, comma 65, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sottoposta, per l’approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, e successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito web dell’Autorità.
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Avvertenza:
Gli allegati al provvedimento sono disponibili sul sito istituzionale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it.
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