AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE – Delibera 06 marzo 2019, n. 172

Regolamento disciplinante i rapporti fra ANAC e i portatori di interessi particolari presso l’Autorità nazionale anticorruzione e istituzione dell’Agenda pubblica degli incontri

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «Autorità», l’Autorità nazionale anticorruzione;

b) «Consiglio», il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità;

c) «Decisori», i decisori pubblici interni dell’Autorità: il Presidente, i componenti del Consiglio dell’Autorità, il segretario generale e i dirigenti dell’Autorità;

d) «Portatori di interessi», i rappresentanti di soggetti giuridici, pubblici o privati, di consorzi, di associazioni di categoria, di associazioni, fondazioni, enti di diritto privato comunque denominati anche privi di personalità giuridica, di comitati di cittadini nonché le persone fisiche o giuridiche che svolgono in modo professionale l’attività di rappresentanza dei portatori di interesse o svolgono nell’interesse di questi funzioni di consulenza che intendano rappresentare ai decisori interessi, comunque denominati, che riguardano i compiti istituzionali dell’Autorità;

e) «Agenda», l’Agenda pubblica degli incontri con i portatori di interessi, istituita dall’art. 3;

f) «sito istituzionale», il sito internet dell’Autorità raggiungibile all’indirizzo: http://www.anticorruzione.it.

Art. 2

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i rapporti tra i decisori dell’Autorità e i portatori di interessi e assicura ad essi la massima trasparenza.

2. Ai fini di cui al comma 1, il regolamento stabilisce le modalità organizzative e i criteri per garantire la trasparenza degli incontri organizzati, su richiesta dei portatori di interessi, al fine di rappresentare tali interessi in relazione ad attività e procedimenti di esercizio, attuale o futuro, delle funzioni istituzionali, regolative, consultive, di vigilanza, sanzionatorie, attribuite all’Autorità dalla normativa vigente.

3. Il presente regolamento non si applica ai contatti che intercorrono con i rappresentanti di Stati esteri, delle istituzioni europee e delle organizzazioni internazionali.

Art. 3

Agenda pubblica degli incontri con i portatori di interessi

1. In aggiunta agli obblighi di trasparenza previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013, è istituita, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l’Agenda pubblica degli incontri con i portatori di interessi, di seguito «Agenda». L’Agenda riporta le informazioni necessarie per far conoscere ai cittadini i soggetti incontrati, le modalità e le finalità degli incontri.

2. I decisori che incontrano i portatori di interessi, comunque denominati, sono tenuti ad indicare, nell’Agenda, disponibile nella intranet dell’Autorità, il nominativo del decisore, la data e l’ora dell’incontro, il luogo dell’incontro, il nominativo/i dei portatori di interessi incontrati, il soggetto che ha formulato la richiesta e le modalità di quest’ultima, l’oggetto dell’incontro, i partecipanti, la documentazione consegnata ovvero trasmessa anche successivamente.

3. L’Agenda pubblica degli incontri è pubblicata sul sito dell’Autorità nella sezione «Amministrazione trasparente» a cura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed è aggiornata settimanalmente.

Art. 4

Modalità di svolgimento degli incontri

1. Gli incontri con i portatori di interessi organizzati dai dirigenti dell’Autorità per le finalità di cui all’art. 2, si svolgono presso la sede dell’ANAC. Gli incontri organizzati dal Presidente e dai consiglieri possono svolgersi anche in sede diversa.

In tutti i casi i decisori sono tenuti a compilare l’Agenda.

2. In occasione di ogni incontro, la struttura di supporto del decisore cura la compilazione dei moduli nei quali sono registrati gli elementi di cui all’art. 3, comma 2, e li trasmette in via telematica, entro i successivi cinque giorni, al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che cura la conservazione e la tenuta dell’Agenda e la sua pubblicazione sul sito dell’Autorità.

3. Qualora il decisore incarichi un funzionario dell’Autorità a prendere parte all’incontro, deve comunque essere assicurata la compilazione e la tenuta dei moduli e la compilazione dell’Agenda.

4. Gli obblighi di cui al comma 1 non si applicano agli incontri occasionali che intervengano in occasioni di incontri pubblici, conferenze, convegni, seminari di studio.

5. Gli obblighi di cui al comma 1 non si applicano agli incontri in forma di audizioni, consultazioni e partecipazione a tavoli tecnici previsti dai regolamenti dell’Autorità recanti la specifica disciplina in materia di vigilanza, sanzioni, ispezioni, adozione di atti regolatori e pareri di pre-contenzioso ai sensi dell’art. 211, del decreto legislativo n. 50/2016.

Art. 5

Trasparenza e consenso alla pubblicazione dei dati

1. I decisori, anche attraverso le loro strutture di supporto, comunicano ai portatori di interessi che richiedono un incontro il contenuto del presente regolamento e i relativi obblighi di trasparenza.

2. I portatori di interesse, quale condizione per la tenuta dell’incontro, esprimono il proprio consenso alla pubblicazione delle informazioni contenute nell’Agenda. L’atto di consenso è trasmesso al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza unitamente ai moduli di cui all’art. 4, comma 2.

Art. 6

Vigilanza

1. Ai fini della pubblicazione di cui all’art. 4, comma 2, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza verifica la completezza delle informazioni contenute nell’Agenda pubblica degli incontri.

2. Con cadenza bimestrale, l’Agenda pubblica degli incontri è sottoposta al Consiglio dell’Autorità.

Art. 7

Entrata in vigore e forme di pubblicità

1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale dell’ANAC, nella sezione «Amministrazione trasparente», ed entra in vigore dopo novanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.