AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE – Delibera 21 novembre 2018, n. 1102
Regolamento per l’esercizio della funzione consultiva svolta dall’Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all’articolo 211 del decreto stesso.
Art. 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
1. «Autorità», l’Autorità nazionale anticorruzione;
2. «Presidente», il Presidente dell’Autorità;
3. «Consiglio», il Consiglio dell’Autorità;
4. «ufficio», l’ufficio dell’Autorità competente per materia;
5. «codice», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 2
Oggetto
1. L’Autorità svolge attività consultiva, con riferimento a fattispecie concrete, in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con particolare riguardo alle problematiche interpretative e applicative della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei suoi decreti attuativi e, in materia di contratti pubblici, con particolare riguardo alle problematiche interpretative e attuative del Codice, fatta eccezione per i pareri di precontenzioso di cui all’art. 211, comma 1.
2. L’attività consultiva è svolta:
a) nei casi indicati nell’art. 1, comma 2, lettere d) ed e), della legge n. 190/2012 e nell’art. 16, comma 3 del decreto legislativo n. 39/2013;
b) quando la questione sottoposta all’attenzione dell’Autorità presenta una particolare rilevanza sotto il profilo della novità, dell’impatto socio-economico o della significatività dei profili problematici posti in relazione alla corretta applicazione delle norme indicate nel comma 1.
3. Le richieste di parere non rientranti nelle ipotesi di cui ai precedenti commi e riferite a questioni giuridiche ritenute di interesse generale, sono trasmesse agli uffici competenti per materia ai fini dell’adozione di eventuali atti regolatori e, ove ne ricorrano i presupposti, agli uffici di vigilanza.
Art. 3
Soggetti richiedenti
1. Possono rivolgere all’Autorità richiesta di parere, nelle materie di cui all’art. 2, comma 1, i seguenti soggetti:
a) per i pareri previsti all’art. 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012, il Ministro per la pubblica amministrazione;
b) per i pareri previsti all’art. 1, comma 2, lettera e), della legge n. 190 del 2012, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali;
c) in materia di conferimento degli incarichi di cui all’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001, anche i soggetti privati destinatari dell’attività delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 che intendano conferire un incarico;
d) per i pareri previsti dall’art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 39 del 2013, i Ministeri che emettono direttive e circolari concernenti l’interpretazione delle disposizioni del suddetto decreto;
e) sull’applicazione della disciplina per la prevenzione della corruzione e trasparenza, con particolare riguardo alla legge n. 190/2012 e relativi decreti attuativi, in casi diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c), i soggetti di cui all’art. 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
f) in materia di contratti pubblici, le stazioni appaltanti, come definite all’art. 3, comma 1, lettera o), del codice nonché i soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati.
Art. 4
Modalità di presentazione della richiesta
1. La richiesta di parere è trasmessa all’Autorità unitamente alla documentazione ritenuta utile per inquadrare compiutamente la questione giuridica sottoposta. A tal fine è possibile utilizzare il modulo allegato al presente regolamento.
2. La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante o dal RPCT dell’amministrazione/ente pubblico/ente di diritto privato di cui all’art. 3, comma 1, deve contenere la ricostruzione di tutti gli elementi di fatto e di diritto ritenuti rilevanti ai fini del rilascio del parere.
3. Nella richiesta di parere i soggetti interessati segnalano i dati personali che a loro giudizio devono essere sottratti alla pubblicazione del parere, ai sensi dell’art. 8.
Art. 5
Inammissibilità della richiesta
1. Sono ritenute inammissibili le richieste che:
a) non rientrano nelle ipotesi di cui all’art. 2, commi 1 e 2;
b) non sono sottoscritte dall’organo competente, ai sensi dell’art. 4, comma 2;
c) sono interferenti con esposti di vigilanza, atti di regolazione a valenza generale, comunque denominati e procedimenti sanzionatori in corso di istruttoria presso l’Autorità;
d) hanno a oggetto questioni e/o materie che esulano dalla competenza dell’Autorità.
Art. 6
Archiviazione delle richieste
1. L’ufficio competente valuta l’ammissibilità delle richieste di parere ai sensi dell’art. 5 e provvede ad archiviare le richieste ritenute inammissibili, comunicando al Consiglio, con cadenza mensile, l’elenco delle archiviazioni predisposte.
2. L’elenco delle archiviazioni è pubblicato sul sito istituzionale e sostituisce ogni altra forma di comunicazione ai soggetti interessati.
Art. 7
Istruttoria e adozione del parere
1. L’ufficio, con riferimento alle richieste di parere non archiviate ai sensi dell’art. 6, svolge l’istruttoria di norma entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’Autorità.
2. L’ufficio elabora una proposta di parere e la sottopone all’approvazione del Consiglio.
3. Il parere può essere reso in forma semplificata nei casi in cui la questione giuridica sottoposta è di agevole interpretazione per via di precedenti pronunce dell’Autorità e/o di indirizzi giurisprudenziali consolidati.
4. I pareri di cui ai commi 2 e 3, approvati dal Consiglio, sono comunicati alle parti interessate a cura dell’Ufficio.
5. Il Consiglio, ovvero il Presidente in casi di urgenza e salva ratifica del Consiglio, può disporre la trattazione di richieste di parere che rientrino nelle ipotesi di cui all’art. 2.
Art. 8
Pubblicità
1. I pareri adottati ai sensi dell’art. 7 sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità, tenendo conto dell’eventuale richiesta formulata dalle parti, ai sensi dell’art. 4, comma 3, e comunque sottraendo dalla pubblicazione solo i dati personali non pertinenti o eccedenti rispetto al fine di rendere conoscibili le deliberazioni dell’Autorità.
Art. 9
Abrogazione
1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. A far data dall’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento del 20 luglio 2016.
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