AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE – Delibera n. 598 del 30 dicembre 2024
Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2025
Art. 1
Soggetti tenuti alla contribuzione
1. Sono obbligati alla contribuzione a favore dell’A.N.AC., nell’entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati:
a) le stazioni appaltanti, di cui all’art. 1, lettera a), dell’allegato I.1 del decreto legislativo n. 36/2023;
b) gli operatori economici, di cui all’art. 1, lettera l), dell’allegato I.1 del decreto legislativo n. 36/2023 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a);
c) le società organismo di attestazione, di cui all’art. 100, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023.
2. Sono esentati dall’obbligo di contribuzione le stazioni appaltanti e gli operatori economici in relazione alle procedure di:
a) affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 così come individuate con le delibere dell’A.N.AC. n. 359 del 29 marzo 2017 e n. 1078 del 21 novembre 2018;
b) affidamento alle quali si applica il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2 novembre 2017, n. 192.
3. Ai fini dell’esonero dal pagamento del contributo per i casi di cui al comma 2, il responsabile del procedimento dovrà inviare, esclusivamente via PEC all’indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it entro i quindici giorni solari successivi alla pubblicazione della procedura nelle forme previste, la richiesta, debitamente sottoscritta, di esonero dal pagamento del contributo utilizzando il modello reso disponibile sul sito dell’A.N.AC. I soggetti attuatori/stazioni appaltanti indicheranno nel bando, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque formulata l’esonero dal contributo per gli operatori economici partecipanti.
4. Fermo restando quanto previsto dalla delibera A.N.AC. n. 584 del 2023, sono soggette a obbligo contributivo anche le procedure in house.
Art. 2
Entità della contribuzione
1. I soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore dell’A.N.AC., con le modalità e i termini di cui all’art. 3 del presente provvedimento, i seguenti contributi in relazione all’importo stimato dell’appalto o della concessione, di cui all’art. 14 del decreto legislativo n. 36/2023:
| Importo stimato appalto/concessione | Quota stazioni appaltanti | Quota operatori economici |
| Inferiore a € 40.000 | Esente | Esente |
| Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000 | € 35,00 | Esente |
| Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000 | € 18,00 | |
| Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000 | € 33,00 | |
| Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000 | € 77,00 | |
| Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000 | € 90,00 | |
| Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.0000 | € 660,00 | € 165,00 |
| Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000 | € 220,00 | |
| Uguale o maggiore a € 20.000.000 | € 560,00 |
2. I soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettera c) sono tenuti a versare a favore dell’A.N.AC. un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio finanziario.
Art. 3
Modalità e termini di versamento della contribuzione
1. I soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) sono tenuti al pagamento della contribuzione utilizzando il portale dei pagamenti A.N.AC. Il servizio mette a disposizione raggruppamenti intestati all’amministrazione oppure, ove richiesto, al singolo centro di costo, nei quali vengono conteggiate le procedure soggette a contribuzione pubblicate nel periodo di riferimento. A ogni raggruppamento corrisponde il relativo avviso di pagamento pagoPA che può essere pagato secondo le modalità messe a disposizione dalla piattaforma pagoPA.
2. I soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) sono tenuti al pagamento della contribuzione, quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente, utilizzando il portale dei pagamenti A.N.AC. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005.
3. I soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettera c) sono tenuti al pagamento della contribuzione dovuta entro novanta giorni dall’approvazione del proprio bilancio utilizzando il portale dei pagamenti A.N.AC. Detti soggetti possono chiedere la rateizzazione dei contributi dovuti, previa corresponsione degli interessi legali che decorreranno trascorsi 90 giorni dall’approvazione del bilancio.
Il versamento totale della contribuzione deve essere corrisposto non oltre il 31 dicembre 2025.
4. Per ciascuna procedura di scelta del contraente suddivisa in più lotti, l’importo dovuto dalle stazioni appaltanti verrà calcolato applicando la contribuzione corrispondente all’importo stimato dell’appalto o della concessione, di cui all’art. 14 del decreto legislativo n. 36/2023.
5. Gli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente suddivise in più lotti, devono versare il contributo, nella misura di cui all’art. 2, comma 1, corrispondente al valore stimato di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta.
6. Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’A.N.AC.
Art. 4
Riscossione coattiva e interessi di mora
1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e c), secondo le modalità previste dal presente provvedimento, comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.
2. Il mancato versamento dell’uno per mille, entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, di cui all’art. 213, comma 12, del decreto legislativo n. 36/2023, comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva a carico delle parti, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.
Art. 5
Indebiti versamenti
1. In caso di versamento di contribuzioni non dovute oppure di versamenti effettuati in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare richiesta di rimborso attraverso il portale dei pagamenti dell’A.N.AC. allegando idonea documentazione, secondo le modalità riportate sul sito dell’A.N.AC.
Art. 6
Disposizione finale
1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2025.