AUTORITÀ GARANTE per le COMUNICAZIONI – Delibera n. 282/23/CONS dell’ 8 novembre 2023
Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2024 per le attività di prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore ai sensi della legge n. 93/2023
Art. 1
Soggetti tenuti alla contribuzione
1. Ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono tenuti alla contribuzione prevista dall’art. 7, comma 2, della legge 14 luglio 2023, n. 93, nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera, i seguenti soggetti:
a) i titolari dei diritti delle opere cinematografiche;
b) i titolari dei diritti delle opere audiovisive e musicali;
c) i titolari dei diritti su format televisivi;
d) i titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi;
e) i fornitori di servizi di media;
f) gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti, di cui all’art. 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.
2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano le seguenti definizioni:
a) «titolare dei diritti delle opere cinematografiche»: ogni soggetto titolare del diritto d’autore o dei diritti connessi con riferimento alle opere cinematografiche;
b) «titolare dei diritti delle opere audiovisive e musicali»: ogni soggetto titolare del diritto d’autore o dei diritti connessi con riferimento alle opere audiovisive o musicali;
c) «titolare dei diritti su format televisivi»: ogni soggetto titolare del diritto d’autore o dei diritti connessi con riferimento ai format televisivi;
d) «titolare dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi»: ogni soggetto titolare di diritti audiovisivi relativi ad eventi, manifestazioni e competizioni sportive individuali o a squadre, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, che licenzia i diritti nel territorio italiano;
e) «fornitore di servizi di media;»: i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), del TUSMA «la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e che ne determina le modalità di organizzazione, esclusi gli operatori di rete che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe su terzi»;
f) «organismo di gestione collettiva»: i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 «un soggetto, ivi compresa la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) disciplinata dagli articoli 180 e seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dalla legge 9 gennaio 2008, n. 2, che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d’autore o diritti connessi ai diritti d’autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi, e che soddisfi uno o entrambi i seguenti requisiti:
a. è detenuto o controllato dai propri membri;
b. non persegue fini di lucro»;
g) «entità di gestione indipendente»: i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 «un soggetto che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d’autore o diritti connessi ai diritti d’autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi, e che soddisfi entrambi i seguenti requisiti:
a. non è detenuta nè controllata, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti;
b. persegue fini di lucro».
3. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all’art. 2359 del codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all’art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascuna società esercente le attività di cui al comma 1 è tenuta a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.
4. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile complessivo sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell’anno 2023.
Art. 2
Misura della contribuzione
1. Per le imprese di cui al precedente art. 1, la contribuzione è fissata in misura pari allo 0,3 per mille dei ricavi. Per i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) la percentuale si applica sui ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti. Per i soggetti di cui alla lettera e), la percentuale si applica sui soli ricavi derivanti dalle offerte televisive a pagamento. Per i soggetti di cui alla lettera f), la percentuale si applica sui ricavi derivanti dalla gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi.
2. Ai fini del precedente comma 1, per ricavi si intendono i ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all’estero, relativi al valore della produzione, come risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, dalle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione.
Art. 3
Termini e modalità di versamento
1. Il versamento del contributo di cui all’art. 1 deve essere eseguito, per quanto stabilito all’art. 7, comma 3, della legge 14 luglio 2023, n. 93, entro il giorno 1° marzo 2024, sul conto corrente bancario intestato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
2. A decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, il direttore del servizio programmazione finanziaria e bilancio adotta gli atti di accertamento per il versamento del contributo quantificato dal contribuente nella dichiarazione «Contributo CPO – anno 2024». In caso di mancata o errata quantificazione gli atti di accertamento sono adottati con delibera dell’Autorità.
3. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l’Autorità procederà alla riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.
Art. 4
Dichiarazione telematica
1. Entro il giorno 1° marzo 2024 i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, ivi compresi coloro che sono esentati dall’obbligo contributivo ai sensi dell’art. 1, comma 4, dichiarano all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo di cui all’art. 2.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso l’apposito portale. A tal fine deve essere utilizzato il modello telematico «Contributo Agcom – anno 2024» approvato con separato provvedimento assieme alle relative istruzioni alla compilazione.
3. La mancata o tardiva dichiarazione nonchè l’indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Art. 5
Disposizioni finali
1. L’allegato A è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. La presente delibera, ai sensi dell’art. 1, comma 65, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sottoposta, per l’approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, e successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito web dell’Autorità.
3. La presente delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità, con l’indicazione della data di esecutività.
—
Avvertenza:
Gli allegati al provvedimento sono disponibili sul sito istituzionale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it.
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