AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE – Delibera n. 594 del 7 dicembre 2022
Regolamento per l’esercizio della vigilanza collaborativa in materia di anticorruzione e trasparenza svolta dall’Autorità nazionale anticorruzione
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) «Autorità», l’Autorità nazionale anticorruzione;
b) «Presidente», il Presidente dell’Autorità;
c) «Consiglio», il Consiglio dell’Autorità;
d) «dirigente», il dirigente dell’ufficio competente;
f) «amministrazione ed enti interessati», tutti i soggetti tenuti all’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione (legge n. 190/2012), di trasparenza (decreto legislativo n. 33/2013) e di inconferibilità e incompatibilità di incarichi (decreto legislativo n. 39/2013);
g) «ufficio competente», l’ufficio attività consultiva e vigilanza collaborativa in materia di anticorruzione e trasparenza;
h) «RPCT», il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
i) «vigilanza collaborativa», l’attività di supporto e controllo preventivo sugli atti svolta dall’Autorità in favore degli enti e delle amministrazioni interessati finalizzata ad assicurare il rispetto della disciplina normativa in tema di anticorruzione e trasparenza;
l) «protocollo di vigilanza», i protocolli di intesa aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività di vigilanza collaborativa stipulati dall’Autorità con le amministrazioni e gli enti interessati.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento è adottato nell’ambito dell’autonomia regolamentare riconosciuta all’Autorità e si applica alle amministrazioni e agli enti tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190 del 2012 e trasparenza di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013, che rappresentino specifiche difficoltà nell’assolvimento degli obblighi di legge e nel rispetto degli indirizzi espressi dall’Autorità.
Art. 3
Finalità
1. Le amministrazioni e gli enti di cui all’art. 2 possono chiedere all’Autorità di svolgere un’attività di vigilanza preventiva finalizzata a supportare le medesime nella programmazione, nell’attuazione e nel monitoraggio della strategia di prevenzione, verificando se necessario la conformità delle iniziative assunte alla disciplina di settore.
2. Resta fermo che l’ufficio competente collabora con le amministrazioni per risolvere questioni interpretative su cui l’Autorità si è già espressa con atti a carattere generale o delibere specifiche in materia di anticorruzione e trasparenza con le modalità previste dal «regolamento per l’esercizio della funzione consultiva svolta dall’Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all’art. 211 del decreto stesso» emanato in data 7 novembre 2018.
Art. 4
Presupposti per l’attivazione della vigilanza collaborativa
1. Possono essere oggetto di vigilanza collaborativa:
a) la predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO;
b) il monitoraggio delle misure di prevenzione alla corruzione adottate;
c) il monitoraggio sul rispetto degli obblighi di trasparenza e il sistema di pubblicazione di dati ulteriori;
d) il monitoraggio sull’attività svolta dagli RPCT nelle materie di competenza dell’Autorità.
2. Anche al di fuori delle ipotesi individuate al comma 1, in presenza di rilevate situazioni anomale e, comunque, sintomatiche di eventi di maladministration, il Consiglio può disporre l’accoglimento di istanze di verifica preventiva e/o di supporto per l’efficace prevenzione di eventuali fenomeni corruttivi.
Art. 5
Istanza di vigilanza collaborativa
1. La richiesta di vigilanza collaborativa è presentata all’Autorità con istanza, contenente le motivazioni specifiche della richiesta con l’espressa indicazione di uno o più dei presupposti di cui all’art. 4 nonchè le informazioni di dettaglio inerenti alle difficoltà rilevate, sottoscritta dal legale rappresentante o dal RPCT dell’amministrazione o dell’ente di cui all’art. 2.
2. Le richieste di vigilanza collaborativa sono sottoposte al Consiglio che, valutata la sussistenza dei presupposti ai sensi del presente regolamento, ne dispone l’accoglimento.
3. Il rigetto della richiesta di attivazione di vigilanza collaborativa non esclude ogni altro tipo di intervento dell’Autorità nell’ambito dei poteri alla stessa attribuiti dalla legge n. 190 del 2012 e dai successivi decreti attuativi.
Art. 6
Protocollo di vigilanza
1. Le modalità di svolgimento della vigilanza collaborativa con l’amministrazione o l’ente interessati sono definite in un protocollo di azione, predisposto, su indicazione del Presidente, dall’ufficio competente che lo sottopone al Consiglio per l’approvazione.
2. I protocolli di vigilanza collaborativa hanno durata annuale salvo diversa decisione del Consiglio, in considerazione della specificità degli interventi per cui è richiesta la collaborazione.
3. I protocolli di vigilanza collaborativa sono tempestivamente pubblicati sul sito istituzionale dell’Autorità in una specifica sezione suddivisa per annualità.
Art. 7
Procedimento di vigilanza collaborativa
1. L’amministrazione o l’ente interessati definiscono con l’Autorità le attività che saranno oggetto di esame nell’ambito del protocollo di vigilanza, trasmettendo nel contempo lo schema di atto che intendono assumere con gli elementi necessari a valutarlo.
2. L’ufficio competente effettua un’analisi della documentazione ed elabora un riscontro nel quale prende atto o formula osservazioni che, previa approvazione del Presidente, comunica tempestivamente alla controparte.
3. L’amministrazione o l’ente interessati con la sottoscrizione del protocollo manifestano l’intenzione di adeguarsi alle indicazioni formulate o, in alternativa, motivano il proposito di assumere differenti decisioni nell’esercizio della propria discrezionalità amministrativa.
4. In caso di mancato adeguamento, l’Autorità si riserva di risolvere anticipatamente il protocollo e di inviare gli atti al competente ufficio vigilanza in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.
5. Per motivate esigenze da indicare nel protocollo di vigilanza, le parti possono prevedere deroghe al procedimento disciplinato nel presente articolo.
6. L’eventuale richiesta di accesso agli atti relativa alla documentazione riguardante l’espletamento della vigilanza collaborativa è riscontrata dall’amministrazione o dall’ente interessati firmatari del protocollo.
Art. 8
Risoluzione del protocollo di vigilanza
1. Il Consiglio dell’Autorità può disporre la risoluzione del protocollo di vigilanza collaborativa:
a) qualora la controparte si renda inadempiente rispetto agli obblighi assunti nell’ambito del protocollo;
b) quando, decorsi almeno tre mesi dalla sua formale sottoscrizione, la controparte beneficiaria non abbia richiesto alcun intervento dell’Autorità; non producono effetti interruttivi del predetto termine richieste meramente dilatorie, non rientranti nell’ambito di competenza della vigilanza collaborativa o comunque estranee alle competenze dell’Autorità;
c) per sopravvenute e motivate ragioni di merito o di opportunità.
Art. 9
Relazione periodica al Consiglio dell’Autorità
1. L’ufficio competente invia semestralmente al Consiglio dell’Autorità una relazione sull’attività di vigilanza collaborativa espletata, con l’indicazione dei protocolli di vigilanza stipulati, delle attività sottoposte a vigilanza nonché degli atti adottati dei quali si propone la pubblicazione.
2. Il Consiglio può disporre la pubblicazione della relazione e degli allegati atti adottati o di una loro sintesi sul sito istituzionale dell’Autorità.
Art. 10
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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